
In sintesi
Il proprietario chiede la risoluzione del contratto di comodato e il rilascio dell’immobile, sostenendo l’occupazione sine titulo della convenuta. Quest’ultima si oppone e formula domanda riconvenzionale per il rimborso di somme prestate per l’acquisto dell’immobile e spese sostenute per ristrutturazione e arredamento. La controversia coinvolge anche il rimborso delle spese straordinarie previste dal contratto di comodato.
Ha concesso la casa a un familiare e ora non Le viene restituita?
Ha concesso un appartamento a un parente o a un amico senza chiedere un canone e adesso non riesce a riottenerlo. Oppure è Lei a viverci da anni, ha sostenuto spese per lavori e arredi, e Le arriva la richiesta di liberare tutto. Sono due posizioni diverse e a decidere sono il motivo per cui l’immobile fu concesso, la durata e ciò che era stato formalizzato per iscritto. In consulenza esaminiamo i documenti e Le indico se il rilascio possa essere richiesto, che cosa si possa contestare e quali spese restino a carico di chi. La consulenza costa 100 euro e si tiene online o in studio, in tutta Italia.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO – SEZIONE 13^ CIVILE – RG n. 9923/2024 – SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa
DA
– [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) nato a Lezhe (Albania) il 28.06.1986 e residente a Truccazano (MI) in [OMISSIS] rappresentato e difeso dall’Avv Concetta Sannino (C.F. [OMISSIS], pec [OMISSIS]) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Cassano d’Adda Via Febo Borromeo n. 19, giusta procura alle liti.
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
[OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] già [OMISSIS]) nata a Lezhe (Albania) il 10.10.1978 residente in Truccazano (MI) Fraz Albignano Vicolo Muzza n. 25 rappresentata e difesa dall’Avv Anisa Rama (C.F. [OMISSIS] pec [OMISSIS]) del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Seriate via Italia 24 giusta procura alle liti;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite qui di seguito riprodotte in copia:
PER PARTE RICORRENTE [OMISSIS]
Accertare e dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto di comodato stipulato il 10.06.2020 tra i signori [OMISSIS] e [OMISSIS];
Accertare e dichiarare che la signora [OMISSIS] occupa senza titolo alcuno l’unità immobiliare di proprietà del ricorrente sita in Truccazano (MI) – fraz. Albignano Vicolo Muzza n. 19;
Per l’effetto condannare la signora [OMISSIS] a rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose in favore del ricorrente l’immobile sito in Truccazano (MI) – fraz. Albignano Vicolo Muzza n. 9, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del signor [OMISSIS], fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
Condannare la signora [OMISSIS] al risarcimento del danno subito dal ricorrente da liquidarsi eventualmente ex art 1226 c.c per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova di seguito dedotti ed articolati, da intendersi preceduti dalla rituale locuzione “vero che”, con i testi infra indicati:
La signora [OMISSIS] occupa attualmente l’immobile sito in Truccazano (MI) – fraz. Albignano, Vicolo Muzza n. 19;
Si chiede sin d’ora ammissione a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati dalla signora [OMISSIS].
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre all’esito della costituzione avversaria ed a seguito del suo contegno difensivo.
PER PARTE RESISTENTE [OMISSIS]
Disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, piaccia all’Ill.mo Tribunale Adito così giudicare:
NEL MERITO
In Via principale
Rigettare tutte le domande avanzate dal sig [OMISSIS] nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa con ogni conseguente statuizione
In Via riconvenzionale
condannare il sig [OMISSIS] a pagare alla sigra [OMISSIS] la complessiva somma di € 27.888,13 di cui € 12.700,00 a titolo di rimborso del prestito concesso dalla convenuta al ricorrente per l’acquisto dell’immobile di Trucazzano (MI) fraz Albignano Vicolo Muzza n. 19 ed € 15.188,13 a titolo di rimborso delle spese anticipate e sostenute dalla convenuta per conto del sig [OMISSIS] per l’acquisto di materiali edili e mobili utilizzati per ristrutturare arredare l’immobile di quest’ultimo, fissando un termine, ex art 1817 c.c., entro il quale il sig [OMISSIS] dovrà effettuare la restituzione sopra richiesta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
condannare il sig [OMISSIS] a restituire e pagare alla sigra [OMISSIS] la somma di e 43.000,00 a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute e anticipate dalla comodataria ma di competenza del comodante come previsto dall’art. 4 del contratto di comodato del 10.06.2020 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa interamente rifuse in favore dell’Avv Anisa Rama che si dichiara antistatario.
