Decreti ingiuntivi ed esecuzioni, assistenza legale
Sentenza Cassazione Civile n. 2607/2024

RIASSUNTO DELLA SENTENZA

Oggetto della controversia

La causa riguarda il ricorso proposto da alcuni fideiussori di una società in procedura di concordato preventivo contro una banca, in relazione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta a seguito di fideiussioni prestate a garanzia di mutui concessi alla società debitrice.

Svolgimento del processo

  • Primo grado: Il tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo da pagare dagli opponenti dopo aver considerato il pagamento effettuato da un altro fideiussore, e ha rigettato le eccezioni relative a compensazione, usura, nullità della transazione e decadenza dell’azione della banca.
  • Appello: La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348-bis c.p.c., ritenendo che non vi fosse una ragionevole probabilità di accoglimento delle censure avanzate.
  • Cassazione: I ricorrenti hanno impugnato sia la sentenza di primo grado sia l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, sollevando tredici motivi di ricorso.

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte ha accolto il ricorso solo per il sesto motivo, dichiarando assorbiti il settimo, ottavo e tredicesimo, e rigettando gli altri come inammissibili o infondati.

Principale motivo accolto (sesto motivo)

La Cassazione ha ritenuto che il tribunale avesse erroneamente escluso la prova costituita dalla stampa dei movimenti del conto corrente bancario ottenuti tramite home banking, attribuendo loro un valore probatorio insufficiente. La Cassazione ha stabilito che:

  • La stampa dei movimenti contabili ottenuta da home banking è una copia analogica di documento informatico e, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite da parte della banca sulla loro conformità rispetto ai dati archiviati, si presume che siano conformi alle scritturazioni del conto stesso.
  • La contestazione generica della banca non è sufficiente a privare di valore probatorio tali documenti, che devono essere valutati secondo le regole dell’art. 2712 c.c. e dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Conseguenze

  • Cassazione della sentenza di primo grado in relazione al motivo accolto.
  • Rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame della controversia, con particolare riferimento alla valutazione della documentazione prodotta tramite home banking e alle relative conseguenze sulla compensazione del credito.

Altri motivi

  • Transazione: Ritenuta valida solo per la quota del fideiussore che l’ha conclusa, non per tutti i coobbligati.
  • Eccezione di decadenza: La clausola contrattuale che deroga al termine dell’art. 1957 c.c. è stata ritenuta valida e la pendenza della procedura di concordato preventivo impedisce l’azione esecutiva individuale contro il debitore principale.
  • Eccezione di nullità della transazione: Non sollevata tempestivamente in primo grado, quindi non esaminabile in cassazione.
  • Spese: La decisione sulla liquidazione delle spese è rinviata al giudice di rinvio.

Sintesi finale

La sentenza riconosce rilevanza probatoria alle stampe dei movimenti bancari ottenute tramite home banking, purché non siano contestate in modo specifico dalla banca, e annulla la sentenza di primo grado sul punto, rinviando la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto: FIDEJUSSIONE E CONTO CORRENTE BANCARIO

Dott. M.D.M. – Presidente
Dott.ssa L.N. – Consigliere
Dott. R.C. – Consigliere
Dott. M.F. – Consigliere
Dott. E.C. – Consigliere – rel.

Ud. 08/01/2024 PU
Cron.
R.G.N. 14776/2019

SENTENZA

sul ricorso n. 14776/2019 r.g. proposto da:

SOGGETTO A, SOGGETTO B e SOGGETTO C, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato [OMISSIS], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OMISSIS], presso lo studio dell’Avvocato [OMISSIS].

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO BANCARIO S.P.A., con sede in [OMISSIS], alla [OMISSIS], in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OMISSIS], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato [OMISSIS], presso il cui studio elettivamente domicilia in [OMISSIS], alla via [OMISSIS].

