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In sintesi

La società distributrice di gas mantiene la titolarità dei misuratori installati presso gli utenti finali, anche quando collocati all’interno delle abitazioni per esigenze tecniche. Nel caso di inadempimento contrattuale dell’utente finale, il distributore può richiedere l’autorizzazione giudiziaria per accedere coattivamente all’immobile al fine di recuperare l’apparecchiatura di sua proprietà. L’impossibilità di accesso da parte dell’utente moroso non comporta la perdita del diritto di proprietà sul dispositivo di misurazione da parte della società erogatrice del servizio.

La società del gas intende entrare in casa per il contatore?

Il contatore installato all’interno dell’abitazione resta quasi sempre di proprietà del distributore, anche se lo utilizza da anni e anche se la bolletta è intestata a un altro soggetto. Quando la fornitura non viene pagata e i tecnici non riescono ad accedere, la società chiede al giudice la restituzione dell’apparecchio, e l’ingresso nell’abitazione segue le regole dell’esecuzione, non un accesso deciso unilateralmente. Se Le è arrivato un atto o un preavviso di accesso, mi invii il documento, le ultime bollette e il contratto. In una consulenza, online o in studio, verifichiamo che cosa si possa contestare.

Faccia controllare l’atto del distributore

Tribunale Ordinario di Modena, Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 7860/2016 R.G.

Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile n. 7860/16 R. G. promossa con rito sommario di cognizione da

[OMISSIS] – Attore – rappresentato e difeso dagli Avv. N. Boccanera del Foro di Bologna ed E. Fontanesi del Foro di Modena

CONTRO

[OMISSIS] – Convenuto contumace –

[OMISSIS] – Intervenuto –

in punto a: proprietà.

All’udienza del 6/4/17, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 702 ter C.p.c..

Premesso che:

parte attrice deduce, e dimostra con produzioni documentali:

sulla base delle esposte premesse, la società attrice chiede in via principale di “- accertare e dichiarare che [OMISSIS] [OMISSIS] è legittimo proprietario del PDR (…) collocato, per ragioni di servizio, all’interno dell’unità immobiliare sita in (…), ove risiedeva, all’epoca della stipulazione del contratto di fornitura di gas con la società di vendita, il sig. (…);

– per l’effetto, dichiarare tenuto e, quindi, ordinare al sig. (…), o a qualunque terzo occupi l’immobile, di restituire a [OMISSIS] il contatore identificato con la sigla (…), nonché autorizzare [OMISSIS] a procedere all’accesso dell’unità immobiliare sita in (…), per procedere al recupero del contatore, autorizzando sin da ora […] [OMISSIS] ad accedere anche forzosamente a detto immobile per procedere alla chiusura del contatore (…);

– condannare il (…) a risarcire ad [OMISSIS] tutti i danni patiti e patiendi a seguito e in conseguenza della condotta posta in essere, in misura che sia quantomeno pari all’entità del valore dei prelievi di gas indebitamente eseguiti, ed alle sanzioni sopportate da [OMISSIS] a causa del ritardo nella disalimentazione del contatore oggetto di causa”;

chiede, inoltre, in subordine, di “accertare e dichiarare che la Ricorrente ha esercitato, con il presente atto, il diritto di recesso dal contratto di comodato concluso con il sig. (…), avente a oggetto il PDR (…) e collocato, per ragioni di servizio, all’interno dell’unità immobiliare sita in (…) ove risiedeva, all’epoca della stipulazione del contratto di fornitura di gas con la società di vendita, il (…)”, con le conseguenti domande di ordine di accesso e condanna;

all’udienza di prima comparizione, dopo la dichiarazione di contumacia del convenuto, è stata emanata ordinanza con la quale le parti sono state avviate alla necessaria mediazione per la conciliazione, conclusasi con esito negativo;

in corso di causa è intervenuta spontaneamente la società [OMISSIS] che a seguito di cessione di ramo d’azienda è subentrata nella posizione, sostanziale e processuale, dell’originaria attrice [OMISSIS]

all’udienza del 6/4/17 parte ricorrente ha insistito nelle richieste di cui al ricorso introduttivo;

Ritenuto che:

l’azione di rivendica e l’azione di restituzione, pur tendendo entrambe al medesimo risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene, hanno natura e presupposti distinti; l’azione di rivendica ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene di cui l’attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità, ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e a riaverne il possesso; l’azione di restituzione è invece fondata sull’inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa e per questo ha natura personale ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene (Cass. II, 31/8/2015, n. 17321);

l’azione di revindica e l’azione di consegna hanno natura e presupposti diversi; la prima ha carattere reale e mira ad ottenere l’accertamento del diritto di proprietà dell’attore e a fargli conseguire il possesso della cosa, onde l’attore ha l’onere di fornire la prova del diritto dei suoi autori fino ad un acquisto a titolo originario (conf.: Trib. Salerno, II, 28/12/2007, n. 2844; Trib. Salerno, 15/12/2005);

l’azione di consegna trova invece fondamento nell’obbligazione di un soggetto di attribuire il possesso o la detenzione del bene in forza di un contratto o del venir meno del titolo in base al quale detiene il bene (Cass. III, 27/1/1997, n. 808; Cass. III, 9/9/1998, n. 8930; Cass. III, 24/2/2000, n. 2092; Cass. II, 12/10/2000, n. 13605; Cass. III, 10/12/2004, n. 23086; Cass. sez. un., 28/3/2014, n. 7305;