In Via istruttoria
Rigettare la prova testimoniale dedotta da controparte poiché vertente su una circostanza documentale e pacifica, ossia sul fatto che la convenuta risiede nell’immobile sito in Truccazano (MI) fraz. Albignano Vicolo Muzza n.19
Ammettere, ove occorra e senza inversione dell’ onus probandi, prova per testi sulle circostanze di cui in premessa e sui seguenti capitoli di prova:
- “Vero che nel mese di novembre 2019, la sigra [OMISSIS] chiedeva al proprio padre sig [OMISSIS] di dare in prestito la somma di € 12.700,00?”;
- “Vero che la sigra [OMISSIS] riferiva al sig [OMISSIS] che la somma serviva al sig [OMISSIS] per acquistare un immobile in Trucazzano?”;
- “Vero che il sig [OMISSIS] era presente nel momento in cui la sigra [OMISSIS] ha consegnato la somma di cui sopra al sig [OMISSIS]?”;
- “Vero che la sigra [OMISSIS] nel periodo dicembre 2019 – maggio 2020, prestava al sig [OMISSIS] la sua carta di credito per acquistare materiali edili e arredi per l’immobile di Truccazano (MI) fraz Albignano Vicolo Muzza n. 19?”;
- “Vero che i lavori di ristrutturazione dell’immobile di Truccazano (MI) fraz Albignano Vicolo Muzza n. 19 sono stati eseguiti da ditte specializzate”;
- “Vero che durante la ristrutturazione dell’immobile di Truccazzano (MI) fraz Albignano Vicolo Muzza n. 19 il sig [OMISSIS] si recava in loco solo per controllare l’andamento dei lavori di ristrutturazione?”;
- “Vero che la sigra [OMISSIS] nel mese di gennaio 2020 ha acquistato presso la [OMISSIS] di Cassano d’Adda mobili per arredare la cucina ed il soggiorno dell’immobile di Truccazano (MI) fraz. Albignano, Vicolo Muzza n. 19 per un totale di € 7.730,00 come risulta dal doc. 12 che mi viene mostrato?”
- “Vero che presso l’immobile di Truccazzano (MI) fraz. Albignano Vicolo Muzza n. 19 la ditta [OMISSIS] di Caravaggio nel corso degli anni 2021-2022 ha eseguito i lavori indicati nella fattura n. 4 del 13.03.2023 di cui al doc. 18 che mi viene mostrato”;
- “Vero che presso l’immobile di Truccazzano (MI) fraz. Albignano Vicolo Muzza n. 19 la ditta [OMISSIS] di Caravaggio è intervenuta per riparare il tetto poiché in cattivo stato di conservazione tanto da far infiltrare acqua nel sottostante appartamento occupato dalla sigra [OMISSIS]”
- “Vero che per la riparazione del tetto la ditta Delfattore ha emesso nei confronti della convenuta la fattura n. 5 del 19.06.2023 di cui al doc.18 che mi viene mostrato”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., [OMISSIS] premetteva che in data 09.10.2019 aveva acquistato con atto notarile (a repertorio 31369 e raccolta 17701), registrato il 16.10.2019 e trascritto il 17.10.2019 l’immobile sito in Truccazzano (MI) Vicolo Muzza 19 al secondo piano inserito in contesto condominiale. In data 10.06.2020 stipulava con [OMISSIS], oggi [OMISSIS], contratto di comodato d’uso registrato presso l’agenzia delle entrate in data 31.07.2020 n. 1577. In data 09.06.2023 il ricorrente inviava raccomandata a […] [OMISSIS] manifestando la volontà di risolvere il contratto ex art. 2 per sopravvenute esigenze del comodante ex art 1809 II comma c.c., chiedendo di rilasciare l’immobile (entro il 30.06.2023) avendo la necessità di concedere l’immobile al proprio fratello (il quale non titolare di alcun immobile nemmeno pro quota) che era stato nel frattempo scarcerato ed era privo di propria primaria abitazione (solo ospite temporaneo del fratello). [OMISSIS] non rilasciava l’immobile e [OMISSIS] depositava domanda di mediazione.
