Risarcimento del danno, assistenza legale

In sintesi

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risponde dei danni causati da veicoli privi di copertura assicurativa obbligatoria. Nel caso di investimento mortale di pedone da parte di conducente sotto effetto di sostanze stupefacenti, il Fondo deve garantire il ristoro ai familiari superstiti. La responsabilità sussiste anche quando il veicolo coinvolto risulta sprovvisto di polizza RC auto valida ed efficace.

L’auto che ha investito il Suo familiare non era assicurata?

Quando il veicolo che ha causato un incidente mortale è privo di copertura, l’assicurazione a cui rivolgersi non esiste e molte famiglie si fermano lì. La legge però prevede il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che risponde attraverso un’impresa designata, anche se chi guidava era sotto l’effetto di sostanze. Per procedere occorrono il verbale degli agenti, i dati del veicolo e gli atti del procedimento penale. Me li porti e nella consulenza da 100 euro, online o nel mio studio, verifichiamo a chi vada indirizzata la richiesta e con quali tempi.

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Tribunale di Napoli, 4 Sezione Civile – Sentenza n. 22476/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 22476 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2021, riservata per la decisione in data 20.10.25, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica

TRA

[OMISSIS], c.f. [OMISSIS], nata a Napoli, il 2/6/1953 e ivi deceduta in data 4.10.21 e [OMISSIS], c.f. [OMISSIS], nato a Napoli il 21/3/1979 e ivi residente alla via Piedigrotta, 34, in proprio e nella qualità di eredi di [OMISSIS], nato ad Avellino il 20/9/1952, già residente in Napoli, alla via M. Schipa, 115 e ivi deceduto il 2/10/2020 elettivamente domiciliati in Napoli, al viale Gramsci, 19, presso lo studio dell’avv. Paolo Minucci, c.f. [OMISSIS] che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;

– ATTORI –

NONCHE’

[OMISSIS] c.f. [OMISSIS], nato a Napoli, il 2/6/1977 e ivi residente alla via G. Bausan, 11, [OMISSIS] c.f. [OMISSIS], nato a Napoli, il 21/3/1979 e ivi residente alla via Piedigrotta, 34, ed [OMISSIS], c.f. [OMISSIS], nata a Napoli, il 23/10/1992 e ivi residente alla via M. Schipa, 44, tutti nella qualità di eredi di [OMISSIS] deceduta il 4/10/2021, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, al viale Gramsci, 19, presso lo studio dell’avv. Paolo Minucci, c.f. [OMISSIS] che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

EREDI INTERVENTORI VOLONTARI –

CONTRO

Controparte_4 quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso [OMISSIS], in persona di [OMISSIS], nato a Torino (TO) il 26 maggio 1968, congiuntamente a [OMISSIS], nato a Trieste (TS) il 26 aprile 1973, nella sua qualità di Dirigente e procuratore, rappresentata e difesa dall’Avv.to Carlo Gagliardi, C.F. [OMISSIS] nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Paolo Ambron, C.F. [OMISSIS], sito in Napoli, Via G. Cortese, 11 giusta procura in atti;

– CONVENUTA –

NONCHE’

[OMISSIS], c.f. [OMISSIS], res.te in Napoli, al corso S. Giovanni, 655, Palazzina A, piano 1, interno 16;

CONVENUTO CONTUMACE –

Oggetto: morte responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell’udienza del 17.10.25 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, [OMISSIS] e [OMISSIS] convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Società Controparte_4, quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e [OMISSIS] al fine di vederli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio, subiti nella qualità rispettivamente di coniuge superstite e di figlio di [OMISSIS] a seguito dell’evento verificatosi ai danni di quest’ultimo in data 2 ottobre 2020, alle ore 6.30 circa, alla via Reggia di Portici, sita in Napoli.

