Risarcimento del danno, assistenza legale

In sintesi

Gli eredi di una donna deceduta per complicanze da epatite C contratta tramite trasfusione di sangue contaminato nel 1978 hanno diritto al risarcimento per la perdita del rapporto familiare. Il Ministero della Salute risponde dei danni derivanti da carenze nei controlli sulla sicurezza degli emoderivati. La responsabilità extracontrattuale sussiste quando i controlli risultano inadeguati a prevenire la trasmissione di patologie infettive attraverso le trasfusioni. Il quantum risarcitorio viene determinato secondo le tabelle milanesi per il danno non patrimoniale.

Un Suo familiare ha contratto l’epatite dopo una trasfusione?

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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI – SECONDA SEZIONE CIVILE – Sentenza n. 17109/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17109 del R.G.A.C.C. dell’anno 2019, trattenuta in decisione nell’udienza del 06/12/2022, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all’esito della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

[OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]) nato ad Ischia (NA) il 11/05/1968, [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]) nata ad Ischia (NA) il 29/09/1978, [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS] nato ad Ischia (NA) il 15/07/1970, [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]), nata a Lacco Ameno (NA) il 15/05/2000, in qualità di eredi della sig.ra [OMISSIS], nata ad Ischia (NA) il 20/07/1945 ed ivi deceduta in data 30/11/2018, tutti elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Nazionale, 94/D, presso lo studio dell’Avv.to Michele SCOLAMIERO (cod. fisc.: [OMISSIS]), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione.

– ATTORI –

E

Ministero della Salute (CF. [OMISSIS]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. [OMISSIS], presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11.

– CONVENUTO –

CONCLUSIONI

All’udienza del 06/12/2022 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.

Per parte attrice: “1) in via preliminare ed assorbente, vista la fondatezza e tempestività della domanda, accogliere la stessa perché ammissibile, legittima e fondata; 2) di conseguenza ed in via principale, condannare il Ministero della Salute, a titolo di responsabilità extra-contrattuale, per gli omessi e/o comunque insufficienti controlli sulla purezza del sangue e degli emoderivati, a risarcire gli attori per il danno afferente alla perdita del rapporto parentale subito, a causa dell’ingiusto, quanto precoce decesso della compianta Sig.ra [OMISSIS], indotta a monte da patologia epatitica HCV correlata, degenerata in cirrosi epatica e che fu l’antecedente causativo dell’avvenuto decesso della sfortunata de cuius, come rilevato dalla espletata CTU, quantificato, nella misura massima di €. 336.500,00 prevista dalle Tabelle Milanesi del danno non patrimoniale aggiornate al 2021, per i motivi esposti al paragrafo B), capo f) delle presenti note ovvero in subordine in quella complessiva, compresa tra € 168.250,00 e € 336.500,00 conteggiata sempre sulla base delle tabelle Milanesi del danno non patrimoniale aggiornate al 2021 o in quella diversa che l’Ill.mo Tribunale dovesse ritenere giusta ed equa; il tutto, oltre interessi legali dal momento della domanda al soddisfo. 3) condannare il Ministero della Salute alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, quantificate come da allegata notula redatta ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/14 e s.m.i., oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari; 4) emettere ogni altro provvedimento del caso.”.

Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale adito rigettare nel merito le domande ex adverso proposte, con condanna alle spese di lite, in via ulteriormente gradata accoglierle con espressa deduzione delle somme corrisposte e da corrispondere a titolo di indennizzo ex lege 210/1992, con compensazione delle spese di lite.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. I sigg. [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], in qualità di eredi della sig.ra [OMISSIS] – madre dei primi e nonna di [OMISSIS] – hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, essendo la de cuius deceduta in data 30/11/2018 a causa di “epatopatia cronica hvc correlata” con conseguente “scompenso ascitico, versamento pleurico, encefalopatia epatica, arresto cardio respiratorio, stato comatoso, stato cachettico” (all. 8 fasc. att., schema di morte ASL). Gli attori deducono la malattia epatica contratta dalla de cuius a seguito di trasfusione con sangue infetto avvenuta nel 1978, allorché la donna veniva ricoverata presso la Casa di Cura Villa del Sole di Ischia (NA) (all. 2 fasc. att., cartella clinica n. 848 del 29/09/1978 – 10/10/1978) con diagnosi di “grave anemia acuta alla 30° settimana di gravidanza”. In particolare, gli attori riferiscono che già nel 1986 la sig.ra [OMISSIS] iniziò a manifestare sintomi riconducibili a malattia epatica – come emerge dalle domande di invalidità presentate alla Commissione di prima istanza presso la ASL di Ischia (all. 3 e 4 fasc. att.). Sottoposta a continui controlli, nel 2016 le condizioni di salute della de cuius subirono un netto peggioramento fino alla morte, avvenuta due anni dopo.

