
In sintesi
Il giudice torinese ha confermato la legittimità della risoluzione di un contratto di locazione finanziaria per mancato pagamento dei canoni. La società di leasing ha ottenuto il diritto al rilascio dell’immobile oggetto del contratto. Il debitore aveva sollevato eccezione di usurarietà dei tassi applicati, ma tale difesa è stata respinta dal tribunale per mancanza di fondamento giuridico.
Il leasing è stato risolto e Le chiedono di riconsegnare l’immobile?
È rimasto indietro con i canoni e la società di leasing ha dichiarato risolto il contratto. Adesso Le chiede il capannone o il locale, insieme alle rate arretrate. In questa vicenda il debitore aveva sollevato solo l’usura dei tassi e il giudice ha respinto quella difesa, quindi da sola non regge. Contano le clausole del contratto, il conteggio di quanto Le viene addebitato dopo la risoluzione e i tempi a disposizione. Mi porti il contratto di leasing e le lettere ricevute e stabiliamo quali difese restino. Consulenza da 100 euro, online o in studio in tutta Italia.
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO – IL TRIBUNALE DI TORINO – Prima Sezione Civile – Sentenza n. 1121/2019 pubbl. il 12/03/2019 – RG n. 9990/2017
Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9990/2017 R.G. promossa da:
UNICREDIT LEASING S.p.A. (attuale denominazione della LOCAT S.p.A. in seguito alla fusione tra la società UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A. e LOCAT S.p.A. in virtù dell’atto di fusione per incorporazione rogito Notaio in Milano del 16 Dicembre 2008, rep. n. 8295, racc. n. 5202), società a socio unico appartenente al gruppo bancario Unicredit, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. [OMISSIS], e per essa doBank S.p.A. (denominazione assunta da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A., come deliberato dall’Assemblea Straordinaria con verbale del Notaio di Milano in data 30.10.2015 Rep. 12539 Racc. 6528), in persona del legale rappresentante Dr. [OMISSIS], in qualità di mandataria in forza di procura conferita con atto notaio di Milano del 26 Novembre 2008, rep. n. 525040 racc. n. 79056, rappresentata e difesa dall’Avv. [OMISSIS] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino [OMISSIS], in forza di procura generale alle liti rogito Notaio di Verona in data 7 giugno 2011 rep. n. 68580, racc. n. 19235;
-PARTE ATTRICE RICORRENTE-
contro:
[OMISSIS], in qualità di titolare della omonima ditta individuale [OMISSIS], rappresentato e difeso dall’Avv. [OMISSIS] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, [OMISSIS], ora [OMISSIS], in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta datata 17.11.2017;
-PARTE CONVENUTA-
avente per oggetto: risoluzione ex art.1456 c.c. di contratto di locazione finanziaria –rilascio di immobile – accertamento usura;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (a verbale di udienza in data 5.12.2018 ed in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.):
“In via principale e nel merito
- Accertata l’intervenuta risoluzione ex art.1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. IR 880222 del 24 Novembre 2005, stipulato tra LOCAT S.p.A. – ora UNICREDIT LEASING S.p.A.- e [OMISSIS], Titolare dell’Omonima Ditta, P.IVA [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], corr. in Omegna 8 28887 VB),
- Condannare il medesimo all’immediato rilascio in favore di UNICREDIT LEASING S.p.A., del seguente immobile: NEL COMUNE DI OMEGNA ( VB) [OMISSIS], FABBRICATO AD USO LABORATORIO CON ANNESSA RESIDENZA DEL CUSTODE, DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI DEL SUDDETTO COMUNE SECONDO IL TALE ORDINE:
- Omegna Frazione Crusinallo- [OMISSIS], Categoria C/3 Laboratori per arti e mestieri, Classe Catastale 5, [OMISSIS], Consistenza catastale 355, Rendita 495,02
- Omegna Frazione Crusinallo- [OMISSIS], Categoria catastale A/2-Abitazioni di tipo civile, classe catastale 2, [OMISSIS], Subalterno 4,Consistenza catastale 5, Rendita 468,81
- Omegna Frazione Crusinallo- [OMISSIS], Categoria catastale C/3- Laboratori per arti e mestieri, classe catastale 5, [OMISSIS], Consistenza catastale48, Rendita 66,93;
- respingersi, in quanto totalmente infondate le domande tutte ex adverso formulate con comparsa di costituzione e risposta 17 Novembre 2017 depositata nel rito ex art. 702 bis c.p.c. da [OMISSIS], confermando la piena efficacia e validità delle clausole e delle condizioni contrattuali contenute nel contratto di leasing immobiliare IR 880222 del 24 Novembre 2005
- Assolversi UNICREDIT LEASING S.p.A., e per essa la sua mandataria DoBank S.p.A., da ogni domanda ex adverso proposta.
