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Ordinanza della Cassazione civile n. 17427/2023

L’appartenenza di un terreno comunale al patrimonio indisponibile dell’ente, in quanto destinato a verde pubblico, presuppone una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica, che di per sé esprime solo un’intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l’oggettiva caratteristica del bene, che può quindi essere oggetto di usucapione.

Utilizza da molti anni un terreno che non risulta intestato a Lei?

L’usucapione di un terreno richiede un possesso continuato e pubblico per il tempo previsto dalla legge, però molto dipende dalla natura del bene, perché per i terreni appartenenti a un ente pubblico occorre verificare prima se siano sottratti all’usucapione. Mi invii la visura catastale, la planimetria e quanto documenta l’uso che ne ha fatto nel tempo. Esamino la posizione e Le dico se l’azione ha fondamento. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.

Faccia valutare l’usucapione

Sentenza Cassazione civile n. 10755/2023

È esclusa l’usucapibilità dei terreni compresi in un piano approvato a norma della L. n. 167/1962 e perciò appartenenti ex art. 35, L. n. 865/1971 al patrimonio indisponibile del Comune in vista dell’attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare.

Sentenza Cassazione civile n.  8526/2023

Una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico solo in presenza di convenzione tra il proprietario e l’ente pubblico, ovvero nel caso in cui l’uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l’utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell’acquisto per usucapione. Una strada rientra, pertanto, nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato “iure servitutis publicae” da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico.

Sentenza Cassazione civile n. 36626/2022

L’istituto dell’usucapione speciale di cui all’art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all’attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la “ratio” della norma, data dall’esigenza di tutelare l’attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l’attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.

Tribunale Civitavecchia, Sentenza n. 266/2022

La coltivazione di un terreno di per sé non integra l’elemento soggettivo del possesso utile ai fini dell’usucapione. L’attività di coltivazione, infatti, non esprime in modo chiaro l’intento del coltivatore di possedere il terreno, essendo a tale fine necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi provanti l’elemento soggettivo dell'”animus sibi habendi”.

Sentenza Cons. Stato, n. 4790/2021

 La condotta illecita tenuta dell’Amministrazione pubblica con l’occupazione abusiva di terreno altrui, quale che sia stata la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), non può comportare l’acquisizione del bene medesimo giacché essa configura un illecito permanente ex art. 2043 cod. civ.; d’altro canto la cessazione dell’illecito da essa commesso si verifica soltanto nelle ipotesi di: a) restituzione del fondo; b) accordo transattivo; c) compiuta usucapione, nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato; e) provvedimento emanato ex art. 42-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 

Sentenza Cassazione civile n. 17388/2021

In tema di possesso idoneo all’usucapione, la “traditio” della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'”accipiens” e la “res tradita” sia sorretta dall'”animus rem sibi habendi”. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio sopra enunciato, ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio di usucapione, aveva ricondotto la materiale disponibilità di tre immobili ad un contratto di comodato, escludendo dalla ricostruzione fattuale le vicende legate ad una scrittura privata in cui l’attore aveva ceduto un terreno a terzi ricevendo in permuta il diritto di proprietà sulle tre unità immobiliari da costruire).

Sentenza Corte d’Appello Roma

In tema di usucapione, la coltivazione di un terreno, anche se attività corrispondente all’esercizio del diritto dominicale, se a carattere precario, di per sé non è espressiva, in modo inequivocabile, dell’intento del coltivatore di possedere per sé. È necessario che l’attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentano di desumere, sia pure in via presuntiva, che quell’attività è svolta uti dominus.

Sentenza Corte d’Appello Catanzaro n. 104/2021

In tema di usucapione, i terreni acquisiti al patrimonio degli enti di sviluppo per trent’anni dalla prima assegnazione sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile, non abrogato dalla l. n. 346 del 1976 e perciò non sono usucapibili, pur se affrancati ai sensi della citata legge o riscattati in forza dell’art. 1 della l. n. 379 del 1967, neppure dall’ente assegnante o dai coltivatori diretti o da altri manuali coltivatori della terra, ai quali invece sono alienabili, a norma dell’art. 4 di quest’ultima legge fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione.

Sentenza Cons. Stato n. 6833/2021

L’occupazione di un fondo sine titulo da parte della pubblica amministrazione e conseguente trasformazione da parte della stessa di un bene privato, integrando un illecito permanente, non è utile ai fini dell’usucapione atteso che diversamente si rischierebbe di reintrodurre nell’ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, tenendo anche presente che l’apprensione materiale del bene da parte della p.a., al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante, non può essere qualificata idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini de quibus. Solo dalla data di entrata in vigore del testo unico dell’espropriazione (30 giugno 2003) è configurabile – in presenza di tutti i relativi presupposti – il possesso ad usucapionem di un terreno occupato sine titulo, perché solo l’art. 43 (e poi l’art. 42 bis) del t.u. 8 giugno 2001, n. 327, ha imposto l’eliminazione della prassi della “occupazione acquisitiva”, e dunque solo da questo momento l’ordinamento ha individuato, ex art. 2935 c.c., il “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. La prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, per cui il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi a partire dall’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (l’art. 43 ivi contenuto, come è noto, aveva sancito il superamento normativo dell’istituto dell’occupazione acquisitiva). (Rigetta il primo motivo di appello avverso T.A.R. Puglia, Sez. III, n. 1311 del 14 ottobre 2019.)

