La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di risarcimento del danno morale ai genitori: quando un figlio convivente subisce gravi lesioni personali, la sofferenza morale dei genitori è presunta dalla legge e non deve essere specificamente dimostrata. Il caso riguardava una giovane studentessa investita sulle strisce pedonali mentre si recava a scuola, che aveva riportato un’invalidità permanente del 16-17%.
I giudici hanno chiarito che il danno morale dei genitori per le lesioni del figlio convivente si presume automaticamente dal vincolo familiare e dalla coabitazione. Spetta quindi alla parte convenuta dimostrare eventualmente l’assenza o l’irrilevanza del legame affettivo. Non è invece necessario che i genitori provino le “specifiche estrinsecazioni” della loro sofferenza attraverso testimonianze dettagliate o documentazione medica.
La pronuncia estende ai casi di lesioni gravi i principi già consolidati per i casi di morte del congiunto. Anche quando le lesioni non sono fatali ma comportano invalidità permanente significativa, i genitori hanno diritto al risarcimento del danno morale senza dover dimostrare nel dettaglio la propria sofferenza. Il giudice deve procedere alla valutazione equitativa considerando le circostanze concrete del caso.
La sentenza ha inoltre confermato che nell’assicurazione RCA l’offerta non accettata e il pagamento di acconti non esonera il danneggiato dall’onere di provare i propri diritti, richiamando consolidati orientamenti sulla materia assicurativa.
Testo integrale della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. SIMONE Roberto – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Relatore
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06112/2025 R.G.,
proposto da
[OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OMISSIS], in virtù di procura allegata in atti;
con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrente-
nei confronti di
[OMISSIS] Spa, in persona del procuratore speciale, [OMISSIS]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OMISSIS], in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;
-controricorrente –
nonché di
[OMISSIS];
-intimato-
per la cassazione della sentenza n. 1085/2024 della Corte d’Appello di BARI, pubblicata il 14 agosto 2024;
udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani.
Svolgimento del processo
1. Con citazione notificata il 3 dicembre 2011, [OMISSIS] convenne la compagnia assicuratrice e [OMISSIS] dinanzi al Tribunale di Foggia, domandandone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza dell’incidente stradale verificatosi il 21 novembre 2008, alle 8.15 circa, dinanzi all’Istituto d’Arte Statale di Foggia, allorché, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per entrare nell’edificio scolastico, era stata investita dall’autovettura di proprietà di [OMISSIS], assicurata per la RCA con la compagnia assicuratrice
Espose che, a seguito dell’incidente, imputabile a colpa esclusiva dell’investitore, aveva subìto varie e gravi lesioni personali, essendole residuata, dopo un periodo di inabilità temporanea assoluta di 70 giorni e ulteriori periodi di inabilità temporanea parziale al 50% (50 giorni) e al 25% (ulteriori 60 giorni), una invalidità permanente stimabile nella misura del 16-18%.
Invocò, pertanto, il riconoscimento di conseguenze dannose risarcibili non patrimoniali (biologiche e morali, alla vita di relazione, con personalizzazione) e patrimoniali (sia sub specie di danni emergenti per spese sostenute per l’iscrizione ad un Istituto privato, per l’acquisto di nuovi occhiali e di un nuovo cellulare, per viaggi e spostamenti per cure, per spese mediche e medico-legali, per terapia endodontico-protesica, per assistenza stragiudiziale; sia sub specie di lucro cessante per perdita o riduzione della capacità lavorativa e per perdita dell’anno scolastico), oltre interessi e rivalutazione.
Evidenziò che la compagnia assicurativa, solo dopo oltre un anno e mezzo dalla richiesta di risarcimento (formulata il 30 dicembre 2008), aveva inviato un assegno dell’importo di 17.700 Euro che era stato accettato “in acconto con salvezza del maggior dovuto”.
La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio, resistette alla domanda, deducendo altresì di avere inviato un secondo assegno dell’importo di 64.000 Euro.
Intervennero in via litisconsortile [OMISSIS] e [OMISSIS], genitori dell’originaria attrice, invocando il risarcimento del danno morale da loro patito per le lesioni occorse alla figlia convivente e appena diciottenne.
2. Espletata una prova per testimoni ed esperita una consulenza tecnica medico-legale (la quale valutò l’invalidità permanente residuata in capo all’attrice di grado pari al 14%), il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2863/2019 a) accertò la responsabilità di [OMISSIS] per i danni subìti da [OMISSIS] in seguito all’incidente del 21 novembre 2008, ma, sul ritenuto presupposto del carattere interamente satisfattivo del pagamento effettuato dalla compagnia assicuratrice, rigettò la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di ulteriori somme; b) rigettò la domanda degli intervenienti [OMISSIS] e [OMISSIS]; c) condannò questi ultimi a rimborsare alla compagnia assicurativa le spese del relativo rapporto processuale dopo avere compensato quelle del rapporto processuale intercorso tra la compagnia e [OMISSIS].