Gli attori deducevano, in particolare: – che l'[OMISSIS], intento ad attraversare la strada in qualità di pedone, veniva investito dalla autovettura Ford Fiesta tg EX 804 AM, priva di assicurazione per la responsabilità civile, condotta nell’occasione da [OMISSIS], il quale, marciando ad elevata velocità sulla corsia di sinistra della carreggiata vuota, non effettuava alcuna manovra per cercare di evitare il pedone, né alcuna frenata per rallentare la marcia alla sua vista; – che il [OMISSIS], interrogato dalla Polizia Municipale, subito dopo l’investimento, affermava di non aver visto il pedone e, quindi, di non essere neppure in grado di riferire la direzione di marcia tenuta dallo stesso nell’attraversamento; – che il [OMISSIS], dopo 3 ore dall’investimento, veniva sottoposto ad analisi del sangue per accertare la presenza di sostanze stupefacenti e che gli esami davano esito positivo per la cocaina che veniva riscontrata presente con un valore di 977 mg/dl; – che il tratto di strada ove avveniva l’investimento era rettilineo e pianeggiante e, nell’occasione, si presentava asciutto; – che la Ford riportava rilevanti danni alla parte anteriore per effetto dell’investimento e che si azionavano entrambi gli airbags anteriori nonché l’airbag a protezione delle gambe del conducente; – che, per effetto dell’investimento, il pedone veniva caricato sul cofano della Ford e trascinato per circa 30 metri per poi venire sospinto per circa 15 metri in avanti nel momento in cui la Ford arrestava la sua corsa; – che sul posto interveniva la Polizia Municipale di Napoli che redigeva rapporto di incidente stradale; – che [OMISSIS] lasciava la moglie, [OMISSIS], ed il figlio, [OMISSIS], il quale, a causa della morte del padre, oltre a patire le sofferenze derivate dal tragico evento, subiva anche una menomazione permanente della sua integrità psichica, che lo costringeva a ricorrere alle cure di uno specialista; – che, invero, a seguito della morte del padre, [OMISSIS] pativa una grave sindrome ansioso depressiva per la quale restava a lungo degente ed inabile per poi guarire con postumi invalidanti permanenti di natura psichiatrica.

Tanto premesso, chiedevano al Tribunale di accertare e di dichiarare la responsabilità esclusiva di [OMISSIS] nella produzione dell’evento per cui è causa, in conseguenza del quale era avvenuto il decesso del congiunto e, per l’effetto, di condannare la Controparte_4, quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido con il [OMISSIS], al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da loro subiti iure proprio oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio la Controparte_4, la quale eccepiva: – l’improcedibilità dell’azione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 143, 145, 148, 149, 283 e 287 del Codice delle Assicurazioni; – l’infondatezza nel merito della pretesa attorea; – il concorso di colpa del pedone nella produzione del sinistro per cui è causa. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda o in subordine di dichiarare il concorso di colpa con riduzione del quantum risarcitorio.

In data 15.12.21, si costituivano in giudizio, in qualità di eredi di [OMISSIS], lo stesso [OMISSIS] nonché [OMISSIS] ed [OMISSIS] al fine di ottenere in via ereditaria il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla madre [OMISSIS], nelle more deceduta, in conseguenza della morte del marito [OMISSIS].

[OMISSIS] non si costituiva, restando contumace.

Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammessa ed assunta la prova orale articolata da parte attrice, venivano disposte ed espletate la CTU medico – legale sulla persona di [OMISSIS] e la CTU cinematica.

Con ordinanza del 24.3.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alla successiva udienza veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc.

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità e la procedibilità della domanda ex artt. 145 e 148 c.d.a. avendo le parti originarie, [OMISSIS] e [OMISSIS], ritualmente inoltrato, prima dell’instaurazione del giudizio e per il tramite del proprio difensore, lettera di messa in mora con richiesta di risarcimento danni alla Controparte_4 e alla Consap.

È altresì documentato l’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inoltrato a parte convenuta.

Risulta poi provata la legittimazione passiva dal verbale della Polizia Municipale con riferimento alla posizione di [OMISSIS], proprietario e conducente dell’autovettura investitrice Ford Fiesta tg EX 804 AM al momento dell’occorso, e della Controparte_4 quale impresa designata dal F.G.V.S. essendo stata accertata la scopertura assicurativa del veicolo investitore, come da annotazione di servizio n. 1166/IS del 2 ottobre 2020.

