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In sintesi

Il Giudice respinge la richiesta di un soggetto che pretendeva la restituzione di un terreno, sostenendo di esserne proprietario da decenni. L’immobile era stato regolarmente acquisito al patrimonio fallimentare attraverso una procedura concordataria precedente. La successiva trascrizione della dichiarazione di fallimento ha consolidato l’appartenenza del bene alla massa attiva, rendendo inefficaci le pretese dominicali dell’opponente.

Un bene che considera Suo è finito in una procedura fallimentare?

Se un terreno, un immobile o un altro bene che ritiene Suo compare tra i beni di una procedura concorsuale, la questione si decide all’interno di quella procedura e non con una causa ordinaria. Questa decisione lo mostra chiaramente, nel ricorso vanno indicati fin dall’inizio i documenti e i testimoni, e chi li omette non li recupera dopo. Se ha ricevuto una comunicazione del curatore o il rigetto della Sua domanda, mi invii la comunicazione, il titolo di acquisto e le visure. Fissiamo una consulenza, online o in studio, per impostare la difesa nei tempi corretti.

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME – SEZIONE UNICA CIVILE – DECRETO EX ARTT. 98 E SEGUENTI R.D. 267/1942

Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, composto dai Magistrati:

dott. Giovanni Garofalo Presidente
dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore/estensore
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ARTT. 98 E SEGUENTI R.D. 267/1942

nel procedimento civile avente ad oggetto opposizione allo stato passivo, iscritto al n. di ruolo 238 del 2021, promosso con ricorso depositato in data 12 febbraio 2021

DA
[OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Nicotera n. 29, presso lo studio dell’avv. Teresa Guadagnuolo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE

NEI CONFRONTI DI
[OMISSIS] (C.F./P.I. n. [OMISSIS]), in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), viale della Libertà n. 8, presso lo studio dell’avv. Francesco Caglioti, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
OPPOSTO

PREMESSO

Con istanza di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 103 R.D. 267/1942 il ricorrente rivendicava un bene immobile consistente in un terreno dell’estensione di mq. 1615 sito in Lamezia Terme, località Pullo, contraddistinto nel Catasto Terreni del medesimo comune nel foglio di mappa n. 16, particella 1473, spiegando domanda tardiva di insinuazione nello stato passivo del Fallimento della [OMISSIS]

Nella predetta domanda di insinuazione al passivo e rivendica della proprietà, l’odierno ricorrente aveva dedotto: 1) di essere proprietario e da sempre possessore esclusivo del terreno sopra indicato, acquistato in comproprietà con [OMISSIS] e [OMISSIS] con atto di compravendita a rogito del notaio [OMISSIS] del 28.12.1972, rep. 86381 e raccolta 11464; 2) di aver ricevuto, in data 9.7.2020, una nota del Curatore Fallimentare, dott.ssa [OMISSIS] nella quale il predetto curatore dava atto che, a seguito delle operazioni di stima e ricostruzione del patrimonio immobiliare, la [OMISSIS] era risultata proprietaria anche di altri cespiti immobiliari acquisiti quale terzo assuntore nella procedura di concordato fallimentare proposto dalla [OMISSIS] e dai suoi soci illimitatamente responsabili [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], omologato con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 278/98, con cui veniva anche disposto il trasferimento in favore del terzo assuntore [OMISSIS] di tutti i beni immobili, diritti immobiliari e di credito già acquisiti al fallimento; poiché nell’anno 2008 la sentenza di omologazione del concordato e la sentenza di trasferimento non venivano trascritte su tutti i beni di proprietà dei soggetti falliti, ma solo su alcuni di essi, all’esito delle operazioni di ricostruzione del patrimonio del fallimento della [OMISSIS] venivano effettuate ulteriori trascrizioni sui beni pretermessi nel precedente fallimento e si rendeva pertanto necessario acquisire al fallimento anche quelle ulteriori proprietà non ancora acquisite; 3) che all’udienza di verifica del 12.1.2021 il curatore aveva formulato proposta di non ammissione della domanda e il Giudice, ritenendo condivisibili le argomentazioni del curatore, aveva rigettato l’istanza di rivendica.

