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Legittimazione passiva e attiva, cosa dice la sentenza esaminata

Le esigenze di certezza giuridica espresse nel generale principio di conservazione degli effetti degli atti legalmente compiuti nelle procedure concorsuali estensibile – nei limiti di compatibilità – alla liquidazione coatta amministrativa, comportano che, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti a tale procedura (nella specie, impresa di assicurazione), l’apertura della stessa – con la nomina dei suoi organi sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio – costituisce un “fatto giuridico” di per sè idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto, a prescindere dalla validità intrinseca del predetto provvedimento e finchè esso non venga rimosso dalla stessa amministrazione ovvero annullato, dichiarato nullo o giuridicamente inesistente con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che renda non più proseguibile la procedura e che avrà, dunque, effetti “ex nunc“”.

Ordinanza della Cassazione civile 26867/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20621/2019 R.G. proposto da:

A.A., + Altri Omessi, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 31 (TEL (Omissis)), presso lo studio dell’avvocato SOLA VITO ((Omissis)) rappresentati e difesi dagli avvocati MAZZA GAETANO (MZZGTN48A02A535V), PERNA SABATO GIUSEPPE ((Omissis));

-ricorrenti-

contro

BANCA OMISSIS , elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BERTOLONI, 26B, presso lo studio dell’avvocato MEO GIORGIO ((Omissis)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTELLUCCIO GIOVANNI ((Omissis));

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2061/2019 depositata il 16/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 20.11.2000, la Banca (Omissis) in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario, premesso: a) che con decreto del 14.9.1999 il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica aveva disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria; b) che il commissariamento era intervenuto a seguito di un’ispezione della Banca d’Italia, da cui erano emerse numerose irregolarità, una politica indiscriminata non improntata ai criteri di sana e prudente gestione e la mancata osservanza da parte del Collegio sindacale dei propri doveri di vigilanza; c) che gli organi della procedura di amministrazione straordinaria avevano condotto ulteriori indagini, confermando i rilievi della Banca d’Italia; d) che le irregolarità amministrative del Consiglio e dei Direttori, non contrastate dal Collegio sindacale, avevano inciso negativamente sul patrimonio della Banca; e) che il danno accertato dagli organi della procedura di amministrazione straordinaria ammontava a non meno di L. 2.808.000.000, oltre il mancato guadagno, quantificato in L. 700.000.000; ha convenuto innanzi al Tribunale di Avellino i componenti degli organi amministrativi e di controllo innanzi indicati, per sentir accertare e dichiarare la loro responsabilità per i contestati atti di mala gestio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a titolo di danno emergente e lucro cessante, con vittoria di spese di lite. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, a esclusione di omissis, omissis e omissis, contestando gli assunti attorei ed eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione ad agire del Commissario Straordinario nonchè la carenza di interesse dell’istituto di credito e, nel merito, l’insussistenza delle contestate e presunte irregolarità.

Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 289/2015, pubblicata il 30.1.2015, ha dichiarato i convenuti – a esclusione di E.E. – responsabili in solido dei danni riportati dalla banca attrice, condannandoli al pagamento della somma di Euro1.123.607,00 (limitata per il solo convenuto omissis alla minore somma di Euro774.685,00 Euro), oltre accessori di legge.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello omissis, + Altri Omessi. Hanno proposto appello incidentale omissis, omissis e omissis.

Non si sono costituiti in giudizio omissis ed omissis, pur convenuti con atti loro notificati in data 28 e 30 luglio 2015, nonchè omissis e omissis, non convenuti in giudizio da alcuno degli appellanti.

Per quanto ancora rileva, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da omissis, nato ad (Omissis) (cf (Omissis)), e ha rigettato gli appelli principali e incidentali proposti da + Altri Omessi confermando nei loro confronti la sentenza impugnata.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione omissis, + Altri Omessi, nella qualità di erede di omissis.

La Banca omissis, quale società incorporante la Banca (Omissis), ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno deposito le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

La causa, inizialmente discussa nella camera di consiglio del 12.7.2023, è stata decisa, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 18.7.2023.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2697, 2699, 2700, 2702, 2720 e 2729 c.c., 115, 116, 214 e 216 c.p.c., 72 T.U.B., L. n. 241 del 1990, 2.

