Termini, atti e adempimenti del processo civile

La Riforma Cartabia e il Nuovo Termine

Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), l’articolo 166 del Codice di Procedura Civile ha subito una modifica sostanziale. Il termine per la costituzione del convenuto è stato esteso da 20 a 70 giorni prima dell’udienza di comparizione, con l’obiettivo di rendere più efficiente il processo civile e garantire tempi più adeguati per la difesa.

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Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.

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Che cosa comporta il mandato congiunto

Il Calcolo del Termine: Regole Fondamentali

Punto di Partenza: L’Udienza di Comparizione

Il termine di 70 giorni si calcola a ritroso partendo dall’udienza di comparizione. Secondo quanto stabilito dall’art. 166 c.p.c., il convenuto deve costituirsi “almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione”.

Come Effettuare il Calcolo

Il calcolo segue queste regole precise:

Punto di riferimento: L’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione (la data indicata nell’atto di citazione, anche quando l’udienza viene poi rinviata).

Metodo di calcolo: Si procede a ritroso di 70 giorni dall’udienza di comparizione. Il giorno dell’udienza non è computabile secondo il disposto dell’art. 155, 1° comma c.p.c.

Risultato: Il settantesimo giorno precedente l’udienza rappresenta il termine ultimo per la costituzione del convenuto.

Esempi Pratici di Calcolo

Casi Particolari: Differimento dell’Udienza

Il differimento dell’udienza dopo la riforma

Il quinto comma dell’art. 168-bis, che consentiva al giudice istruttore di differire la prima udienza fino a quarantacinque giorni con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, è stato abrogato dall’art. 3, comma 12, lettera g), numero 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149. Per effetto dell’art. 35 dello stesso decreto la soppressione riguarda i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre nei giudizi già pendenti a quella data quel potere resta.

Il potere di differire non è però venuto meno, si è spostato. Oggi lo prevede il terzo comma dell’art. 171-bis, in forza del quale il giudice, compiute le verifiche preliminari, conferma oppure differisce fino a un massimo di quarantacinque giorni la data della prima udienza. Cambia però il momento, perché quelle verifiche si svolgono dopo la scadenza del termine di cui all’art. 166 ed entro i quindici giorni successivi, quindi quando i settanta giorni per la costituzione del convenuto sono già decorsi.

Da qui la conseguenza pratica che conviene tenere presente. Il differimento non riapre il termine per la costituzione, che resta ancorato all’udienza indicata nell’atto di citazione, mentre è dalla nuova data fissata dal giudice che si calcolano a ritroso i termini delle tre memorie integrative previste dall’art. 171-ter.

Il rinvio d’ufficio per assenza del giudice

Quando nel giorno fissato il giudice designato non tiene udienza, la comparizione è rimandata d’ufficio a quella immediatamente successiva, secondo il quarto comma dell’art. 168-bis, che resta in vigore. Anche in questo caso i termini non si riaprono, perché l’art. 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice impone al convenuto di costituirsi prendendo come riferimento la data indicata nell’atto di citazione e non quella del rinvio.

Natura del Termine e Conseguenze

Termine Non Perentorio

È importante sottolineare che il termine di 70 giorni non ha carattere perentorio. Ciò significa che:

Conseguenze della Costituzione Tardiva

La mancata costituzione tempestiva comporta:

Aspetti Procedurali del Calcolo

Computo dei Giorni Liberi

Nel calcolo del termine si ottiene il medesimo risultato di “giorni liberi” della precedente normativa, operandosi la computazione a ritroso dal giorno dell’udienza come dies ad quem.

Sospensione Feriale

Durante il periodo feriale (L. n. 742/1969), i termini processuali sono sospesi. Pertanto, nel calcolo dei 70 giorni bisogna sottrarre il periodo feriale, prolungando di conseguenza il termine per la costituzione.

Orientamenti Giurisprudenziali

Cassazione Civile

La Suprema Corte ha stabilito che:

Prassi Giudiziaria

I tribunali applicano uniformemente il principio del calcolo a ritroso, considerando:

Conclusioni Operative

Il termine di 70 giorni per la costituzione del convenuto si calcola a ritroso dall’udienza di comparizione, escludendo dal computo il giorno dell’udienza stessa. Questo termine, seppur non perentorio, riveste importanza cruciale per preservare le facoltà processuali del convenuto.

La corretta applicazione delle regole di calcolo è fondamentale per evitare decadenze che potrebbero compromettere significativamente la strategia difensiva. Si raccomanda sempre di verificare attentamente la data dell’udienza indicata nell’atto di citazione e di considerare eventuali differimenti autorizzati dal giudice.


Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia si applicano ai procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023, rappresentando un importante cambiamento nella gestione dei tempi processuali del rito civile.

Esempi Pratici nel Processo Civile

Per chiarire il termine costituzione convenuto cartabia, analizziamo esempi concreti:

Questi esempi mostrano come il passaggio dai 20 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione ai 70 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione modifichi l’impianto temporale del processo civile, anticipando la comparsa di risposta e le difese.

Il Confronto: Da 20 Giorni Prima dell’Udienza a 70 Giorni

Prima della Riforma Cartabia, il termine era di 20 giorni prima dell’udienza, con decadenze immediate per eccezioni processuali e domande riconvenzionali. Il nuovo regime estende questo a 70 giorni, permettendo una maggiore programmazione. Questa modifica ha stato introdotto per anticipare alla fase introduttiva attività che prima si svolgevano dopo l’udienza di prima comparizione, come la proposizione della riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.

Tuttavia, il termine non è perentorio: la mancata costituzione tempestiva non preclude la partecipazione al processo, ma comporta decadenze significative, come l’impossibilità di proporre domanda riconvenzionale o chiamare terzi in causa a pena di decadenza.

Le Conseguenze della Costituzione: Decadenze e Preclusioni

Anche se non perentorio, il termine costituzione convenuto cartabia ha effetti rilevanti. La mancata costituzione tempestiva comporta:

Queste decadenze si coordinano con le questioni rilevabili d’ufficio, che il giudice verifica ex art. 171-bis entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

Il Contenuto dell’Atto di Citazione e i Nuovi Termini

La Riforma Cartabia ha innovato il contenuto dell’atto di citazione (art. 163 c.p.c.), richiedendo nuovi avvertimenti:

Questi elementi si coordinano con i nuovi termini a comparire, passati a 120 giorni, garantendo al convenuto tempo per la difesa.

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