Con ricorso ex artt. 98 e 103 L. Fall., depositato in data 12.2.2021, [OMISSIS] adduceva l’erroneità del decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo nella parte in cui non aveva accolto la domanda di rivendica, sostenendo di essere da sempre proprietario e possessore del terreno oggetto di rivendica, che peraltro non era mai rientrato nel [OMISSIS] e dei suoi soci illimitatamente responsabili e che era stato “rinvenuto” soltanto nel [OMISSIS] e riproponeva, comunque, le medesime ragioni poste a base dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare insistendo per la dichiarazione della mancata acquisizione dell’immobile in questione prima nel fallimento [OMISSIS] e poi nel fallimento [OMISSIS] e, in subordine, della intervenuta prescrizione decennale del diritto di consegna del possesso materiale dei beni e della intervenuta usucapione ventennale del bene immobile, con nullità del provvedimento del G.D. e della trascrizione nei registri immobiliari.

Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 22.4.2021, si costituiva nel giudizio il [OMISSIS] in persona del Curatore p.t., che deduceva l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande articolate da [OMISSIS], per l’evidente legittimità dell’acquisizione del bene oggetto del presente procedimento, prima all’attivo del fallimento [OMISSIS] e dei suoi soci illimitatamente responsabili, e successivamente del fallimento [OMISSIS] con conseguente efficacia della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento della [OMISSIS] La Curatela opposta invocava, nello specifico, la disposizione dell’art. 42 L.F., in base al quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità di tutti i suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento ed anche allo stesso pervenuti durante il fallimento, precisando che lo spossessamento avviene ope legis a prescindere dagli adempimenti formali aventi ad oggetto l’inventario e la trascrizione della sentenza.

Dopo alcuni rinvii interlocutori, il Tribunale rinviava all’udienza collegiale del 18.5.2023, autorizzando la trattazione scritta della causa ai sensi della normativa processuale emergenziale ancora in vigore, con riserva di adozione fuori udienza dei provvedimenti giudiziari.

OSSERVATO

L’opposizione è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta per tutte le ragioni di seguito illustrate.

In via preliminare giova rammentare in diritto alcuni principi fondamentali che vengono a disciplinare l’intera materia dell’ammissione allo stato passivo e dell’opposizione alla stessa, e cioè che:

  1. il giudizio di opposizione allo stato passivo di cui agli artt. 98 e 99 L. Fall. ha carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, fermo restando l’onere per l’opponente della censura del provvedimento; il giudice dell’opposizione è quindi investito della nuova valutazione della fondatezza della domanda, con il limite tuttavia del divieto della reformatio in pejus rispetto all’ammissione al passivo (il credito ammesso potendo essere unicamente oggetto dell’impugnazione degli altri creditori ex art. 100 l. fall. o di istanza di revocazione ex art. 102 st.l. proposta dal curatore o da qualunque creditore; Cass. 10.06.2015 n. 12047);
  2. detto procedimento è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull’opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cass. SS.UU., 30.10.2001, n. 13533; vd. altresì Cass., 28.01.2002, n. 982; Cass., sez. lav., 16.07.1999, n. 7553; Cass., 15.10.1999, n. 11629; Cass., 05.12.1994, n. 10446; Cass. 17.08.1990 n. 8336; Cass., 31.03.1987 n. 3099), mentre graverà sulla curatela l’onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione (vd. Cass. 09.05.2001 n. 6465; Cass. 11.03.1995 n. 2832);
  3. tuttavia, nel procedimento di accertamento del passivo il curatore deve essere considerato terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori concorsuali e, pertanto, al predetto curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa (v. ex multis Cass. 15.03.2005, n. 5582; Cass. 09.05.2001, n. 6465, cit.); il curatore del fallimento, infatti, non assume la posizione di sostituto o di successore del debitore fallito, imprenditore, di tal che non gli sono opponibili né i documenti sforniti di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., né le risultanze delle scritture contabili ritualmente tenute ex art. 2710 c.c.;
  4. il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio, con la rilevante conseguenza che in esso non possono essere avanzate domande nuove che non siano già contenute nell’istanza di ammissione al passivo operando il principio della immutabilità della domanda (vd. Cass. 18.06.2003, n. 9716; Cass., sez. lav., 28.05.2003, n. 8472; Cass. 08.11.1997, n. 11026);
  5. la rigorosa formulazione dell’art. 93 (come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006) e la formalizzazione della domanda di ammissione al passivo da essa stabilita valgono ad evidenziare come il principio di immutabilità della domanda si riverberi su entrambi i profili costitutivi della domanda, e cioè il petitum e la causa petendi, rendendone inammissibile la modifica, e quindi, in particolare, la modificazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria.