In via istruttoria
Respingersi le istanze istruttorie formulate da controparte, con particolare riguardo alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare l’usurarietà dei tassi del contratto di leasing azionato nel presente giudizio, atteso il carattere meramente esplorativo dell’indagine che si richiederebbe al Consulente.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Per la parte convenuta (a verbale di udienza in data 5.12.2018 ed in comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra svolte,
- In via preliminare: disporre il mutamento del rito, dal procedimento sommario di cognizione a procedimento ordinario di cognizione per i motivi di cui alla narrativa e per l’effetto ammettere le istanze istruttorie infra articolate;
- In via principale e nel merito: rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi illustrati, e per l’effetto:
- accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all’atto di stipula del contratto di leasing, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dal mutuatario;
- accertare se il TAEG applicato al contratto di leasing, all’atto della stipula, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
- accertare che l’istituto di credito abbia pattuito in contratto l’applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
- accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa;
- dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell’art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari;
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, di mora, la indicizzazione, il tasso effettivo, l’inesatta e/o omessa indicazione del TAEG) in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 e al TUB;
- dichiarare per l’effetto illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all’odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;
- accertare che la risoluzione del contratto di mutuo de quo non possa operare, in considerazione del fatto che non vi è inadempimento rispetto ad un credito usurario e dunque provento di reato e tra l’altro incerto e non stabilito nel suo…
Con vittoria delle spese e compensi di lite.”
In via istruttoria:
si chiede sin d’ora CTU contabile atta a determinare le somme illegittimamente corrisposte in adempimento del contrato oggetto del presente giudizio, con contestuale ricalcolo delle somme effettivamente dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso datato 6.12.2016, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 19.04.2017, la società UNICREDIT LEASING S.p.A. (attuale denominazione della LOCAT S.p.A. in seguito alla fusione tra la società UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A. e LOCAT S.p.A. in virtù dell’atto di fusione per incorporazione rogito Notaio in Milano del 16 Dicembre 2008, rep. N. 8295, racc. n. 5202), società a socio unico appartenente al gruppo bancario Unicredit, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. [OMISSIS], e per essa doBank S.p.A., in persona del legale rappresentante Dr. [OMISSIS], in qualità di mandataria, ha chiesto, nei confronti del sig. [OMISSIS], in qualità di titolare della omonima ditta individuale [OMISSIS], l’accoglimento delle domande di merito di cui in epigrafe.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al convenuto unitamente al decreto del Giudice designato.
1.3. Si è costituito il convenuto, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle domande di merito di cui in epigrafe.
1.4. Con Ordinanza datata 4.12.2017 il Giudice ha provveduto ai sensi dell’art. 703 ter, 3° comma, c.p.c., richiedendo le difese svolte dalle parti un’istruzione non sommaria.
1.5. All’udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:
- un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.6. All’esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle istanze e deduzioni proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 16.04.2018, sciogliendo la predetta riserva, in accoglimento dell’istanza proposta dalla parte convenuta, ma tenuto conto delle considerazioni svolte nell’Ordinanza stessa, ha disposto CTU sul seguente quesito, così come integrato e riformulato:
“Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell’art. 194, comma 1°, c.p.c.:
Previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall’inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all’esito nel caso di esito negativo, risponda al seguente quesito:
- Verifichi il tasso di rendimento effettivo del contratto per cui è causa avuto riguardo a remunerazioni, commissioni, spese (collegate all’erogazione del credito) che:
- siano dovute per effetto della conclusione del contratto, salvo sopravvenienza di vicende estintive;
- pur essendo subordinate al verificarsi di eventi futuri (ritardo nell’adempimento del debitore, mancato esercizio da parte del creditore della facoltà di risolvere il mutuo, recesso del debitore con conseguente applicazione della penale di estinzione anticipata ecc.) meramente possibili al momento della conclusione del contratto, siano dovute per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto;
- Dica se il TEG sia contenuto nei limiti del tasso soglia vigente al momento del contratto;
- In ogni caso, ove venga accertata l’usura, indichi l’ammontare delle remunerazioni ripetibili, formulando in tal caso eventualmente anche più ipotesi sulla base delle diverse tesi indicate dalle parti nei rispettivi atti.”
