La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, si è pronunciata sul ricorso presentato dal padre di una minore avverso la decisione della Corte d’Appello che aveva confermato l’affidamento esclusivo della figlia alla madre, con incontri padre-figlia da svolgersi in modalità protetta presso i servizi sociali. La Suprema Corte ha dichiarato integralmente inammissibile l’impugnazione, articolata in dieci motivi, ritenendo che le doglianze formulate dal ricorrente si risolvessero in inammissibili richieste di rivalutazione del merito.
Il principio centrale ribadito dai giudici di legittimità riguarda i presupposti dell’affidamento monogenitoriale. Pur ricordando che il regime ordinario, in armonia con il valore costituzionale e convenzionale della bigenitorialità sancito dall’art. 337-ter c.c., resta quello dell’affido condiviso, la Corte ha confermato che il giudice di merito può legittimamente discostarsene quando emergano elementi concreti e oggettivamente verificabili tali da rendere l’affidamento condiviso contrario all’interesse del minore, secondo quanto previsto dall’art. 337-quater c.c.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva valorizzato non soltanto condotte violente attribuibili al genitore ricorrente, ma anche specifiche determinazioni pregiudizievoli per il benessere della bambina: in particolare, l’opposizione alle vaccinazioni obbligatorie e gli ostacoli frapposti al regolare percorso scolastico. La Cassazione ha ritenuto che si tratti di circostanze dotate di effettiva pregnanza, idonee a sorreggere la scelta dell’affido esclusivo materno e sottratte al sindacato di legittimità, in quanto frutto di apprezzamento di fatto non rivisitabile nella sede di legittimità.
La Corte ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui la valutazione delle prove, l’individuazione delle fonti di convincimento e il giudizio di attendibilità rientrano nell’esclusiva competenza del giudice di merito. Il vizio motivazionale, per assumere rilievo, presuppone un nesso di causalità necessario, sotto il profilo della certezza e non della mera probabilità, tra la circostanza pretermessa e la soluzione adottata. Anche il motivo relativo alla statuizione sulle spese è stato ritenuto inammissibile, stante l’integrale soccombenza del ricorrente e la conseguente insussistenza dei presupposti per la compensazione.
Testo integrale della sentenza
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 08/01/2026) 31/03/2026, n. 8017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliera
Dott. COSTANZO Antonio – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliera Rel.
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 867/2025 R.G. proposto da:
[OMISSIS], rappresentato e difeso dall’avvocato [OMISSIS] con domicilio digitale [OMISSIS];
– ricorrente –
contro
[OMISSIS]
[OMISSIS] quale curatrice speciale di [OMISSIS]
– intimate –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 927/2024 depositata il 13/06/2024.
Letta la requisitoria scritta depositata dalla Sostituta procuratrice generale dott.ssa Anna Maria Soldi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.
Svolgimento del processo
1. [OMISSIS] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 927/2024 pubblicata il 13/6/204 che investita dell’impugnazione da lui proposto rigettava il gravame.
2. Il Tribunale di Pesaro, all’esito del giudizio promosso nei confronti della moglie [OMISSIS] disponeva lo scioglimento del matrimonio e affidava la figlia minore [OMISSIS] (nata l'[OMISSIS]) in via esclusiva alla madre prevedendone il collocamento presso l’abitazione di quest’ultima; disponeva che il padre. potesse incontrare la figlia in modalità protetta alla presenza degli operatori dei servizi sociali cui affidava, non solo il compito di predisporre il calendario delle visite, ma anche il monitoraggio dell’intero nucleo familiare; stabiliva, infine, che il padre dovesse provvedere al mantenimento della figlia minore versando l’importo mensile di Euro 450,00; il Tribunale, con la medesima pronuncia rigettava, invece, le domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposte sia dal [OMISSIS] nei confronti della ex moglie sia dal Pubblico Ministero nei di lui confronti.
3. Avverso la pronuncia della Corte di appello di Ancona che disattendeva le censure mosse alla sentenza di primo grado, [OMISSIS] ha proposto ricorso per cassazione notificato il 2/1/2025 ed affidato a 10 motivi.
4. [OMISSIS] e l’avv. [OMISSIS], curatrice speciale della minore [OMISSIS] sono rimaste intimate.
5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
6. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 337 ter cod. civ., dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell’art. 32 Cost. censurando l’affermazione svolta dalla Corte d’Appello in sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante perché di durata di soli 50 minuti il fatto dell’abbandono della minore.
7. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione L.n. 54/2006 in merito all’affidamento del minore, interesse primario del minore e violazione diritto alla bigenitorialità.
8. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132, n.4 cod. proc. civ. e violazione del diritto di difesa.
9. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 360, comma 1. n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ. in relazione alla secretazione della relazione di servizio redatta dai carabinieri del 6.6.2023.
10. Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n.4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello ignorato le giustificazioni addotte per negare il consenso ai vaccini obbligatori per la figlia minore di anni 16.
11. Con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, n.4 cod. proc. civ. per erronea valutazione delle condizioni reddituali.
12. Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ. per omessa motivazione in ordine alla condanna alle spese di lite.
13. Con l’ottavo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n.4 cod. proc. civ., in ordine all’assunto che il ricorrente non aveva autorizzato l’iscrizione della minore alla scuola materna.
14. Con il nono motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n.4 cod. proc. civ. in ordine al disposto divieto di avvicinamento e degli incontri protetti disposte nei suoi confronti.