Ciò detto, passando ad esaminare la domanda degli opponenti di rivendicazione/restituzione del terreno dell’estensione di mq. 1615 sito in Lamezia Terme, località Pullo, contraddistinto nel Catasto Terreni del medesimo comune nel foglio di mappa n. 16, particella 1473, devono premettersi brevi cenni generali sulla disciplina di cui all’art. 103 L.F. perché di assoluto rilievo ai fini della presente decisione.

Orbene, la legge fallimentare equipara, alla stessa stregua dell’accertamento dei crediti nei confronti del fallimento, la domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili.

La finalità della domanda di restituzione o rivendicazione non è legata all’accertamento di un credito, ma è rivolta alla riacquisizione del bene, mobile o immobile, acquisito all’attivo fallimentare.

La normativa previgente prevedeva che le domande di restituzione o rivendicazione o separazione, potevano avere ad oggetto esclusivamente cose mobili tenute dal fallito. Per i beni immobili, le eventuali azioni erano sottratte agli organi della procedura, con la conseguenza che dovevano essere proposte al giudice ordinario.

Con la riforma invece, oggetto della domanda di restituzione o rivendicazione, possono essere anche beni immobili o diritti reali minori.

L’ulteriore novità risiede nel fatto che, se il bene (mobile) non è stato acquisito nell’attivo fallimentare, il terzo può richiedere, modificando l’originaria domanda, l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura della procedura. Qualora invece, la curatela perde il possesso del bene, il titolare del diritto può richiedere in prededuzione il controvalore del bene medesimo.

Con la domanda di restituzione, il terzo chiede la riconsegna del bene in virtù di un rapporto obbligatorio, indipendentemente dal fatto che il terzo sia anche proprietario del bene richiesto.

Possono essere oggetto di domanda di restituzione, oltre che i beni in possesso del fallimento, anche eventuali diritti personali, diretti a rilevare il rapporto sottostante in base al quale il bene deve essere riconsegnato.

La domanda di rivendica o restituzione non è limitata esclusivamente ai beni in possesso del fallimento, dovendosi ricomprendere, nella ratio di possesso, anche tutte quelle situazioni in cui il fallito detiene o ha la disponibilità del bene oggetto di rivendica o restituzione.

In particolare, rientrano nell’oggetto della domanda di restituzione, tutte quelle ipotesi per cui le parti si sono obbligate reciprocamente alla consegna e alla restituzione del bene, come ad esempio nel caso di deposito, locazione, comodato.

Con la domanda di rivendica, invece, il terzo chiede la restituzione del bene (mobile o immobile), non in virtù di un precedente rapporto obbligatorio, ma in forza di un diritto corrente di proprietà o di un diritto reale minore.

Si evidenzia che tra la domanda di rivendicazione e quella di restituzione sussiste un rapporto di correlazione in conseguenza del fatto che la domanda di rivendicazione presuppone pur sempre la restituzione del bene.