con la prima azione, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatti ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira a ottenere il riconoscimento di tale diritto ma solo la riconsegna del bene; ne consegue che può limitarsi a dimostrare la consegna del bene in base a un titolo e il venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. II, 17/11/2014, n. 24406);

nella specie viene espressamente chiesto l’accertamento del diritto dominicale di parte attrice e, pertanto, la domanda svolta va qualificata come azione di rivendica -esperibile anche in ambito mobiliare (Cass. I, 19/8/1998, n. 8176)- anche perché “l’azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene nei confronti di chi ne dispone di fatto, in assenza anche originaria di ogni titolo, deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione” (Cass., sez. un., 28/3/2014, n. 7305);

al riguardo va ricordato l’orientamento interpretativo consolidato in tema di regolamentazione dei rapporti tra le due azioni, ben distinte anche sul piano dell’onere probatorio: “l’azione personale di restituzione non può surrogare l’azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cass., sez. un., 28/3/2014, n. 7305; conf.: Trib. Salerno, II, 12/1/2016, n. 147; cfr. anche Cass. 23/12/2010, n. 26003);

quindi, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà deve esperire l’azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione (Cass. II, 4/7/2005, n. 14135);

nel caso di specie, alla stregua delle risultanze documentali indicate nelle premesse, risulta in primo luogo fondata l’azione di rivendicazione ai sensi dell’art. 948 C.c. svolta da parte attrice;

ai sensi dell’art. 948 C.c., inoltre, “il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”; per il ricupero del contatore occorre, quindi, la cooperazione del convenuto, il quale deve, provvedere a mettere a disposizione di parte attrice il bene mobile richiesto;

ne discende che le modalità esecutive, attesa la natura del bene oggetto di causa, sono quelle previste dagli artt. 605 e seg. C.p.c.;

pertanto, è fondata la domanda petitoria attorea in ordine all’accertamento positivo della proprietà del contatore in capo al ricorrente e all’accertamento negativo dell’esistenza di altri diritti di terzi sulla medesima res, ma non è fondata la domanda recuperatoria in ordine alle modalità esecutive, e in particolare all’autorizzazione all’accesso nell’immobile in cui è sito per il recupero del bene, comportante, tra l’altro, un fare specifico quale l’accesso forzoso all’abitazione di parte convenuta per effettuare la chiusura del contatore ovvero l’asporto fisico del medesimo, attività che non trova fondamento sulle norme che disciplinano la riconsegna di beni mobili, o su norme contrattuali del caso di specie;

d’altronde, la domanda di accesso all’abitazione -o sue pertinenze- non potrebbe trovare accoglimento nemmeno in base alla domanda alternativa, fondata sul negozio di comodato di cosa mobile (art. 1803 e ss. C.c.), posto che la mancanza di prova -in assenza di richieste istruttorie al riguardo- di un’assenza volontaria dal convenuto per impedire le attività di disalimentazione del contatore, comporta che non è provato il rifiuto di restituzione della cosa che costituisce necessario fondamento dell’azione di riconsegna del bene concesso in comodato; dal verbale negativo di interruzione prodotto dalla stessa parte attrice, infatti, non si ricavano elementi certi di manifestazione di volontà contraria alla restituzione del contatore;

peraltro, anche in presenza di tale prova, l’azione contrattuale fondata sul comodato condurrebbe all’accertamento del recesso e alla condanna alla riconsegna del contatore, che richiede pur sempre la cooperazione del comodatario (art. 1810 C.c.); in assenza di cooperazione, le modalità di riconsegna devono seguire le forme dell’esecuzione per consegna e rilascio, di cui agli artt. 605 e ss. C.p.c.;

non è, pertanto, fondata, la domanda di determinare le modalità di attuazione relative all’accesso nell’abitazione, dovendosi in ogni caso fare riferimento all’esecuzione per consegna e rilascio, e non competendo a questo giudice disporre forme diverse da quelle previste dalle norme in tema di esecuzione forzata;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riferimento al valore della causa.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,

  1. dichiara che [OMISSIS] è esclusiva proprietaria del contatore PDR [OMISSIS] sito in Vignola (MO), via Mario Pellegrini n. 9, e che sul medesimo non esistono concorrenti diritti reali di altri soggetti, servitù o diritti reali di godimento;
  2. dichiara tenuta e condanna parte convenuta [OMISSIS] a consegnare il medesimo contatore a [OMISSIS]
  3. dichiara obbligata e condanna parte convenuta [OMISSIS] a rifondere a [OMISSIS] […] le spese processuali, che liquida in complessivi € 750,00, di cui € 250,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Modena, il 7/4/17.

Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)

La società del gas intende entrare in casa per il contatore?

Il contatore installato all’interno dell’abitazione resta quasi sempre di proprietà del distributore, anche se lo utilizza da anni e anche se la bolletta è intestata a un altro soggetto. Quando la fornitura non viene pagata e i tecnici non riescono ad accedere, la società chiede al giudice la restituzione dell’apparecchio, e l’ingresso nell’abitazione segue le regole dell’esecuzione, non un accesso deciso unilateralmente. Se Le è arrivato un atto o un preavviso di accesso, mi invii il documento, le ultime bollette e il contratto. In una consulenza, online o in studio, verifichiamo che cosa si possa contestare.

Faccia controllare l’atto del distributore