– controricorrente –

avverso l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. della CORTE DI APPELLO DI [OMISSIS] datata 19/02/2019 e la sentenza, n. cron. 358/2018, del TRIBUNALE DI [OMISSIS] pubblicata il giorno 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 08/01/2024 dal Consigliere dott. E.C.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale [OMISSIS], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del sesto motivo di ricorso, con assorbimento del settimo, ottavo e tredicesimo, e con rigetto e/o declaratoria di inammissibilità degli altri;

sentito, per i ricorrenti, l’Avv. [OMISSIS], che ha chiesto accogliersi il ricorso;

sentito, per la controricorrente, l’Avv. [OMISSIS], che ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso;

lette le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. di entrambe le parti.

FATTI DI CAUSA

1. Il 28 agosto 2013 fu notificato a SOGGETTO A, SOGGETTO C e SOGGETTO B il decreto n. 3180/13, emesso dal Tribunale di [OMISSIS] su ricorso dell’ISTITUTO BANCARIO soc. coop. (poi divenuto ISTITUTO BANCARIO S.p.a., d’ora in avanti, breviter, Istituto), con il quale era stato ingiunto, a loro ed a SOGGETTO D, il pagamento, in via solidale, in favore dell’Istituto, di € 389.826,11, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Tanto in virtù delle fideiussioni prestate dagli stessi per garantire le somme erogate dal menzionato creditore, giusta due contratti di mutuo, alla SOCIETÀ S.R.L., all’epoca ammessa alla procedura di concordato preventivo avanti al medesimo tribunale.

1.1. SOGGETTO A, SOGGETTO C e SOGGETTO B proposero opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., eccependo, tra l’altro, che: i) la SOCIETÀ S.R.L., al contrario di quanto affermato nel ricorso per ingiunzione, non fosse debitrice dell’Istituto, bensì sua creditrice per circa € 271.953,65, per abusivi addebiti, a titolo di interessi, commissioni e tassi oltre-soglia, nell’andamento del conto corrente n. 1229, acceso presso la sua filiale di [OMISSIS]; ii) pochi giorni prima della notificazione del decreto suddetto, il co-fideiussore ingiunto SOGGETTO D aveva concluso una transazione con l’Istituto per il credito portato dall’ingiunzione, transazione di cui gli opponenti, invocando l’art. 1304 cod. civ., dichiararono di volersi avvalere; iii) era stato superato il termine legale per agire contro i fideiussori rispetto alla scadenza dell’obbligazione garantita; iv) l’ingiunzione avrebbe dovuto essere revocata quanto meno per la parte di debito pagato dal SOGGETTO D.

1.1. Si costituì l’opposto, contestando le avverse argomentazioni ed affermando che la transazione conclusa con il SOGGETTO D era da intendersi “pro quota”, con conseguente infondatezza dell’eccezione di controparte di cui all’art. 1304 cod. civ..

1.2. Esaurita l’istruttoria, nel corso della quale fu espletata una c.t.u. (al fine di verificare, “…sulla base della documentazione prodotta in atti, se vi sia stato il superamento dei tassi soglia rilevanti per l’usura sopravvenuta” e, in caso positivo, ricalcolare, “per ogni singolo periodo in cui sia rilevato il superamento del tasso soglia, il saldo depurato dagli interessi convenzionali” ed “i soli interessi legali relativamente al periodo in cui tale superamento si è verificato”), poi seguita da un supplemento di indagine affidato alla medesima consulente, l’adito tribunale, con sentenza del 13 marzo 2018, n. 358, accolse parzialmente l’opposizione, revocò l’ingiunzione opposta e condannò gli opponenti al pagamento della residua somma di € 249.826,11 (ottenuta detraendo da quella originariamente ingiunta l’importo di € 140.000,00 corrisposto dal condebitore SOGGETTO D), oltre interessi legali dal 25 luglio 2013 al saldo. Compensò, inoltre, i 2/5 delle spese di lite, ponendone la residua frazione a carico di SOGGETTO A, SOGGETTO C e SOGGETTO B, unitamente a quelle della espletata c.t.u..