Presupposto, quindi, per l’azione di rivendicazione è la prova della proprietà o di un altro diritto reale minore del bene di cui si chiede la restituzione.

Poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all’esecuzione, regolate per l’esecuzione individuale dagli artt. 619 e seguenti c.p.c..

Di conseguenza il terzo, il quale rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell’attivo fallimentare, deve dimostrare con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento di essere stato in passato proprietario di bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale (Cass. civ., sez. I, 29 luglio 1997, n. 7078).

La domanda deve avere la forma del ricorso e contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 93 della Legge Fallimentare.

Soggetti legittimati alla proposizione della domanda sono tutti coloro che vantano diritti sui beni mobili o immobili, in possesso del fallito, come pure i terzi che in virtù di un precedente rapporto obbligatorio chiedono la restituzione del bene detenuto dal fallito.

La domanda di rivendicazione o restituzione deve avere ad oggetto beni per i quali il curatore abbia verificato l’esistenza, individuato il bene ed abbia provveduto all’inserimento, avendone il possesso, nell’inventario, ex articolo 88 della Legge Fallimentare.

Il bene, in conseguenza, non solo deve esistere nella sua materialità, ma deve essere anche ben determinato ed individuato, posto che in assenza di tali requisiti, vengono meno sia la possibilità di affermare il diritto di proprietà da parte del rivendicante con riguardo ad una cosa dotata di caratteri idonei a distinguerla in concreto, sia la specificazione dell’oggetto della domanda di recupero.

Ne deriva che non può esercitarsi l’azione in parola per conseguire la consegna di cose fungibili, di cui il danaro costituisce l’espressione tipica (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 1990, n. 4262).

Le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, ai sensi dell’art. 103 della legge fallimentare, sono ammissibili soltanto se la cosa sia stata determinata nella sua specifica e precisa individualità (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2005, n. 10206). Presupposto dell’azione reale di rivendicazione ex art. 103 legge fallimentare è che la cosa si trovi tuttora nel patrimonio del fallito nella sua individualità, allo scopo di rendere possibile la restituzione dell’idem corpus (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 1981, n. 5768).

L’inclusione nella massa fallimentare dei beni oggetto della domanda di rivendicazione o restituzione, implica, per i soggetti che agiscono in giudizio, di provare i fatti e i diritti attraverso i quali si vuol far valere la propria pretesa (Per quanto riguarda il regime probatorio, si applica, per espressa previsione normativa, la disposizione di cui all’articolo 621 del c.p.c.).

Le modalità attraverso le quali può essere fornita la prova variano in funzione dell’oggetto su cui si basa la domanda. In particolare, in tema di rivendicazione, il soggetto deve provare la proprietà del bene, mediante un titolo avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

A fondamento della domanda di restituzione del bene, invece, il soggetto che agisce in giudizio, deve provare il rapporto (contratto) per mezzo del quale il bene è nella disponibilità del fallito, per titolo diverso dalla proprietà.

Tanto detto in termini generali sui presupposti della domanda ex art. 103 L.F., si evidenzia che nel caso di specie la pretesa creditoria dell’odierno opponente scaturirebbe, in primo luogo, da un contratto di acquisto con cui [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] avevano acquistato il terreno oggetto della rivendica nell’anno 1972. Tale terreno, poi, sempre secondo la prospettazione del ricorrente, non sarebbe stato incluso nel fallimento della [OMISSIS] (costituita, tra gli altri, anche dai predetti proprietari del terreno), dichiarata fallita con sentenza n. 14/1996 del 1° aprile 1996, che aveva decretato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. Orbene, secondo il ricorrente, il curatore fallimentare della [OMISSIS] non avrebbe inserito il terreno nell’inventario, con conseguente mancata apprensione nella massa attiva, e non avrebbe neanche trascritto la sentenza dichiarativa di fallimento. Pertanto, al momento della chiusura del fallimento della [OMISSIS] definito con un concordato fallimentare regolarmente omologato dal Tribunale di Lamezia con sentenza n. 278/1998, secondo il quale tutti i beni mobili e immobili acquisiti al fallimento della [OMISSIS] erano stati trasferiti al terzo assuntore [OMISSIS] il terreno oggetto del presente procedimento era rimasto nella proprietà o almeno nel possesso di [OMISSIS].