Si svolgevano tre incontri ma la mediazione dava esito negativo.
Atteso l’insuccesso della percorsa mediazione [OMISSIS] depositava ricorso ex art. 447 bis cpc; [OMISSIS] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande di [OMISSIS] e chiedendo in via riconvenzionale il rimborso delle somme anticipate per l’acquisto dell’immobile, per i lavori di ristrutturazione e per le spese straordinarie, per l’acquisto degli arredi che sosteneva di aver effettuato nel contempo a favore dell’immobile.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell’A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell’adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia.
Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come “omesse”, per effetto di “error in procedendo”, ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all’approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta ‘ragione più liquida’ desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, lette le istanze istruttorie di prova orale pure formulate e rassegnate in atti ritiene di non potere ammettere, allo stato, i capitoli di prova orale come articolati dalle parti così da dovere essere respinti “in blocco”, in quanto in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze del tutto inconferenti, non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali, in parte anche vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo interpretativo) non certamente demandabili a testi; al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012).
L’art. 1809 c.c. dispone che “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto” al secondo comma “se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”.
Fissato il thema decidendum osserva questo Giudice, quale prima considerazione, il tema dell’applicabilità dell’art 1809, II comma, c.c., anche alla luce del contratto di comodato d’uso gratuito stipulato tra le parti e di quanto prevede all’art 2a ” il presente contratto terminerà alla morte della comodataria, ovvero verrà a cessare nel momento in cui l’immobile perderà la propria destinazione d’uso, ovvero per risoluzione del presente accordo da parte di una o entrambe le parti, ovvero per sopravvenute esigenze del comodante ai sensi dell’art 1809, II comma c.c. “.
Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d’uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione.” (Cass. Civ. VI 21 novembre 2014 n. 24838).
“Ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d’un imprevisto che giustifichi la restituzione del bene” (Cass. Civ. 29 settembre 2014 n. 20448)
ed ancora ” La nozione di urgente ed impreveduto bisogno, di cui al secondo comma art 1809 c.c, fa riferimento alla necessità del comodante di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. (Cass.,Civ. ordinanza 3 settembre 2013 n. 20183).
Preliminarmente, in ordine alla questione della comunicazione della risoluzione del contratto, è pur vero che la raccomandata è stata inviata in data 9.6.2023, di conseguenza, non rispettando il termine di cui all’art 4c del contratto di comodato, ma è altrettanto vero che attraverso tutte le comunicazioni ufficiali, quali l’invito alla mediazione e il ricorso ex art. 447 bis cpc, il termine dei 6 mesi, già in sede giudiziale, sia ampiamente trascorso ad ogni effetto di legge.
Non ultimo, allo stato, parte resistente si trova ancora ad occupare l’immobile, per sua stessa ammissione in atti, nonostante il termine di sei mesi sia ampiamente scaduto.
Pertanto la questione si ritiene in questa sede giuridicamente superata e, in ogni caso, definitivamente assorbita.