1.2.1. Ritenne quel giudice: i) quanto all’eccezione di compensazione relativa al rapporto di conto corrente n. 1229, che, «A prescindere dalle argomentazioni svolte dall’opposto, è assorbente il rilievo in ordine alla mancata produzione, da parte degli opponenti, di qualsivoglia estratto conto». Riferì, in proposito, che, «All’inizio delle operazioni peritali, il c.t. di parte opponente ha proposto che si tenesse conto dei dati inseriti nella perizia di parte da lui stesso elaborata […], i quali sarebbero stati ottenuti “scaricando i files elettronici di Istituto dall’home banking in dotazione alla SOCIETÀ S.R.L.”. Il c.t. dell’Istituto si è opposto rilevando che il quesito richiedeva una soluzione basata sulla documentazione in atti, non potendosi ritenere una perizia di parte equipollente agli estratti conto. Non avendo, poi, il c.t. di parte opposta prestato consenso all’acquisizione degli estratti conto ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il c.t.u. ha ritenuto di interpellare il giudicante: “informato dell’assenza agli atti della documentazione bancaria relativa al rapporto di conto corrente, il G.I. ha confermato che il quesito prevedeva la sola indagine sui documenti prodotti in causa” […]. Il c.t.u. ha, quindi, concluso di non essere in grado di svolgere l’indagine circa un eventuale superamento dei tassi soglia nel rapporto di conto corrente n. 1129».

Ora, a prescindere da quanto sarebbe stato riferito informalmente dal giudice al c.t.u., si ritiene del tutto condivisibile la posizione assunta dal perito». Considerò, inoltre, «capziosa […] l’argomentazione in ordine alla natura documentale dei movimenti allegati alla perizia di parte. Invero, non rileva che questi siano ontologicamente documenti o meno, quanto, invece, il peso probatorio degli stessi. Una mera stampata dei movimenti bancari, asseritamente estratti dal sistema di home banking, rappresenta sì un documento, ma liberamente elaborato dalla parte che lo produce, non avendo una chiara provenienza dall’istituto bancario ed essendo comunque modificabile. Specialmente a fronte di espressa contestazione, quindi, non si può sostenere che esso supplisca alla mancata produzione degli estratti conto. Peraltro, avendo chiesto il c.t. di parte attrice di esibire al c.t.u. gli estratti conto, che quindi sarebbero nella disponibilità degli opponenti, non si comprende proprio per quale motivo parte opponente non li abbia tempestivamente depositati al fine di corroborare le proprie domande. Né, da ultimo, tale (opinabile) scelta può giustificare un’elusione dell’onere probatorio»;

ii) quanto alla pretesa duplicazione degli interessi di mora, che era «pacifico che i mutui erano regolati sul conto corrente n. 1229» e che «Non merita accoglimento la tesi di parte opponente secondo cui sarebbe illegittimo l’addebito di interessi di mora sul saldo passivo del conto corrente, costituito anche dalle rate insolute dei mutui e dai relativi interessi passivi»;

iii) quanto alla pretesa usura nei contratti di mutuo, ne escluse la configurabilità al momento della loro conclusione, altresì precisando che, «anche qualora ciò fosse stato accertato nel corso dei rapporti contrattuali (e così non è), il rilievo non comporterebbe alcuna conseguenza in termini di nullità o inefficacia della clausola determinativa degli interessi, né cagionerebbe il venir meno del diritto dell’Istituto a richiedere (o a trattenere, nel caso concreto) le somme addebitate a titolo di interessi passivi», come sancito da Cass., SU, n. 24675 del 2017;

iv) quanto alla transazione conclusa da SOGGETTO D e l’Istituto, della quale gli opponenti avevano dichiarato di volersi avvalere ex art. 1304 cod. civ., che la stessa, diversamente da quanto preteso da questi ultimi, doveva intendersi aver riguardato soltanto la quota del menzionato condebitore, sicché «il debito residuo dei condebitori non transigenti deve essere ridotto in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato da colui che ha transatto»;