Eccepiscono, in primo luogo, i ricorrenti la carenza di legittimazione attiva del Commissario Straordinario a proporre l’azione di responsabilità, non essendo stato prodotto in giudizio dalla Banca resistente, nonostante ne fosse onerata ex art. 2697 c.c., il provvedimento di seconda proroga dell’amministrazione straordinaria.

In particolare, la Banca si è limitata a produrre il provvedimento di proroga dell’amministrazione straordinaria per il periodo 7.12.2000 – 7.2.2001, nel quale si dava atto di una precedente proroga con decorrenza 13.10.2000. Ad avviso dei ricorrenti, la predetta ultima affermazione contenuta nel provvedimento di proroga del 7.12.2000 non era che un atto di ricognizione, di cui all’art. 2720 c.c., privo di valore probatorio, attestando una situazione o rapporto giuridico favorevole al dichiarante.

Non era stata osservata, inoltre, la forma scritta che è richiesta come elemento essenziale dell’atto amministrativo, soprattutto se avente contenuto provvedimentale: tale forma scritta non è surrogabile con il mero richiamo ad altri atti.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 74 e 87 disp. att..

Deducono i ricorrenti che la Banca ha fornito la prova dell’esistenza del documento contestato (provvedimento di proroga dell’attività commissariale dal 7.10.2000 a 7.12.2000) in modo irrituale, in violazione delle formalità previste dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.., non rientrando tra le modalità di acquisizione previste dalla legge il mero “richiamo” ad altro atto.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili.

Va osservato che la valutazione del materiale probatorio rientra nell’apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, salvo l’obbligo di una motivazione che deve rispondere al “minimo costituzionale” e non deve essere perplessa e obiettivamente incomprensibile (secondo i criteri di cui alle S.U. di questa Corte n. 8053/2014).

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno neppure dedotto il vizio di motivazione, e, con l’apparente doglianza del vizio di legge, non hanno fatto altro che, inammissibilmente, svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello, in ordine alla circostanza dell’intervenuta seconda proroga dell’Amministrazione Straordinaria della Banca (Omissis).

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70,72 TUB, 25 e 37 Statuto Banca d’Italia vigente ratione temporis.

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che il Direttore della Filiale della Banca d’Italia di (Omissis) fosse competente all’emanazione del provvedimento di proroga dell’attività commissariale, in quanto asseritamente dotato di una rappresentanza generale relativamente agli atti e provvedimenti riferibili alla sede o alla succursale della Banca d’Italia.

In realtà, la competenza alla proroga sarebbe riservata all’Organo centrale della Banca d’Italia, trattandosi di provvedimento che non potrebbe essere ritenuto a dimensione territoriale, ma riservato all’Amministrazione Centrale. Nè, infine, potrebbe ritenersi che il provvedimento del 22.9.2000, con cui il Governatore della Banca d’Italia aveva autorizzato l’azione di responsabilità, potesse avere natura di “sanatoria” della proroga adottata da autorità incompetente, atteso che tale autorizzazione potrebbe eventualmente “sanare” il primo periodo”, ma non il secondo periodo di proroga.

In sostanza, ad avviso dei ricorrenti, essendo la gestione commissariale della Banca (Omissis) stata prorogata, e quindi proseguita, in modo non legittimo, ciò influirebbe sulla capacità processuale dei Commissari nel presente giudizio di responsabilità amministratori.

5. Il motivo è infondato.

Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 27346 del 24/12/2009, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui” Le esigenze di certezza giuridica espresse nel generale principio di conservazione degli effetti degli atti legalmente compiuti nelle procedure concorsuali, ricavabile dagli artt. 21 della L. Fall. (riprodotto nel D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 18, comma 15), il D.Lgs. n. 270 del 1999, 10, comma 2 e 33 (per l’amministrazione straordinaria) e D.L. n. 347 del 2003, 4, conv. nella L. n. 39 del 2004, estensibile – nei limiti di compatibilità – alla liquidazione coatta amministrativa, comportano che, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti a tale procedura (nella specie, impresa di assicurazione), l’apertura della stessa – con la nomina dei suoi organi sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio – costituisce un “fatto giuridico” di per sè idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto, a prescindere dalla validità intrinseca del predetto provvedimento e finchè esso non venga rimosso dalla stessa amministrazione ovvero annullato, dichiarato nullo o giuridicamente inesistente con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che renda non più proseguibile la procedura e che avrà, dunque, effetti “ex nunc“”.