3. Avverso questa sentenza proposero appello sia l’originaria attrice sia i successivi interventori.
La Corte territoriale di Bari, con sentenza 14 agosto 2024, n. 1085, rinnovata la CTU medico-legale, ha marginalmente accolto l’impugnazione proposta da [OMISSIS], ricalcolando in aumento l’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente da lei subìto, avuto riguardo all’esito della nuova indagine peritale, che aveva valutato questa invalidità nella superiore misura del 16-17%; ha pertanto condannato la compagnia assicuratrice al pagamento, in favore dell’originaria attrice, dell’ulteriore somma di 7.199 Euro, oltre interessi, nonché a rimborsarle due terzi delle spese di entrambi i gradi di merito, previa compensazione delle stesse nella misura di un terzo, liquidate, per ciascun grado, nell’importo medio stabilito per lo scaglione valoriale sino a 26.000 Euro.
La Corte pugliese ha invece rigettato l’impugnazione proposta da [OMISSIS] e [OMISSIS], condannandoli a rimborsare alla compagnia assicurativa le spese del grado.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte pugliese hanno proposto ricorso congiuntamente [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], sulla base di sette motivi.
Ha risposto con controricorso la sola compagnia assicuratrice, mentre non ha svolto difese [OMISSIS], restando intimato.
5. In data 30 settembre 2025, il consigliere a ciò delegato ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., una proposta di definizione accelerata del ricorso (comunicata il successivo 2 ottobre), sul presupposto della manifesta infondatezza di taluni motivi e della inammissibilità di altri.
Ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore dei ricorrenti ha proposto tempestiva istanza di decisione del ricorso, dichiarando peraltro di rinunciare al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo, in tutte le distinte censure in cui essi erano articolati.
La trattazione del ricorso – da ritenersi dunque limitata al primo, al sesto e al settimo motivo – è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
Con quella depositata in data 27 febbraio 2026, i ricorrenti hanno ribadito e illustrato l’eccezione, già sollevata nell’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ., di inammissibilità del controricorso depositato dalla compagnia assicuratrice per difetto di ius postulandi, per essere stata la procura ad litem conferita al difensore da un soggetto, l’avv. [OMISSIS], che non sarebbe legale rappresentante della società ma mero procuratore speciale con limitati poteri di firma congiunta, comunque privo di poteri di rappresentanza anche sostanziale.
Motivi della decisione
A. Va anzitutto delibata l’eccezione sollevata dai ricorrenti, di inammissibilità del controricorso depositato dalla compagnia assicuratrice, per difetto di ius postulandi in capo al difensore, in quanto conferitario di procura rilasciata da procuratore speciale della parte (l’avv. [OMISSIS]) privo di poteri anche sostanziali in relazione al rapporto dedotto in giudizio, in violazione del disposto di cui all’art. 77 cod. proc. civ..
A.1. L’eccezione è infondata.
Tra gli atti e i documenti depositati unitamente al controricorso figura, infatti, un estratto dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, da cui risulta che all’avv. [OMISSIS], funzionario della società, in seguito al consiglio di amministrazione del 23 maggio 2018, erano stati conferiti, tra l’altro, poteri di firma congiunta in relazione alla liquidazione dei sinistri, alla sottoscrizione di transazioni e di richieste di pagamento, alla contestazione dell’obbligo della società al pagamento, alla nomina di periti, di commissari di avaria e di consulenti.
Deve dunque prendersi atto che al procuratore speciale della società era stato riconosciuto un potere rappresentativo che – sebbene circoscritto all’ambito degli atti “di natura ordinaria” e sebbene limitato dal carattere congiunto della firma (da porsi unitamente a quella di un dirigente) – aveva tuttavia natura sostanziale, come tale idoneo, ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., ad attribuire la legittimazione a rappresentare la parte anche sul piano processuale e, con essa, la facoltà di rilasciare la procura al difensore.
Va pertanto ritenuta valida ed efficace la procura rilasciata dal procuratore speciale [OMISSIS] all’Avv. [OMISSIS], sottoscrittore del controricorso, del quale deve escludersi l’eccepita inammissibilità.
