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In sintesi

Il giudice stabilisce che le azioni relative alla consegna del certificato di proprietà e al recupero del prezzo pagato devono essere proposte tramite ammissione al passivo fallimentare. La compravendita di autoveicoli priva della registrazione al Pubblico Registro Automobilistico non può essere fatta valere nei confronti della procedura concorsuale. L’assenza delle formalità pubblicitarie impedisce al contratto di acquisire efficacia verso i creditori del fallimento, rendendo inutile qualsiasi pretesa restitutoria o risarcitoria al di fuori delle procedure concorsuali.

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Ha pagato l’auto e la utilizza, ma al Pubblico Registro Automobilistico risulta ancora intestata a chi gliel’ha venduta, oppure il certificato di proprietà non è mai arrivato. Può accadere anche il contrario, cioè ha venduto l’auto, magari con una procura a vendere, e a distanza di tempo risulta ancora Sua. Questa sentenza mostra quanto incida la mancata trascrizione al PRA quando l’altra parte viene coinvolta in una procedura concorsuale. Mi porti atto di vendita, procura e visura del PRA in una consulenza con l’avvocato, online o in studio, a 100 euro, e verifichiamo quali strade restino aperte.

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TRIBUNALE DI BENEVENTO – SENTENZA N. 472/2017 R.G.A.C.

N. 472/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 472/2017 R.G.A.C.,

TRA

[OMISSIS] rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell’atto di citazione, dall’Avv. Fabio PALUMMO, nel cui studio è elett.te dom.to;

ATTORE

E

[OMISSIS] in persona dei Curatori p.t., che si costituiscono giusta autorizzazione del G.D. agli atti della procedura di fallimento, rapp.to e difeso, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. Gerardo DE TATA, nel cui studio è elett.te dom.to;

CONVENUTO

[OMISSIS] in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata informaticamente alla comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. Giovanni LA MOTTA, nel cui studio è elett.te dom.ta;

TERZA CHIAMATA

avente ad oggetto: Vendita di cose mobili

CONCLUSIONI

Il verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [OMISSIS] traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Curatela del Fallimento [OMISSIS]

L’attore chiedeva emettersi «tutti i provvedimenti necessari affinché venga posto in essere il trasferimento di proprietà con rilascio del relativo certificato, in capo al sig. […] [OMISSIS], ed afferente all’autovettura targata EC 927 SE».

In subordine, spiegava domanda di ripetizione del prezzo, con interessi legali e rivalutazione monetaria, di risoluzione del contratto per causa imputabile al venditore, di risarcimento del danno patrimoniale.

Il [OMISSIS] aveva acquistato dalla [OMISSIS] poi fallita, l’autovettura AUDI A5, targata come prima detto, pagando il prezzo di euro 15.000,00.

L’automobile gli era stata consegnata, ma non il certificato di proprietà.

2. Il [OMISSIS] resisteva e deduceva che la stessa automobile era stata venduta pure alla [OMISSIS] cui era stato consegnato il certificato di proprietà, ma non l’autovettura: in ambo i casi, il contratto non produceva effetti nei confronti della Curatela, mancando la trascrizione nel P.R.A.

La parte chiedeva disporsi la chiamata in causa (jussu judicis) della […] [OMISSIS] rigettarsi la domanda dell’attore, condannarsi il [OMISSIS] alla restituzione dell’automobile, condannarsi la [OMISSIS] restituire il certificato di proprietà.

3. La [OMISSIS] veniva chiamata in causa e si costituiva, chiedendo che la domanda dell’attore fosse rigettata e che fosse rigettata, altresì, la domanda della Curatela nei confronti di essa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda di condanna alla consegna di un documento, quale il certificato di proprietà, dev’essere avanzata nelle forme dell’ammissione al passivo.

L’art. 93 l.f. prevede, infatti, che tale procedimento si segua ove si controverta «di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili».

Nella specie, il documento, oltre e soprattutto che come bene mobile in sé considerato, può essere contemplato anche, strumentalmente, come mezzo per ottenere la definitiva disponibilità giuridica dell’automobile: e, dunque, a fortiori di tratta di una rivendicazione di bene mobile.

Nelle stesse forme deve essere proposta la domanda di ripetizione del prezzo, così come quella di risarcimento del danno, trattandosi di crediti pecuniari: ma, altresì, quella di risoluzione per inadempimento, «perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest’ultimo [il fallito] al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con l’effetto che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, i quali sarebbero lesivi della “par condicio”» (Cass. civ., Sez. I, 16.1.2018, ord. n. 826; cfr., altresì, Cass. civ., Sez. I, 18.4.2013, sent. n. 9488, e Cass. civ., Sez. I, 15.3.2013, sent. n. 6653).

2. Ove non si condivida la tesi dell’inammissibilità della domanda di consegna del certificato di proprietà, si consideri, tuttavia, che, nel merito, il contratto, mancando (com’è incontroverso) la trascrizione nel P.R.A., non produce alcun effetto nei riguardi del fallimento: art. 45 l.f.: «Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori»: a maggior ragione, la mancanza completa dell’esecuzione di tali formalità esclude l’efficacia del negozio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.11.2018, ord. n. 29459: «Ai fini dell’opponibilità, nei confronti del fallimento del venditore, dell’acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l’atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione del fallimento, trovando applicazione il principio fissato dall’art. 45 della legge fallimentare.»).

Il [OMISSIS] insomma, rispetto alla Curatela ed ai creditori, è come se non avesse acquistato: e se intende ripetere il prezzo, od avanzare altre pretese, come quella al risarcimento del danno patrimoniale, che assume di aver subito, non può che chiedere di essere ammesso al passivo del fallimento, rimettendo al Giudice Delegato la relativa valutazione.

3. La domanda di restituzione del bene alla Curatela, invece, mancando un contratto produttivo di effetti contro la Curatela medesima, dev’essere accolta.

4. Non essendo stata trascritta neppure l’alienazione, in favore della […] [OMISSIS] della medesima autovettura, neppure tale contratto produce alcun effetto nei confronti del fallimento: sicché la stessa società invano chiede rigettarsi e la domanda dell’attore, e quella che la Curatela ha proposto contro di essa: che, invece, dev’essere accolta.

4. Le spese di lite seguono, nel rapporto tra il fallimento e le altre parti, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con una riduzione rispetto alla media parametrica, in considerazione dell’assenza di una fase di assunzione di prove.

Nel rapporto tra l’attore e la terza chiamata, la quale chiedeva rigettarsi la domanda del primo, possono compensarsi le spese di lite, giacché nessuna di tali parti vede riconosciuto il proprio diritto al bene.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 472/2017 R.G.A.C., promossa da [OMISSIS] contro il [OMISSIS] […] costituitosi in persona dei Curatori p.t., e nella quale veniva chiamata la […] [OMISSIS] costituitasi in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

  1. dichiara inammissibile ogni domanda proposta da [OMISSIS]
  2. condanna [OMISSIS] a consegnare alla Curatela del Fallimento della [OMISSIS] l’automobile AUDI A5 targata EC927SE;
  3. condanna la [OMISSIS] a consegnare alla […] [OMISSIS] il certificato di proprietà dell’automobile AUDI A5 targata EC927SE;
  4. condanna [OMISSIS] e la [OMISSIS] in solido, a rifondere alla curatela del Fallimento della [OMISSIS] e spese di lite, liquidate in euro 4.250,00 per compensi ed in euro 12,58 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all’I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
  5. compensa le spese di lite tra [OMISSIS] e la […] [OMISSIS]

Benevento, 11 Dicembre 2021

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO

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