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Ha necessità di ottenere l’interdizione per un soggetto?

Vuole depositare il ricorso per ottenere l’interdizione?

Via Raffaello Sanzio 41 Aversa, CE 81031

Un familiare non è più in grado di provvedere a sé e ai propri beni?

Cerca un avvocato per l’interdizione di una persona cara, di solito un genitore o un fratello che per un’infermità di mente ormai stabile non riesce più a decidere nulla. Prima del ricorso va sciolto un nodo, cioè se occorra davvero l’interdizione o se basti l’amministrazione di sostegno, meno invasiva e oggi molto utilizzata dai giudici. Contano la certificazione medica, chi tra i parenti può sottoscrivere la domanda e chi potrà assumere l’incarico di tutore. Ne parliamo e individuiamo lo strumento adatto al Suo caso. Per farlo c’è la consulenza da 100 euro, in studio o a distanza in tutta Italia.

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Cerchi un avvocato esperto in interdizione giudiziale?

Tutti i legittimati per legge rivolgersi al nostro studio anche per capire se esistono realmente i margini per ottenere l’interdizione.

I presupposti per la pronunzia di interdizione sono lo stato di abituale infermità di mente e l’incapacità e la connessa incapacità di provvedere ai propri interessi.

Tra i soggetti legittimati a chiedere l’interdizione (art. 417), viene espressamente indicato lo stesso incapace.

Tra gli altri soggetti legittimati all’istanza di interdizione vi sono:

Ai fini della pronunzia di interdizione, risulta sempre necessario l’esame diretto del soggetto per cui si chiede l’interdizione.

L’interdizione non produce i suoi effetti se non dal giorno della pubblicazione della sentenza, mentre la revoca dello stato di interdizione si produce non quando viene meno la causa dell’interdizione ma solo a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

Con la sentenza di interdizione all’interdetto vengono assegnati un tutore ed un protutore.

Per la scelta del tutore dell’interdetto viene fatto rinvio ai criteri ora dettati per la designazione dell’amministratore di sostegno.

Quanto alla durata della tutela, nessuno è tenuto a continuare l’incarico oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti e dei discendenti.

Le conseguenze di maggiore rilevanza dell’interdizione giudiziale attengono alla capacità di agire sia sotto il profilo personale che sotto quello patrimoniale.

Con la sentenza di interdizione (o previamente con la nomina di un tutore provvisorio in corso di causa) la gestione del patrimonio dell’interdetto e gli atti relativi ad esso sono affidati al tutore, che si sostituisce, per così dire, alla persona incapace.
Il tutore  può:
1. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione (cioè quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza) necessari alla vita quotidiana dell’interdetto;
2. compiere gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio vendita o acquisto di beni immobili o di beni mobili di valore, accettazione di eredità ecc.) solo previa autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, a seconda dei casi di cui agli artt. 412-413 del codice civile.
Il tutore deve, inoltre, tenere la contabilità della sua amministrazione e renderne conto annualmente al giudice tutelare.

L’interdetto non può contrarre matrimonio, né procedere al riconoscimento di figli naturali.

Nella sentenza che pronuncia l’interdizione, o in successivi provvedimenti, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento, ovvero con la mera assistenza del tutore.

All’interdetto è senz’altro preclusa la possibilità, oltre che di effettuare donazioni anche di fare testamento.

Quanto alla sorte degli atti compiuti in violazione delle norma che regolano l’amministrazione dei beni dell’interdetto, basti far rinvio a quanto osservato in relazione all’amministrazione dei beni dell’interdetto basti far rinvio a quanto osservato in relazione alla tutela del minore con l’unica differenza che il termine quinquennale di prescrizione dell’azione decorrerà dalla cessazione dello stato di interdizione e, quindi, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che revoca l’interdizione (oltre che, eventualmente, dal giorno della morte dell’interdetto).

Un familiare non è più in grado di provvedere a sé e ai propri beni?

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