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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dai seguenti Magistrati:


ORDINANZA

Procedimento n. 5906/2022 R.G.

RICORRENTE: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

CONTRO

CONTRORICORRENTE: Società a responsabilità limitata operante nel settore meccanico, rappresentata e difesa dall’Avv. M.M.

AVVERSO: Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 2847/26/21, depositata il 20 luglio 2021


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia accoglieva parzialmente l’appello presentato dalla società contribuente avverso la pronuncia di primo grado n. 14/01/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, che aveva respinto i ricorsi riuniti della società contro due avvisi di accertamento relativi a IRES e IVA per l’anno d’imposta 2013.

Gli atti impositivi erano stati emessi in ragione della contestata indebita deduzione di costi relativi a immobile locato ad uso abitativo e non qualificato come bene strumentale, con conseguente indetraibilità della relativa IVA.

La CTR accoglieva parzialmente l’appello, rilevando che:

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. La società resisteva con controricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Primo motivo di ricorso

L’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione dell’articolo 43, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’articolo 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’articolo 2697 codice civile.

La censura si fonda sul rilievo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto il bene immobile strumentale esclusivamente in ragione della classificazione catastale A/10 e della produzione di reddito, mentre gli immobili strumentali sarebbero unicamente quelli effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa. Il giudice d’appello non avrebbe compiuto un accertamento concreto circa l’utilizzazione dell’immobile per tale attività, gravando sul contribuente l’onere probatorio della strumentalità.

Secondo motivo di ricorso

In via subordinata, si deduce, ex articolo 360, primo comma, numero 5, codice di procedura civile, omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: la circostanza che l’immobile ristrutturato, acquistato nel marzo 2013, fosse locato a terzi ad uso abitativo.


VALUTAZIONE DEI MOTIVI

Il primo motivo risulta fondato, mentre il secondo resta assorbito.

Principi giuridici applicabili

Ai fini del reddito d’impresa, occorre distinguere tra:

  1. Immobili “merce”: destinati al mercato della compravendita, al cui scambio o produzione è diretta l’attività d’impresa
  2. Immobili “patrimonio”: destinati al mercato locativo
  3. Immobili “strumentali”: destinati alla produzione

La collocazione dei beni nelle diverse categorie dipende dalla destinazione economica concretamente impressa agli stessi (Cassazione n. 11631/2023; n. 39817/2021).

I beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce – agli effetti dell’articolo 90 del DPR n. 917/1986, che prevede l’indeducibilità dei relativi costi e il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari – vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all’attività di produzione o di scambio oggetto dell’attività d’impresa. Qualora non siano correlati allo svolgimento di un’attività produttiva di reddito d’impresa, non possono ritenersi né beni-merce né beni strumentali per destinazione (Cassazione n. 23987/2020; n. 24720/2022; n. 4417/2020).

Regime IVA

Relativamente all’IVA, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione occorre che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione (Cassazione n. 25635/2022).

Occorre quindi accertare l’effettiva inerenza del bene rispetto alle finalità imprenditoriali (Cassazione n. 7440/2021). Tale accertamento deve essere eseguito non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì in concreto, verificando che il bene immobile costituisca, anche in funzione programmatica, il mezzo per l’esercizio dell’attività di impresa (Cassazione n. 3396/2020).

Vizi della pronuncia impugnata

La sentenza della CTR non si è conformata ai superiori principi di diritto. A fronte dell’acquisto e della successiva locazione dell’immobile ristrutturato ad uso abitativo, ha valorizzato l’astratta destinazione catastale del bene ad uso ufficio (categoria A/10), senza compiere un accertamento concreto in ordine all’effettiva utilizzazione (ovvero utilizzabilità) di tale bene nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Deve inoltre escludersi che la semplice percezione di un reddito sia sufficiente a connotare la strumentalità del bene rispetto all’attività d’impresa.


CONCLUSIONI

Il primo motivo di ricorso va accolto, mentre il secondo resta assorbito.

La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.


DISPOSITIVO

La Corte:

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2025.