1.7. Infine, all’udienza in data 5.12.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.
2. Sul merito della presente causa.
2.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, l’accoglimento delle seguenti domande:
“In via principale e nel merito
- Accertata l’intervenuta risoluzione ex art.1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. IR 880222 del 24 Novembre 2005, stipulato tra LOCAT S.p.A. – ora UNICREDIT LEASING S.p.A.- e [OMISSIS], Titolare dell’Omonima Ditta, P.IVA [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], corr. in Omegna 8 28887 VB),
- Condannare il medesimo all’immediato rilascio in favore di UNICREDIT LEASING S.p.A., del seguente immobile: NEL COMUNE DI OMEGNA ( VB) [OMISSIS], FABBRICATO AD USO LABORATORIO CON ANNESSA RESIDENZA DEL CUSTODE, DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI DEL SUDDETTO COMUNE SECONDO IL TALE ORDINE:
- Omegna Frazione Crusinallo- [OMISSIS], Categoria C/3 Laboratori per arti e mestieri, Classe Catastale 5, [OMISSIS], Consistenza catastale 355, Rendita 495,02
- Omegna Frazione Crusinallo- [OMISSIS], Categoria catastale A/2-Abitazioni di tipo civile, classe catastale 2, [OMISSIS], Subalterno 4, Consistenza catastale 5, Rendita 468,81
- Omegna Frazione Crusinallo- [OMISSIS], Categoria catastale C/3- Laboratori per arti e mestieri, classe catastale 5, [OMISSIS], Consistenza catastale 48, Rendita 66,93.”
Invece, come pure si è accennato, la parte convenuta ha chiesto l’accoglimento delle seguenti domande ed eccezioni:
“In via principale e nel merito: rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi illustrati, e per l’effetto:
- accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all’atto di stipula del contratto di leasing, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dal mutuatario;
- accertare se il TAEG applicato al contratto di leasing, all’atto della stipula, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
- accertare che l’istituto di credito abbia pattuito in contratto l’applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
- accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa;
- dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell’art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari;
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, di mora, la indicizzazione, il tasso effettivo, l’inesatta e/o omessa indicazione del TAEG) in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 e al TUB;
- dichiarare per l’effetto illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all’odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;
- accertare che la risoluzione del contratto di mutuo de quo non possa operare, in considerazione del fatto che non vi è inadempimento rispetto ad un credito usurario e dunque provento di reato e tra l’altro incerto e non stabilito nel suo…”
Le domande proposte dalla parte attrice risultano fondate e meritevoli di accoglimento, mentre devono rigettarsi le domande ed eccezioni proposte dalla parte convenuta.
2.2. Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice ricorrente:
- in data 24 novembre 2005 la società LOCAT S.p.A. (ora UNICREDIT LEASING S.p.A.) stipulava con il sig. [OMISSIS], titolare dell’Omonima Ditta, il contratto di locazione finanziaria n. IR 880222, avente ad oggetto il seguente immobile (cfr. doc. 1 della parte attrice ricorrente): nel comune di OMEGNA (VB) [OMISSIS], fabbricato ad uso laboratorio con annessa residenza del custode, distinto al catasto fabbricati del suddetto comune secondo il tale ordine:
- Omegna Frazione Crusinallo- [OMISSIS], Categoria C/3 Laboratori per arti e mestieri, Classe Catastale 5, [OMISSIS], Consistenza catastale 355, Rendita 495,02
- Omegna Frazione Crusinallo- [OMISSIS], Categoria catastale A/2-Abitazioni di tipo civile, classe catastale 2, [OMISSIS], Subalterno 4, Consistenza catastale 5, Rendita 468,81
- Omegna Frazione Crusinallo- [OMISSIS], Categoria catastale C/3- Laboratori per arti e mestieri, classe catastale 5, [OMISSIS], Consistenza catastale 48, Rendita 66,93;
- il corrispettivo globale dell’operazione finanziaria veniva stabilito in Euro 369.435,52 oltre IVA (cfr. doc. 1 della parte attrice ricorrente);
- il bene immobile, acquistato dalla LOCAT S.p.A. al fine della concessione in leasing al sig. [OMISSIS], titolare dell’Omonima Ditta, veniva regolarmente consegnato all’Utilizzatore, come risulta dal verbale di presa in consegna di bene immobile del 24 Novembre 2005, regolarmente sottoscritto dall’utilizzatore (cfr. doc. 2 della parte attrice ricorrente);
- stante l’inadempimento del sig. [OMISSIS], titolare dell’omonima Ditta, consistente nel mancato pagamento dei canoni del contratto di locazione finanziaria, con conseguente esposizione debitoria al 15 Luglio 2016 di Euro 37.204,48 oltre IVA, con raccomandata in data 15 Luglio 2016 la Società Concedente intimava la risoluzione del contratto di leasing, con conseguente diritto a riottenere la piena disponibilità del bene, ai sensi di quanto convenuto nelle Condizioni Generali di contratto (tale circostanza, dedotta dalla parte attrice ricorrente nell’atto introduttivo, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 115, 1° comma, c.p.c., la quale ha invece sollevato le eccezioni di cui infra; cfr. altresì i docc. 3 e 4 della parte attrice ricorrente; per completezza, deve aggiungersi che, secondo l’orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”; nel caso di specie, la parte attrice ricorrente ha sufficientemente provato l’esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre la controparte non ha allegato né fornito la prova dell’avvenuto pagamento, limitandosi a sollevare le eccezioni di cui infra).