Passando ora nel merito alle richieste di parte ricorrente, [OMISSIS] ha richiesto la restituzione dell’immobile al fine di poterlo concedere in uso al proprio fratello di recente scarcerato e che (fatto pacifico e non cointestato dalla parte [OMISSIS] ex art. 115 cpc) è privo di una qualsivoglia propria abitazione (ad oggi per mera concessione fruisce di una precaria ospitalità nella attuale coabitazione con il di lui fratello) né è titolare di un contratto di locazione ovvero usufruttario di alcunchè. Pertanto sussistono le condizioni ex art. 1809, II comma, cc attesa la finalità perseguita dal comodante [OMISSIS] di dare una abitazione al proprio fratello (e quindi non per procurarsi un utile).
Del resto detta esigenza sarebbe emersa dopo la scarcerazione, non potendo essere pre-conosciuta dal ricorrente [OMISSIS] al momento della stipula del contratto di comodato con parte resistente (né certamente dipendente da una sua decisione ovvero volontà).
E’ opportuno precisare, infatti, che l’obbligo restitutorio grava sul comodatario anche ed a prescindere dalla circostanza che lo stesso comodatario assuma di avere assunto a proprio carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (in vista della durata del bene concessogli in godimento).
Le considerazioni poste in argomento da [OMISSIS] a nulla rilevano in questa sede. Nel caso di specie appare legittimamente e correttamente invocato il diritto di fare cessare di efficacia e vigenza il contratto di comodato d’uso al fine di concedere l’immobile al proprio fratello (esigenza personale ed urgente).
La Corte di Cassazione (SS.UU. del 15 novembre 2022 n. 33645) ha stabilito che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”. Il diritto al risarcimento nasce con l’occupazione senza titolo (o con il permanere dell’occupazione dopo la scadenza del titolo) ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione).
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita (di cui il proprietario chieda il risarcimento) non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso potrà eventualmente esser liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”,
Per contro parte ricorrente [OMISSIS] (che peraltro nemmeno ha mai allegato la propria intenzione di mettere a reddito l’unità immobiliare, né di locare o vendere l’immobile a terzi così traendone un profitto) ha richiesto la restituzione dell’immobile semplicemente per consentirne la sua diretta abitazione da parte del proprio fratello di recente scarcerato (e quindi non certamente ripromettendosi di ottenerne alcun diretto utile economico ovvero monetario). Né da ultimo parte comodante [OMISSIS] nemmeno ha anche solo allegato un minimo parametro oggettivo per quantificare l’asserito danno che pure assumerebbe di avere patito.
Sicchè sul punto non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria di parte [OMISSIS]
Passando ora alle domande riconvenzionali di [OMISSIS] è necessario preliminarmente fare una distinzione tra le varie spese richieste dalla stessa in sede giudiziale: rimborso di un presunto prestito per l’acquisto dell’immobile, rimborso di spese per la ristrutturazione, rimborso per l’acquisto di arredi- rimborso per spese straordinarie.
Per quanto concerne il presunto prestito la resistente [OMISSIS] non ha dato né offerto prova documentale che lo stesso sia avvenuto in quanto non sono stati allegati documenti (contabili o bancari) che dimostrino gli effettivi pagamenti (asseritamente) effettuati in favore di [OMISSIS].
Inoltre la stessa ha confermato in atti di aver richiesto, per poter presuntivamente aiutare economicamente il ricorrente, questo presunto prestito al proprio padre, pertanto colui che avrebbe erogato il prestito sarebbe [OMISSIS] (padre della resistente) e di conseguenza unico soggetto giuridicamente legittimato a richiederne la restituzione sarebbe il mutuante [OMISSIS] (e non la resistente del tutto priva di legittimazione attiva).