Per queste ragioni, considerato lo stretto rapporto affettivo che legava gli istanti alla de cuius, amorevole madre e nonna, gli eredi chiedono la condanna del Ministero al pagamento dei danni sofferti iure proprio quantificati in Euro 336.500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal momento della domanda al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

1.2. Il Ministero della Salute costituito ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito, il cui dies a quo sarebbe da ancorare alla data in cui, secondo l’ordinaria diligenza, la malattia è stata o poteva essere percepita quale danno conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo; e, in ogni caso, il rigetto della domanda sul presupposto che il virus HCV è stato scoperto solo nel 1989, data successiva all’avvenuto ricovero della sig.ra [OMISSIS] con vittoria di spese; in via gradata, per l’ipotesi di accoglimento, il Ministero della Salute ha domandato la compensazione di quanto eventualmente già liquidato agli eredi mediante indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, spese compensate.

1.3. All’udienza del 06/12/2022 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ.

2.1. La domanda è fondata e deve essere accolta. In materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico il Ministero della Salute è tenuto a svolgere un’attività di controllo e di vigilanza, rispondendo ex art. 2043 cod. civ., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584. V. altresì, conformemente, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 2371/2014, n. 1355).

In relazione a tale attività, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero della Salute convenuto, la responsabilità ministeriale per i danni eventualmente conseguenti all’utilizzo di sangue infetto può certamente essere affermata anche in relazione a trasfusioni avvenute – come nel caso in esame – nel 1978. Ed infatti, gli obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo che fanno capo al Ministero della Salute si ricavano agevolmente dalle fonti normative succedutesi negli anni già a partire dalla Legge n. 296 del 1958 istitutiva dell’allora Istituto Superiore di Sanità (v. L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; Circolare del 7 febbraio 1972; Circolare 15 settembre 1972; L. n. 519 del 1973; la L. n. 833 del 1978; D.L. n. 443 del 1987; L. n. 107 del 1990; L. n. 178 del 1991; D.M. Sanità 12 giugno 1991; D.Lgs. n. 502 del 1992; D.Lgs. n. 266 del 1993; D.Lgs. n. 267 del 1993; D.Lgs. n. 44 del 1997; D.Lgs. n. 449 del 1997; D.Lgs. n. 112 del 1998).

D’altronde, sebbene l’individuazione dell’epatite C come malattia tipica sia avvenuta solo successivamente, l’esistenza di un terzo tipo di epatite – definita “non A non B” (cd. “nAnB”) – era già nota in ambito scientifico a partire dagli anni sessanta (così, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, n. 25989 del 2016: “Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, lo stesso Ministero della Salute, ben a conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30.6.1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972 disposto la ricerca sistematica dell’antigene Australia (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell’epatite B); e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la ricerca della presenza dell’antigene dell’epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma. Anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sulla base della legislazione vigente in materia il Ministero della sanità era dunque tenuto ad attività di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano. E l’omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il Ministero della Salute a responsabilità extracontrattuale allorquando come nella specie dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico (il quale è strumentale ed accessorio a quel potere) derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576). Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, a fronte di tali obblighi normativi la discrezionalità amministrativa, ove invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi, invero si arresta. E il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all’impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n.581).”).

A voler esser più precisi, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul tema, non hanno mancato di sottolineare come in realtà si tratti di un “rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni” (v. Cass. Sez. un. 581 del 2008); con la conseguenza che il Ministero della Salute era certamente tenuto anche nel 1978 a controllare che il sangue utilizzato per finalità terapeutiche non fosse infetto in adempimento degli specifici obblighi di controllo e vigilanza ad esso preposti (v. Cass. 17685/2011; Cass., n. 9404/2011; Cass. 1355/2014; Cass. 2232/2016).

In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, dunque, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche HBV, HIV, HCV, ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l’evento obiettivo dell’infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Cass. sez. 3, n. 17084/2017).

