
Che cos’è il Tfr
Il trattamento di fine rapporto, comunemente chiamato “liquidazione”, è un importo percepito dal lavoratore quando cessa il rapporto di lavoro subordinato.
Il Suo ex coniuge ha incassato il TFR e si chiede se può richiederne una parte?
Dopo il divorzio l’altro coniuge ha cessato il rapporto di lavoro e ha percepito la liquidazione, oppure sta per andare in pensione, e Lei non sa se una quota Le spetti. La legge sul divorzio non la riconosce a tutti. Contano il fatto che Lei percepisca l’assegno divorzile, che non abbia contratto nuove nozze e soprattutto quando il TFR è maturato rispetto alla domanda di divorzio, punto su cui la Cassazione è netta. Mi invii su WhatsApp la sentenza di divorzio e la data in cui il rapporto di lavoro si è concluso, e fissiamo la consulenza, online oppure in studio ad Aversa.
La disciplina del TFR è contenuta nell’articolo 2120 del codice civile il quale stabilisce che ”in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso”.
L’importo del TFR quindi varia in base alla durata del rapporto di lavoro.
In buona sostanza l’ammontare del TFR è pari a circa una mensilità per ogni anno di servizio.
Bisogna specificare che la Legge sul divorzio non fa riferimento specificamente al TFR, ma bensì ad indennità di fine rapporto le quali comprendono ogni emolumento riconosciuto al termine del rapporto di lavoro.
In che cosa consiste la separazione e il divorzio
La separazione e il divorzio sono gli istituti giuridici che il legislatore ha previsto per la risoluzione della crisi coniugale.
La separazione, come pure il divorzio, può essere consensuale oppure giudiziale.
La separazione è una procedura che sospende gli effetti civili del matrimonio che terminano solo con il divorzio.
Il divorzio è stato introdotto nel nostro paese con la legge del 1 dicembre n. 898.
il divorzio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, determina quindi la fine del rapporto matrimoniale.
Tfr coniuge divorziato
L’articolo 12 bis della legge n. 898/1970 stabilisce che “ il coniuge nei nei quali confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto si è titolari di assegno ai sensi dell’articolo 5, ha una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Questa percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”
La legge sul divorzio prevede il diritto del coniuge divorziato di percepire una parte del TFR se il coniuge richiedente già percepisce un assegno divorzile e che non sia convolato a nuove nozze.
Il coniuge che nell’ambito della procedura di divorzio ha ricevuto un assegno divorzile una tantum non può ottenere una quota del TFR, infatti tale soluzione comporta la rinuncia a qualsiasi ulteriore richiesta di carattere economico nei confronti dell’ex coniuge.
La domanda per ottenere l’acuta del TFR può essere presentata sia nella domanda di divorzio che contiene anche la richiesta di un assegno di divorzile e anche successivamente quando il coniuge chiede la modifica delle condizioni del divorzio.
Se il TFR è maturato PRIMA DELLA SENTENZA DI DIVORZIO, il diritto a percepire la quota del Tfr viene riconosciuto nella sentenza.
Se il TFR viene maturato dopo la sentenza di divorzio è necessario la presentazione di un’apposita istanza al tribunale da parte dell’ex coniuge richiedente la liquidazione.
Se il diritto alla quota del Tfr è maturato prima che venga proposta la domanda di divorzio, l’ex coniuge separato non ha diritto a tale quota.
Revoca dell’assegno divorzile e diritto al tfr già corrisposto
Nel caso di sopravvenuta revoca dell’assegno divorzile non si perde si il TFR è stato corrisposto all’altro ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio; in buona sostanza la revoca dell’assegno divorzile non ha effetto sui diritti già acquisiti che sono collegati all’assegno.
Prescrizione del diritto di chiedere il Tfr da parte del coniuge divorziato
Il termine di prescrizione per ottenere una quota parte del TFR si prescrive nel termine di 10 anni che il termine ordinario di prescrizione previsto dall’articolo 2946 del codice civile.
Divorzio ripartizione del Tfr tra divorziato e coniuge superstite
La legge stabilisce che il diritto del coniuge divorziato a natura identica a quella del diritto riconosciuto al coniuge superstite, infatti ciascuno dei coniugi, superstite e divorziato, concorre in pari grado e dallo stesso titolo in ragione della durata dei rispettivi rapporti di coniugio.
Tfr e successione
Il divorzio determina la cessazione completa del rapporto matrimoniale.
Per tale ragione l’ex coniuge divorziato esce dall’asse ereditario dell’altro coniuge.
Tuttavia il tribunale, nel caso in cui l’ex coniuge sia titolare di assegno divorzile e si trovi in difficoltà economica, può stabilire che gli venga riconosciuto il diritto ad accudire un assegno di mantenimento a carico dell’eredità.
Tfr coniuge separato
La quota di TFR spetta solo al coniuge divorziato e non anche al coniuge separato.
Se il giudizio di separazione è ancora in corso vi è la possibilità di chiedere al tribunale di tenere in considerazione dell’arricchimento derivato all’ex coniuge dalla percezione del TFR al fine di ottenere un assegno di mantenimento che prevede una quantificazione diversa.
Se già è stata emessa la sentenza di separazione e il TFR viene percepito dopo tale momento dall’ex coniuge, è possibile anche chiedere una domanda di modifica delle condizioni della separazione.
Domanda di riconoscimento della quota di Tfr: quando è possibile chiederla
Il TFR matura al momento del licenziamento.
Se il TFR matura prima della proposizione della domanda di divorzio, non è possibile per il coniuge richiedente ottenere la quota prevista per legge con la successiva domanda di divorzio.
In altre parole è possibile chiedere la quota del TFR con la domanda di divorzio, ma se il rapporto di lavoro del coniuge, ovvero il diritto al Tfr del lavoratore, è cessato prima della domanda di divorzio, l’altro coniuge non ha diritto a percepire la quota del trattamento di fine rapporto (Cassazione civile Ordinanza n. 7239/2018).
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Il Suo ex coniuge ha incassato il TFR e si chiede se può richiederne una parte?
Dopo il divorzio l’altro coniuge ha cessato il rapporto di lavoro e ha percepito la liquidazione, oppure sta per andare in pensione, e Lei non sa se una quota Le spetti. La legge sul divorzio non la riconosce a tutti. Contano il fatto che Lei percepisca l’assegno divorzile, che non abbia contratto nuove nozze e soprattutto quando il TFR è maturato rispetto alla domanda di divorzio, punto su cui la Cassazione è netta. Mi invii su WhatsApp la sentenza di divorzio e la data in cui il rapporto di lavoro si è concluso, e fissiamo la consulenza, online oppure in studio ad Aversa.
