
Deve recuperare il Trattamento di fine rapporto?
Il rapporto di lavoro è finito e la liquidazione non Le è mai arrivata?
Ha chiuso il rapporto e il TFR non arriva. Il datore rinvia, paga qualcosa a rate, oppure l’azienda ha cessato l’attività e non sa più a chi rivolgersi. Molti si fermano qui perché non sanno neppure se la cifra promessa è quella corretta, dato che il conteggio dipende dagli anni di servizio e dalla rivalutazione. Porti in consulenza la lettera con cui è cessato il rapporto, le ultime buste paga e il prospetto del TFR, se ne dispone. Verifichiamo il conteggio, accertiamo se le somme sono rimaste in azienda o sono state versate a un fondo, e Le indico come vanno richieste e quanto tempo resta prima che il diritto si prescriva.
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Il trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) è stato introdotto dalla L.n. 297/1982 (che ha provveduto alla modifica dell’art. 2120 c.c.) in sostituzione dell’indennità di anzianità.
L’art.2120 c.c. stabilisce che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (TFR).
Il trattamento di fine rapporto (tfr, liquidazione) si calcola sommando per ciascun anno la quota di TFR accantonata ogni anno lavorativo.
La retribuzione annua divisa per 13,5 è l’operazione aritmetica che consente di calcolare l’importo annuale da sommare per ogni di lavoro e ottenere l’importo totale del TFR che spetta al lavoratore dipendente.
La legge stabilisce che l’ammontare del TFR deve esse appunto rivalutato alla data del 31 dicembre di ogni anno.
La somma, della parte fissa di 1,5% e della parte variabile del 75 dell aumento dell indice dei prezzi al consumo ISTAT, rappresenterà il tasso o coefficiente di rivalutazione annuale al quale rivalutare l’importo di TFR.
Il calcolo non viene fatto dall’avvocato, ma da un consulente del lavoro.
Il Tfr per i dipendenti pubblici
La disciplina del TFR è applicabile anche per i dipendenti pubblici.
Il TFR si applica ai dipendenti pubblici assunti con:
· contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
· contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
· contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare.
Per gli altri dipendenti resta attivo il TFS (Trattamento fine servizio).
Il TFR è corrisposto d’ufficio e l’erogazione che può essere fatta in un’unica soluzione o a rate.
La devoluzione del TFR alla previdenza complementare
Accanto ai trattamenti previdenziali obbligatori, sono previste forme di previdenza di natura complementare, quali fondi pensione o polizze assicurative sulla vita.
Al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, il legislatore, a partire dagli anni ‘90, è infatti intervenuto a più riprese sul tema della previdenza complementare, dapprima con il d.lgs. 124/1993 e successivamente con il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
L’argomento sarà più ampiamente trattato infra (vedi Parte III, Capitolo V).
Il legislatore del 2005 prevede che il lavoratore possa scegliere se devolvere il TFR alla previdenza complementare, ovvero mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. A mente, infatti, dell’alt. 8, d.lgs. n. 252/2005, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante:
- il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente;
- attraverso il conferimento del TFR maturando.
Inderogabilità del TFR
Salva la possibilità di derogare, mediante pattuizioni collettive, al criterio dell’onnicomprensività della retribuzione, la disciplina del trattamento di fine rapporto si caratterizza per un’inderogabilità, tanto in melius che in peius, da parte della contrattazione sia individuale che collettiva
Prescrizione della liquidazione
Il diritto al trattamento di fine rapporto ( tfr, liquidazione) si prescrive in cinque anni (art.2948 n.5, c.c.) che decorrono dalla data di cessazione del rapporto.
Se il TFR (trattamento di fine rapporto, liquidazione) è riconosciuto da una sentenza passata in giudicato la prescrizione è decennale.
Anticipazione del Tfr
Il legislatore ha previsto la possibilità di richiedere l’ anticipazione del tfr – maturato al momento della richiesta – che normalmente spetterebbe ad attività lavorativa cessata, solo per taluni lavoratori che presentano determinati requisiti e solo ove la richiesta sia supportata da necessità previste dalla legge.
I commi dal 6 all’11 dell’art. 2120 c.c. disciplinano questa anticipazione; il dettato normativo chiarisce che salvo condizioni più vantaggiose previste dai CCNL o da accordi individuali, il prestatore di lavoro può richiederla:
· quando ha un’anzianità di servizio alle dipendenze dello stesso datore di lavoro che sia pari almeno ad 8 anni
· solo in misura pari al 70% del TFR maturato alla data della richiesta (dunque di quello a cui avrebbe diritto se per ipotesi il rapporto di lavoro terminasse nella data della richiesta stessa)
Le cause che per il legislatore giustificano la richiesta di anticipazione sono legate a contingenze economiche che spingono il lavoratore a voler utilizzare l’importo del TFR per far fronte:
· a spese sanitarie necessarie “per terapie e interventi riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche” (comma 9 let a) art 2120c.c.)
· per l’ acquisto della prima casa di abitazione per sè stessi o nel caso di acquisto della casa per i figli
L’anticipazione del TFR può essere giustificata dalla necessità fronteggiare le spese che sorgono durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, secondo quanto previsto dall’art. 5 D.lgs n.151/2001- e dell’art.7 L.53/2000.
Occorre sottolineare che l’anticipazione può esser chiesta una sola volta e l’importo ricevuto viene defalcato dal TFR che spetterà poi alla effettiva cessazione dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro dal canto suo, per espressa previsione di legge, può accogliere annualmente richieste “entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo… e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti” (art. 2120 c.c).