Ordinanza della Cassazione civile

Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto – cioè del bene che ne costituisce l’oggetto -, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l’accertamento con efficacia di giudicato dell’inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere “ex novo” il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto. (Nella fattispecie, la parte ricorrente aveva chiesto accertarsi l’avvenuto acquisto per usucapione di un terreno a seguito del rigetto di precedente domanda volta ad ottenerne la proprietà in virtù di un contratto di rendita vitalizia).

Sentenza del Tribunale Gorizia n. 260/2020

La coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall’art. 1158 c.c., ben può configurare lo jus possessionis, mentre la sussistenza dell’animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall’esercizio dell’attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.

Sentenza Corte d’Appello Catanzaro n. 1164/2020

In tema di usucapione, ai fini della prova degli elementi costitutivi della prescrizione acquisitiva, il cui onere grava su chi la invoca, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché di per sé non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che l’attività è svolta “uti dominus”. E’ quanto accade nel caso in cui colui che invoca l’usucapione non soltanto ha coltivato il terreno per oltre venti anni, ma ha altresì realizzato sullo stesso delle opere, con ciò ponendo in essere un comportamento che costituisce indice inequivoco della volontà di comportarsi rispetto al bene quale proprietario. In proposito l’assolvimento dell’onere probatorio gravante su chi invoca l’acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” propria del processo civile. Per tali motivi spetta alla parte che neghi l’avvenuta usucapione provare che la disponibilità del bene era stata conseguita in forza di un titolo che conferiva un diritto di carattere soltanto personale.

Sentenza Cons. giust. amm. Sicilia n. 539/2020, n. 539

La condotta illecita tenuta dell’Amministrazione pubblica con l’occupazione abusiva di terreno altrui, quale che sia stata la sua forma di manifestazione, non può comportare l’acquisizione del bene medesimo, in quanto configura un illecito permanente ex art. 2043 cod. civ. e la cessazione dell’illecito da essa commesso si verifica soltanto nelle ipotesi di: a) restituzione del fondo; b) accordo transattivo; c) rinunzia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) compiuta usucapione, nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato; e) provvedimento emanato ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001.

Sentenza Corte d’Appello Bari n. 1220/2020

I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all’attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall’art. 1 della legge n. 230 del 1950, non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, 2° comma, c.c. e 828, 2° comma, c.c.; ne consegue l’impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall’art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l’assegnazione delle terre acquisite.

Sentenza Cassazione civile n. 33163/2019

In tema di condominio negli edifici, in ipotesi di controversia circa la titolarità di un locale posto nel sottosuolo del fabbricato, ricavato mediante scavo nell’area sottostante ad un appartamento, attuato con svuotamento di volume ed asportazione di terreno, deve gradatamente accertarsi se la proprietà di tale locale, preesistente al frazionamento, sia attribuita dal titolo costitutivo del condominio, ovvero sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o, infine, se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117 c.c., quanto, piuttosto, destinato ad uso esclusivo, potendosi, del resto, estendere la disciplina prevista dagli artt. 840 e 934 c.c. anche ai vani sottostanti al pianterreno dell’edificio condominiale sempre che dal titolo non risulti il contrario.

T.A.R. Veneto Venezia, n. 1082/2019

Il fatto che un soggetto sia proprietario di un manufatto che insiste su suolo pubblico non può determinare in capo allo stesso l’acquisto della proprietà del terreno per usucapione, trattandosi di bene appartenente al patrimonio indisponibile, che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 828, secondo comma, e 830 cod. civ., può essere sottratto alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione impressa al bene da parte della P.A.. 

Sentenza Cons. Stato, n. 3070/2019

In materia di espropriazione, solo dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 è configurabile, in presenza di tutti i relativi presupposti, il possesso ad usucapionem di un terreno occupato sine titulo in pendenza di un procedimento espropriativo, perché solo l’art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327/2001 ha imposto l’eliminazione della prassi della ‘occupazione acquisitiva’, e dunque solo da questo momento l’ordinamento ha individuato, ex art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Ordinanza della Cassazione civile n. 5404/2019

L’attività della coltivazione di un terreno, con messa a dimora di piante, costituisce esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario, come tale idoneo al possesso ad usucapionem.

Cons. Stato, Sez. IV, 18/01/2019, n. 460

La condotta illecita tenuta dell’Amministrazione pubblica con l’occupazione abusiva di terreno altrui, quale che sia stata la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), non può comportare l’acquisizione del bene medesimo poiché costituisce illecito permanente ex art. 2043 cod. civ.; d’altro canto la cessazione dell’illecito da essa commesso si verifica soltanto nelle ipotesi di: a) restituzione del fondo; b) accordo transattivo; c) rinunzia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) compiuta usucapione; e) provvedimento emanato ex art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Sentenza Tribunale Como del 2018

Nel procedimento per usucapione, il riconoscimento del diritto di proprietà presente nel corpo del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti, ha valore confessorio ed, in particolare, integra un caso di confessione stragiudiziale resa alla parte disciplinato dell’art. 2735 c.c., che ha valore di prova legale vincolante, quanto agli effetti, per il Giudice (Nel caso di specie, il giudice ha rigettato la domanda di acquisto per usucapione avendo gli attori espressamente riconosciuto, al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita con la società convenuta, che quest’ultima fosse proprietaria dei terreni oggetto di causa).

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L’usucapione di un terreno richiede un possesso continuato e pubblico per il tempo previsto dalla legge, però molto dipende dalla natura del bene, perché per i terreni appartenenti a un ente pubblico occorre verificare prima se siano sottratti all’usucapione. Mi invii la visura catastale, la planimetria e quanto documenta l’uso che ne ha fatto nel tempo. Esamino la posizione e Le dico se l’azione ha fondamento. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.

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