B. Passando all’esame del ricorso, esso deve essere limitato come detto a quello dei motivi non rinunciati (il primo, il sesto e il settimo), dovendosi invece dare atto della rinuncia al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo.
B.1. Con il primo motivo vengono articolate tre censure.
I ricorrenti lamentano a) “violazione degli artt.132, 2 comma n.4, c.p.c. e 111, comma 6, Costit.; nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perplessa e tautologica, in relazione all’art. 360 n.4 cpc”; b) “omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n.5 cpc”; c) “violazione o falsa applicazione degli artt.1988 c.c.; 138 e 148 D.Lgs. n.209/05, in relazione all’art. 360 n.3 cpc; e dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n.4 cpc per ultrapetizione”.
A fondamento di tutte le censure vengono poste le seguenti deduzioni
– la compagnia assicuratrice, in allegato all’offerta di pagamento della somma di 81.561,29 Euro, aveva formulato un prospetto denominato “Conteggio danni lesioni” con cui aveva riconosciuto la voce di danno da “Invalidità permanente” (nella misura del 15%), quella da “Invalidità temporanea”, nonché la “Personalizzazione del danno su permanente + temporanea” e il “Danno patrimoniale – Appesantimento punto biologico 25%”;
– Questa somma era stata accettata “in acconto” in quanto mancavano alcune voci (spese mediche, spese per viaggi e cura, spese per rottura occhiali e cellulare, spese stragiudiziali per assistenza legale e medico-legale, danno da perdita dell’anno scolastico e relative spese), le quali erano state richieste con la domanda e non erano state contestate dalla società convenuta.
Ebbene, non ostante, da un lato, il riconoscimento delle voci di danno di cui al prospetto allegato al pagamento della somma accettata in acconto, nonché, dall’altro lato, la non contestazione delle ulteriori voci di danno richieste con la domanda giudiziale, la liquidazione sarebbe stata operata dal giudice del merito in modo “avulso” e “svincolato dal contesto”, avendo, dapprima il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello, per un verso, escluso voci di danno riconosciute dalla convenuta e quindi non eliminabili (“attesa l’accettazione dell’offerta con riserva di maggior dovuto”), per altro verso, riconosciuto solo talune delle voci di danno ulteriori e non contestate, previa indebita applicazione “discrezionale” del principio di non contestazione solo per alcune di esse.
La sentenza impugnata sarebbe pertanto inficiata a) da vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, per avere respinto il motivo di gravame avverso la non corretta liquidazione operata dal Tribunale, applicando contraddittoriamente il principio enunciato da Cass. n. 24205/2015, per il caso di mancata accettazione dell’offerta formulata dalla compagnia assicurativa, ad una fattispecie “diametralmente opposta”, in cui l’importo offerto dalla società di assicurazione era stato accettato “in acconto”; b) dal vizio di omesso esame di fatto discusso e decisivo, appunto per non avere tenuto conto che la somma offerta dalla compagnia era stata “accettata in acconto sul maggior dovuto”; c) da violazione degli artt. 1988 cod. civ. e 148 cod. ass., nonché da vizio di ultra-petizione, per non avere liquidato alcune tra le voci di danno riconosciute nel prospetto inviato dalla società di assicurazione (non ostante il carattere vincolante di esso, in ragione dell’avvenuta accettazione con riserva) e per avere, in mancanza di domanda riconvenzionale, proceduto all’accertamento e alla liquidazione di un importo diverso da quello offerto, sebbene la società convenuta avesse chiesto “il solo rigetto di ogni maggior pretesa”.
B.1.1. Il motivo è manifestamene infondato, in conformità agli esatti rilievi già formulati nella proposta di decisione accelerata del ricorso.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo d’appello (il primo) con cui era stata censurata la liquidazione operata dal Tribunale (in quanto “svincolata dall’importo offerto e dalle voci di danno non contestate”), richiamando i principi affermati da Cass. n. 24205/2025 e ritenendo che, avuto riguardo al disposto dell’art. 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), la legge non considererebbe l’offerta non accettata, bensì il pagamento (obbligatorio) della somma complessivamente corrisposta, cui attribuirebbe una funzione anticipatoria della liquidazione definitiva del danno; nel concludere, coerentemente con tali presupposti, che, in base ai ricordati principi, l’unico effetto è quello della imputazione del pagamento della somma offerta nella liquidazione definitiva del danno, senza che vi sia alcun riconoscimento di debito né alcuna inversione dell’onere della prova, la Corte di merito ha pure rammentato che, non ostante l’offerta transattiva, con la comparsa di costituzione e risposta la società convenuta aveva comunque contestato sia l’an che il quantum debeatur.