È, altresì, provata la legittimazione attiva di tutte le parti istanti, tanto della [OMISSIS] poi nelle more deceduta, nella qualità di coniuge superstite, quanto di [OMISSIS], [OMISSIS] ed [OMISSIS] nella qualità di figli di [OMISSIS] e di [OMISSIS], alla luce dello stato di famiglia attestante il grado di parentela con i de cuius.

Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.

I fatti storici da cui trae origine il presente giudizio, ossia l’investimento verificatosi il 2 ottobre 2020, secondo le modalità descritte in citazione, hanno trovato conforto nel rapporto di incidente stradale redatto al momento del sinistro dalla Polizia Municipale di Napoli intervenuta sul luogo teatro dell’evento.

In particolare, va richiamata la relazione della Polizia Municipale (doc. 3 allegato di parte attrice) inerente al sinistro stradale de quo che, anche e soprattutto grazie all’ausilio delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza in uso al distributore di carburante “Parthenope” sito alla via Reggia di Portici nella carreggiata opposta a quella interessata dal sinistro, consente di ricostruire il fatto nei seguenti termini: alle ore 6.30 circa, [OMISSIS], alla guida del veicolo Ford Fiesta tg EX 804 AM, percorreva la via Reggia di Portici con direzione di marcia da via Alessandro Volta verso il Ponte dei Granili, carreggiata unidirezionale con due corsie di marcia, occupando la corsia di sinistra. Nelle stesse circostanze, [OMISSIS] a piedi camminava sul cordolo spartitraffico, di spalle al traffico, verso via Ponte dei Granili. Quest’ultimo, nel punto in cui la carreggiata si divide in due carreggiate, quella di sinistra che incanala i veicoli verso il quartiere di San Giovanni e quella di destra che incanala i veicoli sulla rampa autostradale, scendeva dal marciapiede e iniziava l’attraversamento in maniera trasversale. Dopo circa otto passi, veniva investito dall’autoveicolo Ford Fiesta condotto dal [OMISSIS] che proveniva dalla sua destra. A seguito dell’investimento, l'[OMISSIS] veniva caricato sul cofano dell’auto sfondando il parabrezza anteriore e trascinato per circa 30 metri e nel momento in cui l’auto si fermava veniva proiettato in avanti strisciando sulla pavimentazione stradale per 15 metri. A seguito del violento impatto, l'[OMISSIS] decedeva sul posto.

Dalla ricostruzione del fatto nei termini appena evidenziati risulta conseguente la responsabilità del [OMISSIS] convenuto, ai sensi dell’art. 2054 co. 1 c.c.

Quanto sopra è stato oggetto di accertamento anche in sede di CTU cinematica condotta dal perito assicurativo Lahoz, alla cui relazione si rimanda per il dettaglio.

In particolare, il CTU, sulla base della distanza approssimativa percorsa dal pedone dopo l’impatto, ha effettuato altresì una stima della velocità tenuta dalla Ford Fiesta tg. EX804AM al momento dell’urto, calcolata come pari a circa 86 Km/h a fronte di un limite di 50 km/h previsto per quel tratto di strada.

È emerso pertanto che il [OMISSIS] conduceva la propria auto in spregio dell’art. 141 CdS, ai sensi del quale:

“È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza (…)”.

In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Cass. n. 25552/2017).

Nel caso di specie il [OMISSIS] ben avrebbe potuto e dovuto ridurre la velocità del proprio mezzo e, dunque, all’occorrenza, anche arrestare la propria corsa, anche considerando lo stato di oscurità totale al momento del fatto, avvenuto in un’ora in cui l’illuminazione pubblica era stata già spenta e, tuttavia, ancora doveva albeggiare.

A questo punto, va valutato il comportamento della vittima ai fini della determinazione della misura del danno.

In proposito, si osserva che, a parere di questo Tribunale, sono emersi elementi da cui desumere l’esistenza di un concorso di colpa dell'[OMISSIS] nella produzione dell’evento che ne ha causato il decesso.

Invero, è emerso, innanzitutto, che lo stesso attraversava la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, ma non solo.

Il pedone attraversava in senso trasversale all’asse stradale, impiegando così un tempo maggiore per completare l’attraversamento.