2.3. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che deve contestarsi la morosità asseritamente dedotta e la conseguente risoluzione contrattuale del contratto di leasing de quo; invero, l’istituto erogante applicava, durante tutto l’arco temporale, tassi di interesse, competenze ed altri addebiti che travalicavano il tasso soglia stabilito ex lege e che portavano l’odierna convenuta all’inadempimento contrattuale;
- che quanto quivi indicato, viene illustrato sulla base di un accurato lavoro peritale a firma del dott. Ing. [OMISSIS] prodotto (doc. 1), dal quale risulta che la UNICREDIT LEASING S.p.A. violava i basilari principi della legislazione bancaria e, nella fattispecie, la normativa antiusura ed art. 644 c.p.;
- che gli interessi moratori concorrono nella formazione nel TEG; il tasso di mora contrattualmente pattuito non può essere superiore al tasso soglia al momento della stipula. altrimenti sono convenuti interessi usurari e il finanziamento è gratuito ai sensi dell’art. 1815 c.c.;
- che per tasso complessivo si intende il tasso che si viene a generare dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori a seguito di ritardo pagamento;
- che, conseguenza ineludibile della usurarietà genetica del contratto è l’applicazione dell’articolo 1815, 2° comma, c.c., a tenor del quale, nel caso in cui si dovesse rinvenire un tasso usurario, il cliente (mutuatario) è tenuto alla restituzione del solo capitale.
Le suddette eccezioni non risultano fondate.
2.3.1 In primo luogo, infatti, si deve osservare che, com’è stato più volte rilevato, per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale (cfr. in tal senso: Tribunale Torino 17 settembre 2014 e Tribunale Torino 20 giugno 2015 in su Il caso.it ed in dirittobancario.it).
Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro; detto altrimenti, il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.
2.3.2 In secondo luogo, si deve richiamare la CTU del Dott. [OMISSIS] che, nella relazione scritta datata 26.09.2018, ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue:
- la controversia verte su un contratto di leasing immobiliare originariamente stipulato in data 24.11.2005 tra LOCAT S.p.A. (poi Unicredit Leasing S.p.A.) e la ditta individuale del sig. [OMISSIS], rubricato al n. IR 880222; il contratto ha per oggetto un immobile ad uso laboratorio con annesso appartamento del custode, sito in Comune di Omegna, [OMISSIS], il cui costo era pari a euro 309.000,00 (oltre iva), a cui si è pattuito di aggiungere taluni costi (opere di imbiancatura, impianto elettrico e impianto di riscaldamento) per complessivi euro 15.500,00 (oltre iva) e così per un costo totale a carico del concedente di euro 324.500,00 (oltre iva);
- sussistono taluni elementi di criticità nell’accertamento rigoroso dei parametri di calcolo, ciò richiede quantomeno la formulazione di diverse ipotesi di calcolo basate su differenti parametri;
- lo sviluppo dei calcoli e i risultati ottenuti sono
Il leasing è stato risolto e Le chiedono di riconsegnare l’immobile?
È rimasto indietro con i canoni e la società di leasing ha dichiarato risolto il contratto. Adesso Le chiede il capannone o il locale, insieme alle rate arretrate. In questa vicenda il debitore aveva sollevato solo l’usura dei tassi e il giudice ha respinto quella difesa, quindi da sola non regge. Contano le clausole del contratto, il conteggio di quanto Le viene addebitato dopo la risoluzione e i tempi a disposizione. Mi porti il contratto di leasing e le lettere ricevute e stabiliamo quali difese restino. Consulenza da 100 euro, online o in studio in tutta Italia.