Il principio sopra enunciato è applicabile anche alla procedura concorsuale aperta nei confronti della Banca (Omissis), apertura che costituisce, pertanto, un “fatto giuridico” di per sè idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore della predetta in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto, e ciò a prescindere dalla (dedotta in)validità intrinseca delle proroghe del provvedimento di apertura, non essendo, comunque, queste state rimosse dalla stessa amministrazione ovvero annullate, dichiarate nulle o giuridicamente inesistenti con una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che abbia reso non più proseguibile la procedura.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70, 72 TUB, 2504 c.c..

I ricorrenti censurano la decisione con cui la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione dagli stessi sollevata di inammissibilità e improcedibilità dell’azione di responsabilità instaurata dal Commissario Straordinario, in quanto proposta successivamente alla deliberazione di approvazione del progetto di fusione per incorporazione.

Deducono, infatti, che a seguito dell’intervenuta fusione per incorporazione, la nuova Banca avrebbe dovuto acquisire – ai fini della legittimazione processuale – una nuova deliberazione della Banca d’Italia per la continuazione del giudizio, trattandosi di soggetto diverso rispetto alla banca (Omissis).

7. Il motivo è infondato.

Va, in primo luogo osservato che, a norma dell’art. 2504 c.c., “L’atto di fusione per incorporazione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società (…) incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante”.

Dalla lettura della norma citata emerge quindi che per la nascita della nuova compagine societaria, in seguito alla fusione per incorporazione, sono richiesti gli adempimenti pubblicitari del deposito e dell’iscrizione dell’atto di fusione per incorporazione nel registro delle imprese.

Ai sensi dell’art. 2504 bis comma 2 c.c., la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni, a meno che dall’atto di fusione per incorporazione risulti che le parti hanno voluto posticiparne gli effetti.

Alla luce di quanto sopra illustrato, è evidente che la mera deliberazione di approvazione del progetto di fusione per incorporazione da parte della Banca (Omissis) (intervenuta nel luglio 2000) non fosse certo sufficiente, come ritenuto dai ricorrenti, a realizzare gli effetti della fusione per incorporazione; nè precludeva, conseguentemente, al Commissario Straordinario – essendo il soggetto, successivamente estinto per effetto della fusione per incorporazione (vedi sul punto Cass. S.U. n. 21970/2021), ancora in quel momento esistente – la proposizione dell’azione di responsabilità.

Priva di fondamento è, altresì, la deduzione dei ricorrenti secondo cui, a seguito dell’intervenuta fusione per incorporazione, la nuova Banca avrebbe dovuto acquisire, ai fini della legittimazione processuale, una nuova deliberazione della Banca d’Italia per la continuazione del giudizio, per essere la Banca Popolare di Bari soggetto diverso rispetto alla banca (Omissis).

Va osservato, in proposito, che l’art. 72 comma 5 TUB prevede che “gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità da questi iniziate e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse”.

Dunque, è la stessa disciplina speciale bancaria a prevedere, in caso di subentro di altro soggetto ai Commissari straordinari, la mera prosecuzione delle azioni di responsabilità da questi iniziate, con l’unica cautela che gli organi amministrativi del nuovo soggetto devono “riferire” alla Banca d’Italia.

Non vi è dubbio che il termine “riferire” debba essere inteso nel senso di “relazionare”, far partecipe la Banca di tutti gli sviluppi dell’azione di responsabilità esercitata, non imponendo affatto agli organi amministrativi del soggetto subentrato, ai fini della continuazione del giudizio, di munirsi di una nuova autorizzazione della Banca d’Italia.

8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225, 1226, 2392, 2394, 2476 e 2697 c.c. in ordine al riconoscimento del nesso di causalità tra la condotta degli amministratori ed il danno nonchè alla quantificazione dello stesso pregiudizio.