B.1.1.a. Ciò posto, deve anzitutto escludersi la sussistenza sia del dedotto vizio motivazionale, sia del denunciato omesso esame.
Sotto il primo profilo, può osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata, per essere fondata su un articolato – ancorché succinto – apparato argomentativo (evidentemente non condiviso nel merito dai ricorrenti ma, nondimeno, esistente, coerente e perspicuo), non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).
Sotto il secondo profilo, è agevole rilevare che la circostanza che l’importo offerto dalla compagnia assicurativa fosse stato accettato “in acconto” è stata debitamente tenuta presente dalla Corte di merito, non solo sul piano sostanziale (in quanto posta a fondamento delle surricordate argomentazioni), ma anche sul piano formale, dandosi esplicitamente atto di tale circostanza in sede di esame del motivo di gravame formulato verso la liquidazione operata dal Tribunale (pag.6 della sentenza impugnata).
B.1.1.b. In ordine ai vizi di violazione di legge e di ultra-petizione va ribadito quanto già osservato in sede di proposta di decisione accelerata, ovverosia che, nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell’offerta dell’impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall’art. 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell’attore (Cass. 27/11/2015, n. 24205).
Giova rimarcare che il richiamato principio di diritto, di cui la Corte di merito ha fatto corretta applicazione, è stato elaborato tenendo conto in particolare del disposto di cui all’art. 148, comma 7, del D.Lgs. n. 209 del 2005 e che esso fa riferimento, oltre che alla non accettazione del danneggiato, al pagamento della somma offerta effettuato dalla compagnia assicurativa, tenendo presente, evidentemente, anche il caso in cui, pur non essendo stato riconosciuto dal danneggiato effetto satisfattivo all’offerta, l’importo sia stato da lui comunque acquisito, quantunque con riserva di invocare la maggior somma asseritamente dovutagli.
Quanto, infine, alla lamentata disapplicazione (o, più precisamente, all’applicazione “discrezionale”) del principio di non contestazione, deve osservarsi che, mentre la Corte di merito ha precisato che la compagnia assicurativa aveva integralmente contestato, nella comparsa di risposta, l’an e il quantum del credito risarcitorio azionato, i ricorrenti non hanno invece assolto l’onere, desumibile dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di trascrivere o comunque di spiegare in quali termini, costituendosi nel giudizio di primo grado, la compagnia assicurativa aveva assunto posizione sulla pretesa avanzata dall’attrice.
In definitiva, il primo motivo di ricorso va rigettato.
B.2. Con il sesto motivo vengono articolate due censure.
I ricorrenti lamentano a) “violazione degli art. 132, comma 2 n.4 cpc e 111 comma 6 cost. in relazione all’art. 360 n.4 cpc; per motivazione apparente e perplessa”; b) “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 e 2729 c.c. e 30 Cost. in relazione all’art. 360 n.3 cpc”.
La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha rigettato il gravame proposto averso la statuizione di rigetto della domanda proposta da [OMISSIS] e [OMISSIS], avente ad oggetto il risarcimento del danno morale da lesione del rapporto parentale, quali genitori della vittima primaria dell’illecito, figlia convivente dell’età di diciotto anni al momento dell’incidente.
B.2.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
B.2.1.a. La Corte d’Appello ha confermato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria formulata dai genitori di [OMISSIS], sui rilievi che il danno iure proprio subìto dai congiunti non potrebbe considerarsi “esistente per il solo vincolo parentale venuto meno” e che il suo risarcimento richiederebbe “la prova, precisa e circostanziata, della sofferenza patita e delle sue concrete estrinsecazioni”.
Pur ammettendo, in astratto, che tale prova può essere anche presuntiva, la Corte di merito ha però ritenuto che nella fattispecie concreta mancasse la specifica “allegazione e prova della ricaduta delle lesioni patite dalla danneggiata nella vita” dei suoi genitori, e ha escluso che fosse stato pertanto dimostrato un “grave turbamento interiore e pregiudizio alla serenità familiare”.
B.2.1.b. Con questa statuizione la Corte territoriale si è, peraltro, posta in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità in tema di prova del danno riflesso da perdita o lesione del rapporto parentale o familiare tra i membri della famiglia nucleare, sia “originaria” (di cui fanno parte i genitori e i fratelli della vittima) sia “successiva” (di cui fanno parte il coniuge e i figli della vittima).
