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Volontà delle parti

Nella simulazione di un contratto sussistono due volontà, distinte ma collegate, le quali hanno come scopo di creare un meccanismo in base alla quale l’efficacia esterna e l’efficacia interna del negozio, seppure difformi, convivono.

Quella vendita in famiglia era in realtà una donazione?

Un contratto sottoscritto solo per salvare le apparenze davanti agli altri, oppure una compravendita che nasconde una donazione a un figlio o a un fratello. In queste vicende il punto non è la teoria ma la prova, la controdichiarazione firmata tra le parti oppure gli indizi che il prezzo non sia mai stato effettivamente pagato. Mi invii una copia dell’atto e tutto ciò che ha raccolto e fissiamo una consulenza, in studio o online in tutta Italia, per valutare se la simulazione possa essere accertata in giudizio.

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Il negozio simulato è privo di causa mentre il contratto che la simulazione mirava a porre in essere risulta valido: questo è il caso della cosiddetta simulazione relativa.

La base della simulazione è dunque l’accordo simulato, cioè l’accordo convenuto tra le parti per porre in essere un negozio simulato in modo assoluto o relativo.

La controdichiarazione

La contro dichiarazione costituisce un elemento di prova dell’accordo simulatorio.

In buona sostanza si tratta di una dichiarazione che fu valere come confessione , ovvero atto unilaterale sottoscritto da una sola parte, che viene consegnata alle altre parti del contratto simulato.

Cosa dice l’articolo 1414 del codice civile

Il negozio simulato non produce mai effetti tra le parti, secondo la dottrina, si è in presenza di una inefficace originaria.

Secondo l’articolo 1414 c.c. se le parti hanno evoluto concludere un negozio in tutto in parte diverso da quello apparente, ovvero nel caso di simulazione relativa, tra le parti ha effetto il negozio dissimulato, purché vi siano, in ogni caso, i requisiti di sostanze di forma.

Deve essere precisato che se il negozio non osserva le norme imperative che lo disciplinano, lo stesso non ha efficacia.

Facciamo un esempio.

Nel caso in cui i contraenti abbiano effettuato una vendita che cela o nasconde una donazione e si ricorra al Tribunale per accertare che il negozio è in realtà proprio una donazione, è necessario che la vendita sia stata fatta con atto pubblico in quanto il negozio dissimulato, ovvero la donazione, necessita di pubblico e la presenza di testimoni, in caso contrario, per un difetto di forma.

Se il negozio dissimulato è affetto da nullità risulta esclusa la possibilità di convertirlo in quello simulato.

Interposizione fittizia

Quando un soggetto presta solo il proprio nome al fine di stipulare un contratto, come nel caso in cui il reale acquirente di un immobile faccia risultare quale intestatario del bene un altro soggetto, si realizza una interposizione fittizia di persona che costituisce una simulazione relativa.

In tali casi l’accordo simulatorio sussiste tra interponente, il terzo e l’interposto.

Interposizione fittizia reale

Quando l’accordo è solo bilaterale ovvero tra interponente ed interposto, rimanendo estraneo il terzo, ci si trova dinnanzi alla fattispecie di interposizione reale.

È necessario distinguere interposizione fittizia dalla intestazione di beni sotto nome altrui, il tipico esempio è quello del figlio che acquista in prima persona e formalmente un immobile il cui prezzo viene pagato dal padre, in tali casi, si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile.

Quella vendita in famiglia era in realtà una donazione?

Un contratto sottoscritto solo per salvare le apparenze davanti agli altri, oppure una compravendita che nasconde una donazione a un figlio o a un fratello. In queste vicende il punto non è la teoria ma la prova, la controdichiarazione firmata tra le parti oppure gli indizi che il prezzo non sia mai stato effettivamente pagato. Mi invii una copia dell’atto e tutto ciò che ha raccolto e fissiamo una consulenza, in studio o online in tutta Italia, per valutare se la simulazione possa essere accertata in giudizio.

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