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello ha rigettato le loro censure in ordine all’errata determinazione del danno, senza neppure verificare gli esiti delle azioni di recupero avviate nei confronti dei soggetti ai quali è stato erogato il credito e senza, comunque, considerare l’incidenza sulle perdite del comportamento poco solerte del Commissario Straordinario, che sarebbe stato evidenziato anche dalla Consulenza tecnica d’ufficio.

Infine, lamentano il difetto del nesso di causalità tra la condotta omissiva loro contestata ed il danno.

9. Il motivo presenta profili di infondatezza e inammissibilità.

Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 37440/2022; conf. Cass. n. 23632/2016) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “Gli amministratori di un istituto di credito, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale arrecato al patrimonio della banca e consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia, pertanto, necessario attendere l’esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati”.

La Corte d’appello ha fatto un uso corretto di questo principio, avendo liquidato il danno, attraverso un criterio equitativo, nella somma corrispondente al credito complessivamente erogato dalla Banca senza rispettare i criteri economicità e prudenzialità, e ravvisando la responsabilità dei ricorrenti – che pure non avevano personalmente condotto l’istruttoria delle pratiche di erogazione del credito – nell’aver adottato scelte o avallato deliberati in contrasto con le più elementari regole dell’accorto banchiere nonchè nell’aver omesso di adottare misure atte ad impedire le irregolarità delle operazioni che venivano perpetrate nella piena “consapevolezza in ordine alle gravi anomalie e ai pesanti deficit organizzativi dell’azienda”.

Va, inoltre, osservato che la sentenza impugnata (vedi pag. da 13 a 15) ha, altresì, evidenziato di aver tenuto conto, nella quantificazione del danno con riferimento alle specifiche posizioni debitorie, delle valutazioni del CTU, il quale, nel prendere in esame le singole pratiche, aveva accertato anche l’eventuale concorso alla svalutazione dei crediti conseguente alle iniziative poco solerti del Commissario Straordinario.

Con le precise argomentazioni della Corte d’Appello i ricorrenti non hanno inteso seriamente confrontarsi, limitandosi a dissertazioni di ordine generale sulla giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità degli amministratori (e di quantificazione del danno), nonchè a svolgere generiche censure di merito, non consentite in sede di legittimità.

10. Con il sesto motivo è stata dedotta da A.A. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342, 163 e 164 c.p.c..

Deduce il ricorrente di essere nato ad (Omissis) e di avere nell’atto di appello indicato una diversa data di nascita ((Omissis)) per mero errore materiale, che era, tuttavia, riconoscibile come tale dalla Corte d’Appello, atteso che dall’intero contenuto dell’atto di appello poteva identificarsi l’appellante come il sig. A.A. nato il (Omissis) che aveva partecipato al giudizio di primo grado. Sintomatici erano, infatti, il richiamo alla nomina di amministratore (pag. 11 rigo 11 appello), la riportata risposta del CTU (pag. 11 appello), la adesione acritica del Tribunale (pag 17 appello).

La Corte d’Appello non avrebbe quindi dovuto limitarsi all’esame della mera intestazione dell’appello, atteso che l’errore di intestazione va considerato irrilevante quando sia agevole identificare l’effettiva parte appellante, senza ulteriori indagini di fatto.

11. Il motivo è infondato.

Va osservato che se è pur vero che l’errore di intestazione in un atto processuale deve essere considerato irrilevante quando sia agevole identificare l’effettiva parte, tuttavia, nel caso di specie, i rilievi del ricorrente A.A., con riferimento al complessivo contenuto dell’atto di appello, non sono idonei ad eliminare le incertezze in ordine alla individuazione del soggetto appellante.

In particolare, gli elementi – che sono stati diffusamente riportati nelle note 5, 6 e 7 di pag. 20 del ricorso per cassazione – che il A.A. richiama come significativi del fatto che a presentare l’appello fosse stato A.A. nato il (Omissis) non sono affatto tali, essendo stati richiamati atti (vedi note 6 e 7) in cui viene indicato il nominativo “A.A. ” o “A.A.” senza ulteriori specificazioni che consentano la compiuta identificazione della persona.

Inoltre, anche nell’odierno ricorso per cassazione, il ricorrente A.A., nel qualificarsi come nato nel (Omissis), ha indicato come proprio il codice fiscale di una persona nata nel (Omissis).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della Banca controricorrente delle spese processuali, che liquida in Euro 25.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2023

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