Per quanto concerne la richiesta di rimborso di quanto speso per gli arredi appare ingiustificata in quanto nulla è previsto sul punto in sede contrattuale, anzi al punto 1.b il contratto si statuisce ” L’appartamento risulta parzialmente arredato con mobilio da cucina e da camera da letto, oltre ad un divano ed alle suppellettili sei servizi sanitari”, ed ancora al punto 1.d ” La comodataria dichiara di aver preso visione dell’unità concessa in comodato gratuito e di accettarla nello stato in cui si trova…”
Pertanto ove parte resistente per sua espressa (quanto autonoma e libera) volontà abbia deciso di arredare l’unità immobiliare, non potrà in alcun modo rivendicare il rimborso delle spese effettuate. Peraltro parte [OMISSIS] (come da verbale) nemmeno ha rivendicato gli arredi acquistati dalla controparte e che pertanto resteranno in capo alla resistente (cfr. verbale del 30/05/2024 la parte ricorrente [OMISSIS] rappresenta che non è in alcun modo interessato alla proprietà dei beni mobili siti nell’immobile di sua proprietà, né è in alcun modo interessato ad acquistarli sicchè ben potrà trattenerli la controparte…).
Per quanto concerne il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione e le spese straordinarie, anzitutto è doveroso premettere che il contratto di comodato è essenzialmente gratuito ed è proprio la gratuità della concessione del bene che contraddistingue il contratto di comodato.
Il comodante è infatti obbligato a consegnare il bene nello stato in cui esso si trova, senza la necessità che siano rispettati determinati e specifici standard qualitativi e senza che risulti idoneo all’uso cui è destinato. La piena conferma di quanto appena sostenuto appare rinvenibile considerando quanto previsto dall’art. 1812 c.c.; qualora il bene presenti vizi, dei quali il comodante sia a conoscenza, questi sarà tenuto a segnalarli al comodatario, senza alcun obbligo di eliminazione, sostituzione o riparazione.
La posizione di maggior favore riconosciuta in capo al comodante rinviene la propria giustificazione nella gratuità del rapporto poiché, diversamente, rappresenterebbe un sacrificio economico eccessivamente gravoso.
Una volta che il bene sia stato consegnato al comodatario, l’unica obbligazione che si rinviene per il comodante è quella di non interferire con il relativo godimento.
Peraltro il contratto di comodato in oggetto all’art. 1.d indica “La comodataria dichiara di aver preso visione dell’unità concessa in comodato gratuito e di accettarla nello stato in cui si trova….”
Lo stesso art 1808 c.c riconosce in capo al comodatario il diritto al rimborso delle spese sostenute di manutenzione straordinaria, necessarie e urgenti, ma ciò non equivale ad affermare che dalla disposizione emerga un obbligo per il comodante, o per lo stesso comodatario, di effettuarle.
La circostanza che detti interventi si rendano (effettivamente e in modo comprovato) necessari e urgenti comporta che il comodatario sia tenuto a darne avviso al comodante in virtù del generale obbligo di custodia ex art. 1804 c.c. e, solo relativamente a questi oneri e costi se effettivamente sostenuti, abbia diritto ad essere rimborsato.
Il diritto al rimborso è previsto per tutelare il comodatario ed evitare che questi possa essere tenuto ad erogare somme che superino il favore richiesto con la concessione in comodato (gratuito) del bene.
La Cassazione, operando una tale ricostruzione logico-giuridica, conferma il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (Cass. 1216/2012; 21023/2016).
Il comodatario che abbia in godimento un bene concesso in comodato, potrà sostenere spese di manutenzione: le spese di manutenzione ordinaria saranno e rimarranno completamente ed interamente a suo carico; qualora debbano sostenersi delle spese di manutenzione straordinaria, il comodatario potrà liberamente
Ha concesso la casa a un familiare e ora non Le viene restituita?
Ha concesso un appartamento a un parente o a un amico senza chiedere un canone e adesso non riesce a riottenerlo. Oppure è Lei a viverci da anni, ha sostenuto spese per lavori e arredi, e Le arriva la richiesta di liberare tutto. Sono due posizioni diverse e a decidere sono il motivo per cui l’immobile fu concesso, la durata e ciò che era stato formalizzato per iscritto. In consulenza esaminiamo i documenti e Le indico se il rilascio possa essere richiesto, che cosa si possa contestare e quali spese restino a carico di chi. La consulenza costa 100 euro e si tiene online o in studio, in tutta Italia.