Pertanto, il ricorrente ha sostenuto l’inefficacia della trascrizione effettuata su autorizzazione del G.D. o comunque la prescrizione del diritto della Curatela fallimentare alla riconsegna del possesso del terreno, o in ogni caso l’acquisto a titolo originario del predetto per la presunta intervenuta usucapione in virtù di un possesso pacifico, continuato ed ininterrotto, nonché protratto per il tempo sufficiente ad usucapire. In definitiva, secondo quanto prospettato e sostenuto dal [OMISSIS], il bene in questione non sarebbe entrato a far parte né del [OMISSIS] e dei suoi soci illimitatamente responsabili per mancato inserimento nell’inventario e per mancata trascrizione della sentenza di fallimento.

Tale prospettazione non può essere condivisa: invero, come rilevato dal Curatore Fallimentare e – a parere del Tribunale – correttamente condiviso dal G.D., ai sensi dell’art. 42 L.F., l’apertura della procedura concorsuale comporta lo spossessamento del fallito e la sostituzione del Curatore nei poteri di gestione e di amministrazione del suo patrimonio.

Come evidenziato in giurisprudenza, “il fallimento è un giudizio che regola la gestione del patrimonio dell’imprenditore insolvente, esercitata nell’interesse della massa dei creditori, secondo regole finalizzate ad assicurare il soddisfacimento degli stessi in ossequio al principio della par condicio; una gestione di affari condotta secondo regole dettate direttamente dalla legge -cd. procedura concorsuale – esercitata da un pubblico ufficiale sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria” (Corte App. Firenze, 8.1.2016, n. 21). Invero, la mancata apposizione dei sigilli da parte del curatore della [OMISSIS] consistendo in una mera omissione formale, non ha fatto venir meno il vincolo di destinazione che si crea sui beni del soggetto fallito con la stessa dichiarazione di fallimento. Né il mancato inserimento del bene in oggetto nell’inventario può in alcun modo comportare la nullità del provvedimento del G.D.

In tal senso, è opportuno e necessario chiarire che l’apposizione dei sigilli costituisce “una misura interinale e temporanea avente una funzione meramente cautelare, in quanto diretta ad impedire la sottrazione o la dispersione dei beni del fallito nel periodo che intercorre tra la sentenza dichiarativa del fallimento e la redazione dell’inventario, attività, quest’ultima, con la quale il curatore procede alla specifica identificazione dei beni stessi e ne assume il possesso e la custodia” (Corte App. Firenze, cit.). Infatti, le operazioni di sigillo ed inventario possono definirsi quali adempimenti formali e per certi versi “burocratici”, che tuttavia non pregiudicano alcuna questione relativa alla proprietà dei beni, dal momento che l’avvenuta inclusione nell’inventario rileva soltanto ai fini della distribuzione dell’onere della prova, ma non può senz’altro far venir meno il vincolo legale sancito dalla legge fallimentare sui beni del fallito.

Il ricorrente, invece, ha sostenuto che il mancato inserimento del terreno in questione nell’inventario del [OMISSIS] – e la mancata trascrizione – ne abbia impedito il passaggio ai beni della [OMISSIS] e, pertanto, il predetto terreno oggi non dovrebbe rientrare nel Fallimento della [OMISSIS] La tesi risulta totalmente infondata ed inammissibile, e una diversa conclusione comporterebbe la paradossale ed illegittima conseguenza di sottrarre dei beni alla massa dei creditori per un mancato adempimento formale che – è appena il caso di ribadirlo – non è finalizzato a creare un vincolo su un determinato bene, ma soltanto ad effettuare una ricognizione delle attività da liquidare per soddisfare i creditori. Invero lo spossessamento del fallito non avviene grazie all’apposizione dei sigilli o alla redazione dell’inventario, ma ope legis, con conseguente irrilevanza del concreto inserimento dei singoli beni nell’inventario.