2.2. In caso di violazione di tali obblighi – e prima ancora dell’obbligo di buona fede e correttezza espressione del più generale principio di solidarietà sociale (così Cass., Sez. 6-3, n. 25989 del 2016; v. anche Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 23/1/2014, n. 1355) – il comportamento omissivo e non diligente fa sì che il Ministero della Salute sia chiamato a rispondere dei danni causati ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Ciò in quanto, pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e vigilanza; con la conseguenza che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezione da HIV ed epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell’Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e non in quella di cui all’art. 2050 cod. civ. (Cass. Sez. U n. 576 del 2008; Cass. sez. u n. 581 del 2008; Cass. sez. 3 n. 9406/2011; Cass. sez. 3 n. 7553/2012; Cass. civ. sez. 3, 26152/2014; Cass., Sez. 6-3, n. 25989 del 2016).

2.3. Si è inoltre escluso che la discrezionalità amministrativa di cui gode il Ministero della Salute possa essere invocata per giustificare le scelte operate nell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo a fronte di tali obblighi normativi; d’altro canto, il dovere di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza cd. qualificata, specificamente in relazione all’impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo esso tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi a tali attività̀ (cfr. Cass., Sez. Un., n. 581/2008; Cass. sez. 3, n. 17685/2011).

2.4. Tutto ciò premesso, come già da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un. 581/2008), al fine di vagliare il comportamento tenuto dal Ministero della Salute in presenza di danni presumibilmente causati da trasfusioni con sangue infetto – tenuto conto delle conoscenze scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HCV in soggetto emotrasfuso – in assenza di altri fattori alternativi, occorre accertare se l’omissione degli obblighi di controllo, prevenzione e vigilanza in ordine alla trasmissione di malattie mediante il sangue infetto sia stata causa dell’insorgenza della malattia (epatite HCV) e, per converso, che la condotta doverosa avrebbe impedito il verificarsi dell’evento lesivo; conseguentemente, l’omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il Ministero a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. allorquando dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. Un., n. 576 del 2008). In altre parole, l’accertamento del nesso di causalità presuppone una doppia verifica: l’una avente ad oggetto la condotta concretamente tenuta dal Ministero della Salute – relativa alla violazione degli obblighi inerenti all’attività di controllo e vigilanza – dalla quale deve essere scaturita, secondo la miglior scienza ed esperienza, la lesione; l’altra volta a verificare in via ipotetica se la condotta positiva e conforme agli obblighi normativi avrebbe consentito di evitare l’infezione. La prova circa l’esistenza di tale nesso di causalità, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica oltre che logica, grava sugli istanti.

2.5. Nel caso in esame, la valutazione olistica del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere che l’onere probatorio sia stato assolto. La lettura della cartella clinica (n. 848 del 29/09/1978 – 10/10/1978), ricoverata per “grave anemia acuta alla 30° settimana di gravidanza” (depositata agli atti con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.) non pone dubbi circa il fatto che la sig.ra [OMISSIS] fu sottoposta a trasfusione di sangue in occasione dell’ospedalizzazione avvenuta nel 1978. Non risultano agli atti ulteriori fattori alternativi che verosimilmente possono essere stati causa dell’infezione contratta dalla sig.ra [OMISSIS]

2.6. Sul punto, il consulente tecnico d’ufficio nominato nel corso del giudizio – con valutazione che viene condivisa in toto da questo giudicante per l’adeguatezza dell’iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni – ha concluso nel senso che:

“Va detto a questo punto, con riferimento valutativo al caso di specie, che in base alla documentazione clinica disponibile risulta accertato che la de cuius all’età 33 anni, gravida alla 30a settimana, per una grave metrorragia derivata da placenta previa è giunta presso la Casa di cura Villa del Sole di Ischia in stato di shock. La gravità della sintomatologia fu subito chiara e, somministrate 500 cc di sangue omogruppo, fu sottoposta a taglio cesareo con rimozione della placenta e isterectomia subtotale sopraistmica. Ricordiamo che ci troviamo in epoca antecedente la scoperta dell’HCV, così che per ben due volte la Commissione di Invalidità di prima istanza nel 1986 e nel 1989, come si evince dalla documentazione esibita, faceva riferimento nella valutazione ad epatopatia cronica ad etiologia NON NOTA. Nonostante la paziente facesse periodicamente controlli ecografici e bioumorali che documentavano il peggioramento clini- co, dobbiamo aspettare il 2018 perché nei ricoveri ospedalieri per scompenso ascitico epatico ci fosse la correlazione fra l’infezione da virus C quale agente etiologico del danno epatico (cfr. cartelle cliniche). Bisogna dire che ci troviamo di fronte ad una malattia epatica nota dal 1986, nonostante il lasso di tempo intercorso per la definizione etiologica della stessa. Nel nostro caso la cronologia della malattia è rispettata ed è congrua con l’evoluzione classica dell’infezione da virus C che, laddove non intervengano fattori esterni, ha una durata media di circa 30 anni. Atteso il protratto intervallo di tempo intercorso rispetto alle trasfusioni di sangue intero non è concretamente possibile risalire al destino sierologico dei donatori onde verificare se nel sangue e negli emoderivati trasfusi fosse effettivamente presente HCV; nel caso di specie, circa l’arco del protratto intervallo di tempo (38/40 anni) intercorso tra le trasfusioni in questione e il primo riscontro laboratoristico di infezione cronica da HCV bisogna dire che dal punto di vista clinico strumentale e laboratoristico era ben chiaro che la de cuius era affetta da epatopatia cronica/cirrosi ma è mancato “l’approfondimento dia- gnostico” necessario alla individuazione dell’agente etiologico della malattia. Fatte queste deduzioni e considerati gli elementi di giudizio disponibili si è portati a prospettare in termini di probabilità, che l’infezione da HCV possa esser stata, nel caso di specie, determinata dalle trasfusioni di sangue ricevute dalla de cuius nel corso del ricovero ospedaliero del 1978. Può, pertanto, ammettersi un nesso di causalità adeguata tra la cirrosi HCV-correlata presentata dalla de cuius, Sig.ra [OMISSIS] e predette trasfusioni di sangue, con riferimento al criterio del “più probabile che non”. Gli esami di imaging del 2017 dimostrano la presenza di scompenso idroelettrolitico nella paziente cirrotica che sarà costretto a continui frequenti ricoveri presso l’ Ospedale di Ischia (cfr. allegati) fino al decesso all’età di 73 anni, il 30/11/2018 alle ore 07,30 per lo scompenso metabolico e idroelettrolitico determinato dalla cirrosi epatica post- trasfusionale.” (pag. 14, 15, 16 relazione CTU dott. [OMISSIS]).

2.7. La relazione ha dato conto anche delle osservazioni avanzate dal Ministero della Salute circa la possibilità che altri fattori possano aver determinato l’insorgere della malattia:

“[…] Le possibili fonti di contagio e/o infezione, nella fattispecie per cui è causa, tenuto conto della documentazione in atti, che possono ipotizzarsi ed appaiono più probabili, sono in ordine di rischio: a) le emotrasfusioni praticate durante il ricovero per l’emorragia uterina da placente previa ed, a notevole distanza, b) rischi connessi all’intervento chirurgico, c) situazioni ambientali o comportamentali. Identificare con certezza l’inizio della infezione da HCV nel caso in esame appare impossibile in assenza di analisi specifiche non disponibili prima del 1989. Certo è che, sebbene con estrema latenza, le analisi documentano inequivocabilmente nella de cuius la presenza della infezione. A tal proposito è opportuno ribadire che sia la fase acuta della infezione da HCV come quella cronica sono quasi sempre asintomatiche sia sul piano clinico che su quello del laboratorio e quindi prima degli anni ’90 la diagnosi di malattia era problematica incerta e quasi sempre casuale e basata esclusivamente su una moderata elevazione delle transaminasi (nel 1986 l’ASL documentava una epatopatia cronica). Quindi la più probabile fonte di contagio ipotizzabile, e potenzialmente efficiente nella paziente in esame resta il fattore di rischio connesso alle trasfusioni. Ovviamente è impossibile escludere in modo tassativo la possibilità di altri eventi di contagio successivi al ricovero ma in termini di ragionevole probabilità epidemiologica il periodo del ricovero presso la clinica ischitana con le trasfusioni attuate deve essere considerato di gran lunga il maggior rischio epidemiologico occorso e deve essere collegato con nesso di causalità alla epatite da virus C contratta. In termini probabilistici si può attribuire un 80% di probabilità al nesso di causalità tra le trasfusioni e la infezione ed Il residuo 20% di rischio ad altre possibilità quali abitudini sessuali abuso di sostanze e droghe, tossicodipendenza, tatuaggi, piercing o altri contagi ambientali.[…]” (pag. 20, 21 relazione CTU).

2.8. Pertanto, deve concludersi che la causa dell’insorgere della malattia che ha condotto la sig.ra [OMISSIS] alla morte, avvenuta il 30 novembre 2018, in assenza di fattori alternativi, sia stata la condotta omissiva colposa tenuta dal Ministero della Salute convenuto nello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di sangue ed emoderivati ad uso terapeutico.

3.1. Accertata la responsabilità del Ministero della Salute, va ora verificato se sussista il danno non patrimoniale lamentato dagli attori, sub specie di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale. Come noto, infatti, a fronte della

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