L'[OMISSIS] tentava, altresì, l’attraversamento in un punto in cui, pur non essendoci divieto di attraversamento pedonale, è consentito ai veicoli uno scorrimento sostenuto, col limite di 50 km/h, su di una carreggiata posta al di fuori del centro urbano, in prossimità e a ridosso della rampa di accesso autostradale, in condizioni di totale oscurità, con caratteristiche tali da non lasciar presagire, in quel punto e a quell’ora, un attraversamento di pedone.

Tra l’altro, nel rapporto di incidente stradale si legge:

“(…) il pedone, dopo aver lanciato un rapido sguardo a destra, attraversa senza più guardare i veicoli e la strada ed effettuando 6,7 passi sempre a 45° rispetto all’asse stradale. Forse convinto che il veicolo Ford che compare a velocità sostenuta, ma con i fari accesi, gli passasse alle spalle, continua senza affrettarsi nel passaggio della carreggiata, ma viene travolto inesorabilmente. Palese la velocità del [OMISSIS], ma altrettanto inspiegabile è il passaggio a testa bassa del pedone, proprio un attimo prima dell’arrivo della Ford che, con i fari accesi, non poteva non essere vista dallo stesso”.

Pertanto, si ritiene di poter addebitare un riparto di responsabilità ex art. ex art.1227 c.c. nella misura del 30% a carico dell'[OMISSIS] e del restante 70% a carico del [OMISSIS].

A questo punto, va analizzata la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori.

Può dirsi provato il legame affettivo esistente tra gli stessi ed il padre/coniuge [OMISSIS], alla luce dell’istruttoria espletata.

Secondo l’ormai costante e univoca giurisprudenza di legittimità, il danno da perdita del rapporto parentale costituisce un danno conseguenza da allegare e provare, anche mediante presunzioni, nella sua duplice componente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico – relazionale, quale sconvolgimento della vita del congiunto:

“in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico – relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi fuori la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. ord. n. 907/2018).

Ed ancora:

“il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno – conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, l’abitudine di vita, l’entità della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (cfr. Cass. civ. nn. 28989/19, 11200/2019).

In assenza di altri indici contrastanti, deve ritenersi presuntivamente provato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, anche in applicazione della valutazione delle presunzioni di cui al disposto dell’art. 2727 c.c.

Pertanto, [OMISSIS] ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio.

Egli inoltre, unitamente ai germani, ha diritto iure hereditario al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dalla madre [OMISSIS], deceduta nel corso del processo, in quanto tale danno è trasmissibile agli eredi (Cass.17785/2024)

Sotto il profilo della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ritiene il Tribunale di dover applicare le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, tabelle coerenti con i principi di diritto già enunciati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 10579/2021. I parametri di cui alle predette tabelle, d’altra parte, risultano quelli preferibili, in quanto prevedibili ed idonei tanto all’uguale trattamento di situazioni analoghe, quanto alla valutazione di circostanze “eccezionali”, legate alla specifica fattispecie (Cass. 5948/23).

Ebbene, in applicazione delle nuove “Tabelle Milanesi integrate a punti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va così calcolato:

A questo punto, con riferimento alla posizione di [OMISSIS] si osserva che lo stesso ha altresì diritto al risarcimento del danno biologico.

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita o da lesione del rapporto parentale – incidente sulla conservazione dell’equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico relazionale, sull’impedita prosecuzione concreta di una relazione personale – e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico – quale pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica – non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell’art. 29 e nell’art. 32 Cost. (Sez. 3, Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022, Rv. 664263 – 02).

Sulla base di tali premesse, si osserva che il CTU, con metodo di indagine preciso che la scrivente ritiene di fare proprio, ha accertato che la morte di [OMISSIS], padre dell’attore, ha determinato sul figlio un danno biologico permanente.

Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l’esigenza all’unitarietà oltre che all’integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della Cassazione con quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., s.u., 11.11.08, 26972, 26973, 26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003 (Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8827 e Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8828), che hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (ossia concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell’unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.

Per la liquidazione del danno come su individuato può farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l’entità. Tali tabelle, come ritenuto dalla S.C., costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa vari

L’auto che ha investito il Suo familiare non era assicurata?

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