Tanto premesso con riferimento al mancato inserimento del bene nell’inventario nella [OMISSIS] occorre ora soffermarsi sulla inclusione del predetto terreno nella sentenza di omologazione del concordato fallimentare n. 278/1998, che ha “disposto il trasferimento alla [OMISSIS] ad integrale esecuzione del concordato accertato con decreto del Giudice Delegato, di tutti i beni immobili, dei diritti immobiliari e di credito già acquisiti al fallimento”. Tale sentenza ha avuto un effetto traslativo pieno, diretto ed immediato del diritto di proprietà.

Né il ricorrente può in qualche modo equipararsi ad un terzo in buona fede – rispetto alla mancata conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento e di quella di omologazione del concordato – nei confronti della curatela, dal momento che la proposta di concordato fu avanzata, tra gli altri, anche dall’odierno ricorrente, con istanza al G.D. del Fallimento n. 14/96 del 16.6.1997, sottoscritta personalmente anche da [OMISSIS] (cfr. allegato n. 4 della produzione della Curatela). La proposta, peraltro, fu anche omologata con sentenza del Tribunale, che fa stato tra le parti ed i loro aventi causa.

Infine, con riferimento alla eccepita prescrizione del diritto della curatela alla consegna del possesso materiale del bene ed alla intervenuta usucapione, va sottolineato che la prescrizione non può essere invocata in questa sede per paralizzare il diritto di proprietà e che, ai fini dell’usucapione, manca – ab origine – l’elemento soggettivo, dal momento che lo stesso [OMISSIS] ha proposto il concordato fallimentare che prevedeva il trasferimento di tutti gli immobili dei falliti al terzo assuntore. Pertanto, se anche fosse rimasto il rapporto di fatto con il terreno oggetto della presunta occupazione, dalla data di omologazione del concordato è evidentemente mutato l’animus del soggetto, che da possessore è diventato mero detentore proprio per effetto dell’omologazione del concordato.

Il detentore cui si riferisce l’art. 1141 c.c. è colui che, mutando il proprio animus e dichiarando di voler esercitare il potere di fatto animo domini, pone in essere l’elemento spirituale e materiale del possesso.

In buona sostanza l’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore medesimo abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente con animus rem sibi habendi (e non più con animus detinendi).

Nel caso di specie non risulta comprovato documentalmente alcun atto di interversione valido ed efficace ai sensi dell’art. 1141 c.c. dovendosi rilevare, al contempo, che nessun mezzo di prova è stato ritualmente richiesto e articolato dai ricorrenti sul punto specifico nell’atto di opposizione, ad eccezione delle prove testimoniali richieste per dimostrare il possesso continuato, ritenute inammissibili dal Tribunale per mancanza di prova ed allegazione del presupposto logico e giuridico dell’interversione (v. Cassazione civile sez. VI, 06/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep. 06/03/2017), n.5596: “il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è pertanto regolamentato integralmente dalla L. Fall., art. 99, il quale prevede, al comma 2, n. 4), che l’opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo. Ne consegue che la mancata indicazione nell’atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell’opponente/comporta la

Un bene che considera Suo è finito in una procedura fallimentare?

Se un terreno, un immobile o un altro bene che ritiene Suo compare tra i beni di una procedura concorsuale, la questione si decide all’interno di quella procedura e non con una causa ordinaria. Questa decisione lo mostra chiaramente, nel ricorso vanno indicati fin dall’inizio i documenti e i testimoni, e chi li omette non li recupera dopo. Se ha ricevuto una comunicazione del curatore o il rigetto della Sua domanda, mi invii la comunicazione, il titolo di acquisto e le visure. Fissiamo una consulenza, online o in studio, per impostare la difesa nei tempi corretti.

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