15. Con il decimo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n.4 cod. proc. civ. in relazione alla mancata applicazione del principio di contestazione in riferimento alla ctu ed all’accertamento delle capacità genitoriali.
16. Il ricorso è inammissibile.
17. Premessa la genericità che caratterizza tutte le censure svolte, occorre evidenziare come esse appaiano attingere le tipiche valutazioni di fatto aventi ad oggetto le risultanze probatorie acquisite agli atti processuali, rimesse al giudice del merito ed insindacabili da parte del giudice di legittimità al di fuori di errori interpretativi delle norme applicate ovvero dell’omissione di fatti decisivi.
18. Va ricordato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova. Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (Cass. 25608/2013).
19. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.
19.1. Il ricorrente sostiene che il giudice civile si sarebbe appiattito sulle valutazioni compiute dal giudice penale che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della ex moglie per l’episodio di abbandono della minore. Anche tale prospettazione non si confronta, però, con la decisione impugnata da cui è possibile ricavare che la corte d’appello ha valutato autonomamente le capacità genitoriali della madre.
20. Anche il secondo motivo è inammissibile perché la Corte d’Appello ha spiegato le ragioni giustificatrici dell’affidamento esclusivo.
20.1. È noto che secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’affidamento del minore, non condiviso, costituisce indubbiamente una eccezione alla regola dettata dall’art. 337 ter c.c. che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità. Non può, pertanto, revocarsi in dubbio il fatto che l’affido esclusivo costituisca una eccezione al regime ordinario che evidentemente può essere disposto solo a condizione che si accerti, in modo rigoroso e tenendo conto dei dati oggettivi riscontrati, che l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore, come stabilito nell’art. 337 quater c.c. (cfr. da ultimo Cass.24876/2025). La corte di appello adeguandosi ai suddetti principi interpretativi e riconoscendo che il regime di affido condiviso costituisce la regola, evidenzia, però, una variegata serie di circostanze che consigliano di optare per l’affidamento esclusivo alla madre.
20.2. Le predette circostanze sono, peraltro, oggettive e dotate di effettiva pregnanza poiché attengono, non solo ai comportamenti violenti di [OMISSIS], ma riguardano alcune scelte riguardanti la vita della minore evidentemente pregiudizievoli, sia per la sua salute (il riferimento è al tema delle vaccinazioni), che per la sua educazione (il riferimento è alla frequentazione della scuola).
21. Anche il terzo motivo è inammissibile.
21.1. Il ricorrente sostiene che l’appello avrebbe dovuto essere accolto in considerazione del fatto che il suo diritto di difesa era stato pregiudicato durante lo svolgimento del giudizio dinanzi al Tribunale ma non si confronta con l’affermazione della corte di appello secondo cui non ricorrono le condizioni per rimettere le parti dinanzi al giudizio di primo grado poiché spetta al giudice di secondo grado il riesame complessivo di tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione.
22. I motivi 4, 5, 6, 8, 9 e 10 sono tutti inammissibili perché riguardanti gli apprezzamenti di fatto rispetto ad alcuni fatti verificatisi nell’ambito della crisi familiare, quali la dedotta circostanza che la madre avrebbe lasciato sola la minore, ovvero che il padre avrebbe omesso di riportare la figlia alla madre, o ancora, la valutazione dei redditi, e delle capacità genitoriali nell’ambito della ctu, si limitano a riproporre il punto di vista del ricorrente senza specificare in che cosa sarebbe consistito il vizio motivazionale addotto a sostegno delle articolate valutazioni compiute dalla corte di appello alla luce delle risultanze probatorie acquisite al processo.
22.1. Il ricorrente a ben vedere auspica, infatti, un nuovo esame delle circostanze alla cui stregua sono stati emanati i provvedimenti relativi all’affidamento della minore e alla quantificazione del contributo di mantenimento ad essa destinato evidentemente non consentito in questa sede di legittimità.
23. È parimenti inammissibile ex art. 360 bis, n. 1) cod. proc. civ. il settimo motivo relativo alla spese.
23.1. L’odierno ricorrente è risultato integralmente soccombente. Non è, pertanto, configurabile la violazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c. né è dato ritenere che vi sia soccombenza reciproca delle parti (in tema di soccombenza reciproca insussistente nel caso in esame cfr. Cass. n. 32061 del 2022) che, peraltro, a tutto voler concedere, avrebbe potuto esclusivamente giustificare la compensazione delle spese e, dunque, l’esercizio di un potere del giudice non sindacabile.
24. In conclusione il ricorso è inammissibile.
25. Nulla va disposto sulle spese, essendo rimasti intimate la [OMISSIS] e l’avv. [OMISSIS], curatrice speciale della minore [OMISSIS] sono rimaste intimate.
26. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] ivi riportati.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2026.
L’affidamento esclusivo del minore rappresenta una deroga al regime ordinario dell’affido condiviso e al principio di bigenitorialità tutelato dall’art. 337-ter c.c.; può tuttavia essere legittimamente disposto quando il giudice del merito, sulla base di elementi oggettivi e con adeguata motivazione, riscontri la contrarietà dell’affido condiviso all’interesse del minore, anche in presenza di determinazioni genitoriali dannose per la salute (come l’ingiustificato rifiuto delle vaccinazioni) o per il percorso formativo (come l’ostacolo alla frequenza scolastica).