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto
Con L.n. 297/1982 è stato istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
Il Fondo, alimentato con un contributo a carico delle aziende, assicura il pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Il d.lgs. n. 80/1992 ha peraltro esteso la garanzia apprestata dal Fondo anche agli altri crediti del lavoratore.
Il legislatore del 1982 prevede due ipotesi (art. 2):
insolvenza del datore accertata nell’ambito di una procedura concorsuale;
mera inadempienza del datore non assoggettabile alle dette procedure (per carenza dei presupposti prescritti dalla normativa fallimentare).
Nel primo caso il lavoratore o i suoi aventi diritto possono presentare domanda di pagamento del TFR a carico del Fondo decorsi 15 giorni:
– dal deposito dello stato passivo;
– oppure dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
Nella seconda ipotesi, invece, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo il pagamento del TFR, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, le garanzie patrimoniali siano risultate insufficienti.
I pagamenti sono eseguiti dal Fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato.
II Fondo è, infine, surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro.
L’indennità sostitutiva per causa di morte
L’art. 2122 c.c. prevede che, in caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto nonché l’indennità sostitutiva del preavviso siano corrisposti:
- 1) al coniuge;
- 2) ai figli;
- 3) ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, se vivevano a carico del prestatore di lavoro.
La ripartizione delle indennità, ove manchi un accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ed, in assenza dei soggetti suindicati, secondo le disposizioni sulla successione legittima previste dal Codice civile.
Peraltro la disposizione è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non consente al lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate, di disporre per testamento delle indennità.
Acquisto iure proprio del diritto.
Si discute in dottrina e giurisprudenza se le attribuzioni avvengano iure proprio oppure iure successionis:
- a) stando ad un primo orientamento, la corresponsione delle indennità avverrebbe sempre Iure successionis. Si tratterebbe, infatti, di una successione anomala su di un bene separato (Ghera);
- b) secondo, invece, una seconda tesi, i c.d. superstiti (coniuge, figli, parenti ed affini) acquisterebbero l’indennità iure proprio (Vallebona)
La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 1985, n. 213, ha stabilito a tal proposito che ‘le indennità considerate dall’art. 2122 cod. civ. spetterebbero iure proprio, piuttosto che iure successionis, alle persone indicate nel primo comma dell’articolo stesso. Indipendentemente dall’intrinseca validità degli argomenti che in dottrina sono stati e sono addotti a sostegno delle opposte tesi, è, infatti, pacifico che nella giurisprudenza della Cassazione si è consolidato da tempo l’orientamento per cui le indennità In esame non fanno parte del patrimonio del lavoratore e sono pertanto sottratte al suo potere di disposizione, venendo attribuite iure proprio ai vari possibili beneficiari”.
Giurisprudenza in materia di Trattamento di fine rapporto
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/03/2021, n. 7352
L’onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto (nel senso dell’impiego nei lavori appaltati) e non anche l’effettivo versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria (a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte).
Cass. civ., Sez. lavoro, 16/02/2021, n. 4040
La esigibilità del TFR è stata ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall’INPS. Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo; assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la “cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale.
Corte d’Appello Perugia, Sez. lavoro, 06/02/2021
In relazione al pagamento del TFR da I.N.P.S., quale gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, né la L. n. 297 del 1982, né il D.Lgs. n. 82 del 1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da TFR, che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro: come è reso palese anche dal fatto che l’art. 2, L. n. 297 cit. stabilisce che “trascorsi quindici giorni” dal deposito dello stato passivo o dalla pronuncia della sentenza in sede di opposizione ad esso – e quindi dopo una dilazione esclusivamente temporale – il lavoratore possa ottenere a domanda il relativo pagamento.
Cass. civ., Sez. lavoro, 05/02/2021, n. 2829
Con la riforma delle pensioni (L. n. 335/1995) i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati sono stati assoggettati tutti alla disciplina privatistica dettata dall’art. 2120 c.c. (come riformato dalla L. n. 297 del 1982). Alla luce di questa normativa il TFR spetta “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato” (art. 2120, comma 1, c.c.), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Cass. civ., Sez. lavoro, 05/02/2021, n. 2829
Ai fini della esigibilità del TFR assume esclusivo rilievo la “cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/10/2020, n. 21318
La prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto e non va confusa col diritto, maturante anche nel corso del rapporto stesso, ad accertare la quota temporaneamente maturata: l’uno ha per oggetto una condanna (necessariamente preceduta dall'”accertamento” di cui all’art. 2909 c.c.) mentre l’altro ha per oggetto un mero accertamento.
Il rapporto di lavoro è finito e la liquidazione non Le è mai arrivata?
Ha chiuso il rapporto e il TFR non arriva. Il datore rinvia, paga qualcosa a rate, oppure l’azienda ha cessato l’attività e non sa più a chi rivolgersi. Molti si fermano qui perché non sanno neppure se la cifra promessa è quella corretta, dato che il conteggio dipende dagli anni di servizio e dalla rivalutazione. Porti in consulenza la lettera con cui è cessato il rapporto, le ultime buste paga e il prospetto del TFR, se ne dispone. Verifichiamo il conteggio, accertiamo se le somme sono rimaste in azienda o sono state versate a un fondo, e Le indico come vanno richieste e quanto tempo resta prima che il diritto si prescriva.