In proposito, tenuti presenti i due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n. 901), si è affermato che, mentre l’aspetto esteriore (il c.d. danno dinamico-relazionale) derivante dalla perdita del rapporto parentale richiede, ai fini dell’accertamento e della liquidazione, la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato, della quale il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili), al contrario, l’aspetto interiore del danno risarcibile (la c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale è oggetto di presunzione iuris tantum, sicché grava sul convenuto l’onere della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio intercorrente tra la vittima e il congiunto superstite (cfr. Cass. 4/03/2024, n. 5769).
Questi principi, affermati in relazione alla fattispecie della lesione estrema del vincolo parentale derivante dal fatto illecito che ha provocato la morte del congiunto, devono essere reputati applicabili, con riguardo al rapporto tra genitori e figli, anche in relazione ai casi di lesione del rapporto familiare o parentale non tradottasi nella perdita definitiva, avuto riguardo al rilievo, pure formulato da questa Corte, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini la non risarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi (Cass. 20/01/2023, n. 1752).
Nella fattispecie, pertanto, stante il rapporto genitoriale e l’incontestata convivenza tra gli originari interventori e la loro giovane figlia, il danno da lesione del rapporto parentale, nella sua componente morale (l’unica di cui era stato chiesto il ristoro) avrebbe dovuto reputarsi presunto iuris tantum, salva la prova contraria fornita dalla società convenuta, e valutato nella sua rilevanza, ovvero nelle ricadute in termini di sofferenza morale per i genitori conseguenti all’incidente in cui era rimasta coinvolta la giovane figlia, alle sue conseguenze per la ragazza e ai postumi permanenti alla stessa residuati.
Ne discende l’accoglimento del sesto motivo di ricorso, per quanto di ragione.
B.3. Con il settimo motivo vengono articolate due censure.
I ricorrenti lamentano a) “omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione in relazione all’art. 360 n.5 cpc”; b) “violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.m.55/14 ed allegata tariffa n. 2 e 12, in relazione all’art. 360 n.3 cpc”.
Viene censurata la liquidazione delle spese concernenti il rapporto processuale tra la compagnia e [OMISSIS], in quanto indebitamente effettuata con riferimento allo scaglione sino a 26.000 Euro, senza tenere conto dell’effettivo valore della causa.
In proposito, premesso che, nella fattispecie, concernente l’accoglimento parziale della domanda, il valore della causa avrebbe dovuto essere individuato sulla base del decisum, i ricorrenti sostengono che, all’uopo, avrebbe dovuto tenersi conto della circostanza che il pagamento del secondo acconto (di Euro 64.000) era stato effettuato dalla compagnia assicurativa in pendenza del processo, con assegno spedito il 6 dicembre 2011, dunque dopo la notificazione della citazione, avvenuta il 3 dicembre precedente.
B.3.1. Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti invocano l’applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, secondo cui, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell’impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del “decisum”), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del “disputatum”, ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa (Cass., Sez. Un., 11/09/2007, nn. 19013 e 19014; successivamente, in senso conforme, cfr., ex aliis, Cass.12/01/2011, n. 536; Cass. 23/11/2017, n. 27871).
Di tale principio, peraltro, la Corte d’Appello ha fatto debita applicazione, in quanto ha ritenuto che il valore della causa fosse circoscritto nei limiti dello scaglione fino a 26.000 Euro, sulla base della somma riconosciuta in sede di accoglimento parziale dell’impugnazione (Euro 7.199) e dell’accertamento di merito che non solo il primo acconto (di Euro 17.700), ma anche il secondo (di Euro 64.000) erano stati versati prima dell’instaurazione del giudizio, avendo la creditrice ricevuto il pagamento in data 30 novembre 2011 (pag.20 della sentenza impugnata).
Il motivo in esame, nel criticare la statuizione della Corte d’Appello sull’assunto che, al contrario, l’assegno sarebbe stato inviato il 6 dicembre 2011, dunque dopo l’instaurazione del giudizio (circostanza, però, tutt’altro che incontroversa in quanto contestata dalla società convenuta in controricorso), al di là della formale intestazione delle censure, non si duole, dunque, dell’erroneità in iure della sentenza, né dell’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, ma censura inammissibilmente l’accertamento di merito operato dalla Corte territoriale in ordine alla data del pagamento.
C. In definitiva, dato atto della rinuncia al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo di ricorso, va accolto per quanto di ragione il sesto, va rigettato il primo e dichiarato inammissibile il settimo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame della domanda risarcitoria proposta da [OMISSIS] e [OMISSIS], uniformandosi agli enunciati principi.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte, dato atto della rinuncia al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo di ricorso, accoglie, per quanto di ragione, il sesto motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il settimo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche dei ricorrenti, in esso riportati.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.