La revoca della cittadinanza è una misura eccezionale introdotta nell’ordinamento italiano con il c.d. “Decreto Sicurezza” (D.L. 113/2018) e disciplinata dall’articolo 10-bis della Legge 91/1992. Di seguito le risposte alle domande più frequenti, basate sul testo di legge e sulle recenti evoluzioni normative del 2025.
1. Che cos’è la revoca della cittadinanza?
La revoca è un provvedimento sanzionatorio che priva della cittadinanza italiana una persona che l’ha acquisita in un secondo momento (non per nascita), a seguito di condanne definitive per reati di estrema gravità legati al terrorismo e all’eversione dell’ordinamento costituzionale.
2. Per quali reati è prevista la revoca?
In base al testo vigente dell’art. 10-bis, la revoca scatta esclusivamente in caso di condanna definitiva per specifici delitti. Il legislatore ha individuato fattispecie che denotano una grave rottura del patto di fedeltà tra cittadino e Stato:
- Reati di terrorismo ed eversione previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 4 del Codice di procedura penale.
- Associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.), attentato per finalità terroristiche (art. 280 c.p.) e altri reati correlati come l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies c.p.).
Nota Legale: La revoca non è automatica al momento della denuncia, ma richiede il passaggio in giudicato della sentenza (condanna definitiva).
3. Chi rischia la revoca della cittadinanza?
La misura non si applica a tutti i cittadini italiani. Colpisce esclusivamente coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana dopo la nascita, ovvero:
- Per matrimonio (art. 5 L. 91/92).
- Per naturalizzazione/residenza (art. 9 L. 91/92).
- Stranieri nati in Italia che divengono cittadini al compimento della maggiore età (art. 4, comma 2, L. 91/92).
I cittadini italiani iure sanguinis (per discendenza) non possono subire la revoca della cittadinanza, anche se condannati per gli stessi reati, in virtù del principio di uguaglianza che tutela lo status originario.
4. Qual è la procedura e chi decide?
Il procedimento è amministrativo ma strettamente legato all’esito giudiziario:
- La revoca deve essere adottata entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
- Viene disposta con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR).
- La proposta parte dal Ministro dell’Interno, che valuta la sussistenza dei presupposti di legge.
5. La revoca può rendere una persona apolide?
Sì. A differenza di altre forme di perdita della cittadinanza, l’articolo 10-bis non prevede esplicitamente la clausola di salvaguardia contro l’apolidia. Questo significa che il provvedimento può essere applicato anche se l’interessato non possiede un’altra cittadinanza.
Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale e la Corte EDU richiedono che tali misure siano proporzionate e non arbitrarie, valutando l’impatto sui diritti fondamentali della persona.
6. Ci sono novità legislative recenti (2025)?
Nel corso del 2025, il dibattito sulla cittadinanza si è riacceso con nuovi interventi normativi:
- Il D.L. 36/2025 (convertito in Legge 74/2025) ha introdotto modifiche riguardanti l’acquisto della cittadinanza per discendenza (ius sanguinis), ma non ha abrogato l’istituto della revoca.
- Sono state avanzate proposte per ampliare le fattispecie di revoca ad altri reati gravi (come quelli di stampo mafioso o violenza sessuale), ma al momento il testo di riferimento per la revoca resta ancorato ai reati di terrorismo ed eversione previsti dalla formulazione originaria dell’art. 10-bis.
Tabella di Sintesi: Revoca vs. Altre Cause di Perdita
| Caratteristica | Revoca (Art. 10-bis) | Rinuncia (Art. 11) |
|---|---|---|
| Destinatari | Solo cittadini acquisiti (naturalizzati/coniugi) | Chi possiede altra cittadinanza e risiede all’estero |
| Causa | Condanna per terrorismo/eversione | Volontà dell’interessato |
| Automatismo | No (Discrezionalità Ministero/PdR) | Sì (Dichiarazione) |
| Apolidia | Possibile | Esclusa (richiede altra cittadinanza) |