v) quanto, infine, all’eccezione degli opponenti ex art. 1957 cod. civ. (asserita tardività dell’azione del creditore), rimarcò che le parti avevano espressamente derogato alla norma di legge e che SOCIETÀ S.R.L. era sottoposta a procedura di concordato preventivo, radicata con ricorso depositato il 15.6.11 ed omologato il 18.2.2012. Puntualizzò, quindi, che «La comunicazione di decadenza dal beneficio del termine relativa ai mutui è stata inviata il 2.2.11 e ricevuta da SOCIETÀ S.R.L. il 7.2.11 […]. Considerato che non può essere instaurata o proseguita esecuzione individuale una volta proposta domanda di ammissione a concordato preventivo ai sensi dell’art. 168 L.fall., si evince che non è mai spirato il termine previsto dell’art. 1957/1 c.c.».

2. Il gravame promosso da SOGGETTO A, SOGGETTO C e SOGGETTO B contro tale decisione fu dichiarato inammissibile, ex art. 348-bis cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla sua modificazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022), dall’adita Corte di appello di [OMISSIS], con ordinanza del 19 febbraio 2019, n. 1033 rep., resa nel contraddittorio con l’ISTITUTO BANCARIO S.p.a..

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte osservò, innanzitutto, che «l’appellante contesta con i motivi di appello: l’erronea valutazione del tribunale in ordine agli effetti della transazione raggiunta con SOGGETTO D, quarto condebitore solidale, per l’importo di € 140.000, riferita unicamente alla quota di quest’ultimo; il mancato accoglimento dell’eccezione di compensazione rispetto al credito vantato dalla società SOCIETÀ S.R.L. verso l’Istituto; la decisione (sfavorevole) sulla produzione degli estratti conto con la seconda memoria, nonostante la non contestazione dell’Istituto; in generale, l’interpretazione dell’onere della prova effettuata dal tribunale; il rigetto dell’istanza di ricusazione del c.t.u. nonostante l’esistenza di una causa pendente tra le parti; la questione della regolazione sul conto corrente anche dei mutui; la violazione e/o errata applicazione dell’articolo 1957 c.c. alla luce della eccepita inefficacia e/o nullità della clausola di deroga; l’errata pronuncia sulle spese di lite con erronea individuazione dello scaglione di riferimento».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va ribadito, pregiudizialmente, che, come già chiarito nella citata ordinanza interlocutoria n. 20459 del 2023, il ricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis cod. proc. civ., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia ritenuta l’esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all’uno e quale all’altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 25297 del 2022; Cass. n. 12440 del 2017).

5. Il sesto motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 183, comma 6, c.p.c. e degli artt. 1241, 1247 e 2712 c.c. – Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», ascrive al tribunale di aver erroneamente rigettato l’eccezione di compensazione formulata dagli odierni ricorrenti, opponenti in primo grado, sulla base dell’esistenza, non efficacemente contestata dall’Istituto, di un controcredito superiore alla domanda di quest’ultimo.

5.11. In definitiva, quindi, la doglianza in esame deve essere accolta, enunciandosi il seguente principio di diritto:

«In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, pertanto, giusta l’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)».

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso di SOGGETTO A, SOGGETTO C e SOGGETTO B limitatamente al suo sesto motivo, dichiarandone assorbiti il settimo, l’ottavo ed il tredicesimo, ed insuscettibili di accoglimento, perché inammissibili o infondati, gli altri. Cassa la impugnata sentenza del Tribunale di [OMISSIS] n. 358 del 13 marzo 2018, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, giusta l’art. 383, comma 4, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla sua abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022), alla Corte di appello di [OMISSIS] per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, l’8 gennaio 2024.

Il Consigliere estensore
[OMISSIS]
Il Presidente
[OMISSIS]

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