
Testo della norma: Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, egli ne dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.“
Ambito di applicazione dell’articolo 140 c.p.c.
La norma in parola prevede che l’ufficiale giudiziario effettui la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. quando nell’abitazione, residenza, dimora o domicilio del destinatario oppure presso la sede delle società o l’ufficio non può consegnare la copia dell’atto né a mani proprie del destinatario né a persone diverse, per difficoltà di ordine materiale, per irreperibilità, per incapacità oppure per il rifiuto di tali persone a ricevere l’atto.
L’ufficiale giudiziario, nel caso in cui esistano dei sospetti circa il probabile trasferimento del destinatario della notifica in altro luogo sconosciuto, è obbligato ad effettuare delle ricerche per individuare il luogo dove effettuare la notifica.
In tali ultimi casi risulta irrituale il ricorso alla notificazione ai sensi del 140 c.p.c., mentre è legittima tale notificazione nel caso di un semplice allontanamento del destinatario.
Notifica a destinatario irreperibile
L’irreperibilità di un soggetto si verifica quando non è possibile rinvenirlo nei luoghi nei quali la legge presume che il destinatario possa essere reperito (art. 139, comma 1 c.p.c.).
Nell’ambito di applicazione della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. rientra solo nel caso in cui vi sia una irreperibilità temporanea.
Nel caso di irreperibilità NON temporanea si applica quanto previsto dall’articolo 143 c.p.c. , tale caso si verifica quando vi è una oggettiva impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario della notifica, previo espletamento delle ricerche possibili.
Procedura eseguita dall’ufficiale giudiziario
L’ufficiale giudiziario, per eseguire la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., deve compiere le seguenti formalità:
- deposito dell’atto presso la sede del Comune nel quale deve avvenire la notificazione;
- affissione di un avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda;
- invio al destinatario di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento nella quale comunica l’avvenuta esecuzione della formalità.
L’omissione di uno degli adempimenti indicati provoca la nullità della notifica che comunque è sanata nel caso di raggiungimento dello scopo, anche nel caso in cui il destinatario ha ricevuto la raccomandata informativa e sceglie di non ritirarla provocando la compiuta giacenza della raccomandata.
Nella relata di notifica l’ufficiale giudiziario deve menzionare che il destinatario della notifica è irreperibile oppure deve dare atto dell’assenza, incapacità o del rifiuto di ricevere l’atto da parte degli altri soggetti idonei a garantire la trasmissione dello stesso al destinatario della notifica.
Perfezionamento della notifica
Quando si perfeziona la notifica ai sensi del 140 c.p.c.?
Il momento in cui si perfeziona la notifica è diverso per il notificante e per il soggetto che riceve la notifica.
Perfezionamento della notifica ai sensi del 140 c.p.c. per il notificante
La notifica, per il notificante, si perfeziona nel momento in cui l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario.
Il notificante deve depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata al destinatario della notifica ex art. 140 c.p.c. .
Perfezionamento della notifica ai sensi del 140 c.p.c. per il destinatario
La Corte Costituzionale con la sentenza del 14 gennaio 2010 ha sancito l’illegittimità dell’articolo 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Desidera propormi un mandato congiunto?
Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.
